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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 ottobre 1984, causa 128/83

Decisione
decisa il 1984-10-11
ECLI
ECLI:EU:C:1984:312

Epigrafe

Nel procedimento 128/83, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour d'appel di Rouen, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Caisse primaire d'assurance maladie di Rouen e A. Guyot domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, LA CORTE (prima sezione), composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, presidente di sezione, e T. Koopmans, giudice, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il regolamento n. 1408/71 contempla all'art. 25 talune spettanze o prestazioni di malattia per i lavoratori disoccupati che si spostano all'interno della Comunità. Queste spettanze dipendono dal diritto del lavoratore alle indennità di disoccupazione disciplinate dagli artt. 69 e 71 dello stesso regolamento. L'art. 69 regola la situazione del disoccupato che si reca in uno stato membro diverso dallo stato competente. Questi ha diritto alla conservazione delle prestazioni fornite dallo stato competente per un periodo di tre mesi, purché abbia adempiuto certe formalità. Dopo questo periodo deve ritornare nello stato competente per conservare il suo diritto.
paragrafo 2
L'art. 71 disciplina la situazione del disoccupato che durante la sua ultima occupazione risiedeva in uno stato membro diverso dallo stato competente. Secondo la lett. a), ii), il lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero che sia completamente disoccupato e che si ponga a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, fruisce delle prestazioni secondo la legislazione di questo stato, come se vi avesse avuto l'ultima occupazione.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › La situazione dell'appellata nella causa principale

paragrafo 1
L'appellata nella causa principale, cittadina tedesca, il 30. giugno 1977, rassegnava le dimissioni dal posto di lavoro che occupava nella Repubblica federale di Germania. S'iscriveva all'ufficio di collocamento tedesco come disoccupata il 1° agosto 1977. Si recava in Francia nel settembre 1977 per raggiungere il marito, vi si stabiliva definitivamente e si faceva iscrivere come disoccupata il 5 settembre 1977 presso l'agence nationale pour l'emploi. Per un periodo di tre mesi, percepiva le prestazioni di disoccupazione tedesche, indi le indennità di disoccupazione dall'Assedic.
paragrafo 2
Nel 1978 la caisse primaire d'assurance maladie rifiutava di rimborsarle le spese mediche (prestazioni di malattia in natura) sostenute durante il periodo gennaio-marzo 1978, nonché di corrispondere l'indennità giornaliera per inabilità al lavoro.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Procedimento

paragrafo 1
Il 28 aprile 1981, la commission de première instance de sécurité sociale di Rouen condannava la caisse primaire a versare le prestazioni in causa. La caisse primaire ricorreva in appello presso la Cour d'appel di Rouen. Questo giudice riteneva necessaria l'interpretazione del regolamento n. 1408/71 e pertanto sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte la seguente questione:
paragrafo 2
«Se le condizioni stabilite per fruire delle prestazioni di cui all'art. 71 del regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee 14 giugno 1971, n. 1408, comprendano, nel caso contemplato dal n. 1, lett. b), ii), del suddetto articolo, la residenza nello stato competente anteriore alla scadenza del periodo dell'ultima occupazione nello stato membro diverso da quello competente».
paragrafo 3
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte hanno presentato osservazioni scritte il direttore re-gionale degli affaires sanitaires et sociales dell'Alta Normandia, e la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. J. Griesmar, in qualità d'agente, assistito dall'aw. F. Herbert, del foro di Bruxelles.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa alla prima sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
Secondo la direzione regionale degli affari sanitari e sociali dell'Alta Normandia, l'art. 71, n. 1, si riferisce al disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno stato membro diverso da quello competente. Nel caso in questione, la sig. ra Guyot aveva avuto la sua ultima occupazione in Germania fino al 30 giugno 1977. A questa data, e fino al settembre del 1977, l'interessata aveva risieduto nel territorio tedesco. La Germania è dunque contemporaneamente lo stato di residenza durante il periodo dell'ultima occupazione e lo stato dell'ente competente poiché l'interessata si è iscritta nelle liste di disoccupazione nel paese d'origine sin dal 1° agosto 1977. Queste circostanze consentono da sole di concludere che la sig.ra Guyot non soddisfa le condizioni di cui all'art. 77, n. 1, lett. b), ii), ma rientra nell'eccezione contemplata dallo stesso articolo in questi termini:
paragrafo 2
«Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo (nella fattispecie la Germania), beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71».
paragrafo 3
La Commissione esamina il campo d'applicazione degli artt. 69 e 71 alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia: sentenza 10 luglio 1975, causa 27/75, Bonaffini, Race. pag. 971; sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek, Race. pag. 1669; sentenza 15 dicembre 1976, causa 39/76, Mouthaan, Race. pag. 1901; sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paolo, Race. pag. 315; sentenza 1o dicembre 1977, causa 66/77, Kuyken, Race. pag. 2311; sentenza 20 marzo 1979, causa 139/78, Coccioli, Race. pag. 991; sentenza 19 giugno 1980, causa 41/79, Testa, Racc. pag. 1979; sentenza 27 maggio 1982, causa 227/81, Aubin, Race, pag. 1991. Da tali sentenze scaturiscono i seguenti principi:
paragrafo 4
Normalmente il lavoratore disoccupato chiederà di fruire delle prestazioni di disoccupazione nello stato dell'ultima occupazione. Infatti l'art. 67, che contempla la possibilità di cumulare i periodi d'assicurazione o d'occupazione, subordina questa possibilità alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo dei periodi d'assicurazione o d'impiego, a seconda dei casi, ai sensi della legislazione a norma della quale vengono chieste le prestazioni.
paragrafo 5
Per talune categorie di lavoratori, tuttavia, l'art. 71, n. 1, fa eccezione a questo requisito. Si tratta di lavoratori che, durante la loro ultima occupazione hanno conservato degli stretti legami con un paese diverso da quello in cui svolgono la propria attività, dove si sono stabiliti o risiedono. Questi lavoratori possono optare per le prestazioni di disoccupazione dello stato in cui sono stati da ul-timi impiegati o chiedere le prestazioni allo Stato di residenza. Questa scelta viene effettuata mettendo l'interessato a disposizione degli uffici del lavoro dello stato al quale viene chiesto il versamento delle prestazioni (vedere sentenza Aubin sopramenzionata, punto n. 19).
paragrafo 6
L'art. 71, n. 1, lett. a), ii) e b) ii) costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 67, e va dunque interpretato restrittivamente (sentenza Di Paolo sopramenzionata, punto n. 13).
paragrafo 7
L'art. 69 mira a facilitare la ricerca di un'occupazione conservando il diritto alle prestazioni per un periodo di tre mesi, e liberando quindi l'interessato dal-l'obbligo, durante questo periodo, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello stato competente e di sottoporsi al controllo che vi è organizzato (sentenza Coccioli, sopramenzionata).
paragrafo 8
Nel caso in questione, la convenuta nella causa principale dà risalto esclusivamente al principio generale formulato all'art. 67. La sua ultima occupazione era nella Repubblica federale di Germania, paese nel quale del pari dimorava. Si trasferiva in Francia solo dopo aver rassegnato le dimissioni. A norma dell'art. 69, essa aveva dunque potuto continuare a percepire le prestazioni tedesche per tre mesi.
paragrafo 9
Va rilevato un malinteso da parte della Corte d'appello di Rouen, che ha frainteso il significato dell'espressione «stato competente». La Corte d'appello di Rouen ha considerato lo stato francese come stato competente perché nel suo territorio si trovava l'ente competente al quale erano state chieste le prestazioni.
paragrafo 10
Lo stato competente di cui trattasi nell'art. 71 è lo stato dell'ultima occupazione di cui all'art. 67. Ciò si desume dal combinato disposto degli artt. 1, leu. g) e o), 67 e 13 del regolamento.
paragrafo 11
La sig.ra Guyot aveva quindi il diritto di fruire, per un periodo di tre mesi, delle prestazioni tedesche e di continuare a fruirne a condizione di tornare in Germania e di ottenere una proroga del termine. Non poteva invece in nessun momento fruire delle prestazioni di disoccupazione francesi, non avendo avuto in Francia la sua ultima occupazione.
paragrafo 12
Il pagamento delle prestazioni di disoccupazione a disoccupati che non si trovino nel territorio dello stato membro in cui hanno avuto la loro ultima occupazione è possibile in due sole ipotesi:
paragrafo 13
per un periodo di tre mesi alle condizioni stabilite dall'art. 69; senza limiti di tempo, sempreché il lavoratore, durante la sua ultima occupazione, risiedesse già in un altro stato membro (art. 71).
paragrafo 14
La conservazione illimitata del diritto alle prestazioni di disoccupazione in caso di trasferimento di residenza dopo la fine dell'occupazione non è contemplata dalle disposizioni comunitarie nella loro stesura attuale. La ragione di ciò risiede nel fatto che la Comunità si trovava, al momento dell'elaborazione del regolamento n. 1408/71, in un periodo di congiuntura favorevole tale da consentire ai disoccupati di trovare un nuovo lavoro entro un termine ragionevole. La necessità di conservare il diritto alle prestazioni di disoccupazione fuori del paese dell'ultima occupazione non era sentita. Il cambiamento di situazione ha indotto la Commissione a presentare al Consiglio una proposta di regolamento per emendare il regolamento iniziale (proposta presentata dalla Commissione al Consiglio in data 18. 6. 1980, GU C 169 del 9. 7. 1980, pag. 22).
paragrafo 15
L'esame della Commissione non è inficiato dal fatto che la convenuta nella causa principale fruisse delle prestazioni di disoccupazione francesi versate dagli enti francesi indipendentemente dal criterio dell'ultima occupazione di cui all'art. 67. L'art. 25, n. 2 non si applica nel caso in questione, stante che la convenuta nella causa principale non può fruire dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii).
paragrafo 16
In conclusione, per risolvere la questione sollevata dalla Corte d'appello di Rouen, la Commissione ricorda che la stessa Corte considera la Francia come stato competente, avendo correttamente rilevato la circostanza che impedisce alla Guyot di avvalersi dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), e quindi del pari, dell'art. 25, n. 2, del regolamento n. 1408/71, cioè il fatto che non aveva, durante la sua ultima occupazione, la residenza in uno stato diverso da quello dell'occupazione stessa.
paragrafo 17
Essa propone di risolvere come segue la questione sollevata dal giudice a quo:
paragrafo 18
L'art. 71 del regolamento n. 1408/71, come si desume soprattutto dal titolo della sezione 3 del capitolo di cui fa parte, si applica solo nel caso di disoccupati che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano già in uno stato membro diverso da quello dell'ultima occupazione stessa.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 26 gennaio 1984 la Commissione, rappresentata dal sig. F. Herbert, ha svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 marzo 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 30 giugno 1983, registrata in cancelleria il 7 luglio 1983, la Cour d'appel di Rouen ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito dell'appello interposto dalla Caisse primaire d'assurance maladie di Rouen contro la sentenza con cui la commission de première instance de sécurité sociale le ha ingiunto di versare all'appellata nella causa principale le somme relative al rimborso delle spese mediche sostenute durante il periodo gennaio-marzo 1978, nonché di corrispondere le indennità giornaliere per inabilità al lavoro.
punto 3
II 30 giugno 1977 l'appellata nella causa principale, cittadina tedesca, rassegnava le dimissioni dal posto di lavoro che occupava nella Repubblica federale di Germania. Il 1° agosto 1977 si iscriveva all'ufficio di collocamento tedesco come disoccupata. Nel settembre 1977 raggiungeva il marito in Francia, dove si stabiliva definitivamente e si iscriveva presso l'agence nationale pour l'emploi. Per tre mesi percepiva le prestazioni di disoccupazione tedesche, indi le indennità di disoccupazione erogate dall'ente francese competente (Assedie).
punto 4
La Caisse primaire le negava il rimborso delle spese mediche motivando che l'art. 25 del regolamento n. 1408/71 subordina il diritto alle prestazioni di malattia e di maternità del lavoratore migrante disoccupato al diritto alle prestazioni di disoccupazione. A parere della Caisse primaire, l'interessata non aveva diritto alle prestazioni di disoccupazione francesi poiché non aveva lavorato in Francia prima di essere disoccupata.
punto 5
Per risolvere la controversia, la Cour d'appel ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Se le condizioni stabilite per fruire delle prestazioni di cui all'art. 71 del regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee 14 giugno 1971, n. 1408, comprendano, nel caso contemplato dal n. 1, lett. b), ii), del suddetto articolo, la residenza nello stato competente anteriore alla scadenza del periodo dell'ultima occupazione nello stato membro diverso da quello competente».
punto 6
La disposizione di cui si chiede l'interpretazione dev'essere letta tenendo conto del suo contesto. Essa fa parte del capitolo 6 del regolamento n. 1408/71, che riguarda la disoccupazione. In base al sistema disciplinato da questo capitolo, il disoccupato deve rivolgersi all'ente competente dello stato membro in cui è stato da ultimo occupato per percepire le prestazioni di disoccupazione contemplate. Se lascia questo stato membro per cercare un'occupazione, egli continua a percepire dette prestazioni per tre mesi, sempre a carico dell'ente competente dello stato membro dell'ultima occupazione. Al termine del periodo di tre mesi, il disoccupato deve rientrare in questo stato per poter continuare a fruire di dette prestazioni.
punto 7
L'art. 71, n. 1, contempla una deroga a questa norma nel caso del «disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno stato membro diverso da quello competente». In tal caso, l'interessato può mettersi a disposizione delle autorità dello stato di residenza o dello stato competente, a seconda dei casi, e percepire quindi prestazioni di disoccupazione dopo la scadenza del periodo di tre mesi. Questa deroga mira a proteggere i lavoratori frontalieri e le altre persone che risiedono in uno stato membro diverso da quello in cui sono occupate.
punto 8
Per «stato competente» ai sensi di questa disposizione, il legislatore comunitario intende lo stato membro nel quale si trova l'ente competente, cioè lo stato membro dell'ultima occupazione. Questa disposizione, quindi, riguarda soltanto i lavoratori che risiedessero in uno stato membro diverso da quello in cui erano da ultimo occupati.
punto 9
La questione sollevata dal giudice nazionale dev'essere pertanto risolta nel senso che l'art. 71 del regolamento n. 1408/71 non si applica al disoccupato che, durante il periodo della sua ultima occupazione, risiedeva nello stato membro in cui svolgeva la sua attività lavorativa.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 10
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (prima sezione), pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dalla Cour d'appel di Rouen, con sentenza 30 giugno 1983, dichiara: L'art. 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, non si applica al disoccupato che, durante il periodo della sua ultima occupazione, risiedeva nello stato membro in cui svolgeva la sua attività lavorativa.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'11 ottobre 1984. Per il cancelliere D. Louterman amministratore Il presidente della prima sezione G. Bosco

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