Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 101 del 2026
Massime (5)
Massima n. 47519
- Giudizio costituzionale
- Contraddittorio
- Modifica delle modalità di intervento disciplinate dalle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
- Applicabilità della novella
- Necessaria distinzione tra le regole relative al rito, immediatamente applicabili, rispetto a quelle sui nuovi presupposti di ammissibilità dell'intervento. (Classif. 111002).
Leggi la massima
A seguito della deliberazione della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2026, n. 94, ed entrata in vigore l’8 maggio 2026, con cui sono state novellate le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la disciplina che concerne il rito per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento è quella del nuovo art. 5, in quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore. Invece, ai fini dell’accertamento dei presupposti sull’ammissibilità dell’intervento, trova applicazione la normativa vigente al momento di deposito dell’atto di intervento. (Precedenti: S. 81/2026 – mass. 47422).
Massima n. 47520
- Giudizio costituzionale
- Contraddittorio
- Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale
- Requisiti
- Soggetti diversi dagli intervenienti istituzionali e dalle parti del giudizio a quo
- Soggetti, estranei al giudizio principale, che si siano visti respingere la richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti vitali o soggetti che deducano la sussistenza di un interesse qualificato a che l'ordinamento continui a conservare il medesimo requisito (nel caso di specie: ammissibilità degli interventi di R. F.; di R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; di C. G. e M. G. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.). (Classif. 111002).
Leggi la massima
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [secondo la normativa precedente alla novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. In questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: O. 81/2026 - mass. 47423; ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024).È ammissibile, in un giudizio di legittimità costituzionale sull’art. 580 cod. pen., l’intervento ad adiuvandum di persone, che pur se estranee al giudizio principale, abbiano presentato richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, respinta dalle competenti aziende sanitarie locali per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. L’evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe infatti di non consentire loro di far valere in tempo utile le proprie ragioni in relazione a questioni che, coinvolgendo la vita stessa degli intervenienti, richiedano alla Corte costituzionale di assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività. (Precedente: ordinanza allegata alla S. 135/2024).È ammissibile, in un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., l’intervento ad opponendum di persone affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, ma non soggette a trattamenti di sostegno vitale, che deducano la sussistenza di un interesse qualificato a che l’ordinamento continui a conservare il suddetto requisito, a presidio del loro diritto alla vita. In ragione della patologia da cui ognuno degli intervenienti è affetto, le relative questioni di legittimità costituzionale coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa e nella prospettiva di assicurare tutela al diritto di difesa, la peculiare posizione degli intervenienti trova nel giudizio incidentale l’unica sede per essere fatta valere. (Precedente: ordinanza allegata alla S. 66/2025).(Nel caso di specie, sono dichiarati ammissibili gli interventi spiegati da R. F.; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 580 cod. pen. L’interveniente R. F. si trova in una situazione analoga a quella delle intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 135 del 2024, poiché dopo il rigetto della propria richiesta di ammissione alla procedura di suicidio medicalmente assistito per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, l’evoluzione della propria patologia potrebbe, di fatto, impedirgli di far valere in tempo utile le proprie ragioni. Gli intervenienti ad opponendum e gli intervenienti ad adiuvandum C. G. e M. G., invece, si trovano nella medesima situazione degli intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 66 del 2025, in quanto le presenti questioni di legittimità costituzionale investono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa; la natura degenerativa della patologia irreversibile da cui essi sono affetti rende quindi essenziale garantirne il diritto di difesa nel processo costituzionale, quale unica sede per esprimere la propria posizione intorno a questioni di legittimità costituzionale che coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa).
Norme impugnate
- art. 580 c.p.
Parametri
- art. 2 Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 13 Cost.
- art. 32, comma 2, Cost.
- art. 117, comma 1, Cost.
- art. 8 CEDU.
Massima n. 47521
- Giudizio costituzionale
- Contraddittorio
- Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale
- Requisiti
- Soggetti diversi dagli intervenienti istituzionali e dalle parti del giudizio a quo
- Intervenienti originari non più in vita
- Istanze di prosecuzione del giudizio formulate dai rispettivi eredi
- Esclusione (nel caso di specie: non luogo a provvedere in ordine all'ammissibilità degli interventi di A. D.B. e di B. S. e sulle istanze di prosecuzione del processo formulate dai rispettivi eredi nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.). (Classif. 111002).
Leggi la massima
Quando gli originari intervenienti azionino un interesse qualificato di natura personalissima, nel caso tali persone non siano più in vita, non sussiste in ordine alla loro autodeterminazione un diritto trasmissibile in capo agli eredi.(Nel caso di specie, è dichiarato che non vi è luogo a procedere sugli interventi spiegati da A. D.B. e da B. S. e sulle istanze di prosecuzione del processo formulate dai rispettivi eredi nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 580 cod. pen. L’interesse azionato, infatti, ha natura personalissima e, come tale, non costituisce un diritto trasmissibile agli eredi).
Norme impugnate
- art. 580 c.p.
Parametri
- art. 2 Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 13 Cost.
- art. 32, comma 2, Cost.
- art. 117, comma 1, Cost.
- art. 8 CEDU.
Massima n. 47522
- Giudizio costituzionale
- Contraddittorio
- Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale
- Requisiti
- Soggetti diversi dagli intervenienti istituzionali e dalle parti del giudizio a quo
- Eredi di intervenienti originari non più in vita
- Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità degli interventi di M. D.B. e M. D nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.). (Classif. 111002).
Leggi la massima
Sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati in proprio da M. D.B. e M. D., eredi di intervenienti originari non più in vita, oggetto delle domande formulate in via subordinata, nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 580 cod. pen., per l’assorbente ragione che costoro non sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo immediato e diretto all’oggetto del giudizio a quo.
Norme impugnate
- art. 580 c.p.
Parametri
- art. 2 Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 13 Cost.
- art. 32, comma 2, Cost.
- art. 117, comma 1, Cost.
- art. 8 CEDU.
Massima n. 47523
- Giudizio costituzionale
- Contraddittorio
- Memorie degli intervenienti estranei al giudizio a quo (artt. 4 e 5 delle Norme integrative)
- Ammissibilità del deposito di memorie in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione sull'ammissibilità di tali interventi
- Esclusione
- Assegnazione di un termine per il deposito delle memorie, successivamente alla camera di consiglio, per gli interventi ammessi (nel caso di specie: inammissibilità delle memorie degli intervenienti ad adiuvandum e ad opponendum, depositate in prossimità della camera di consiglio fissata per decidere sulla loro ammissibilità, nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.).
Leggi la massima
Sono inammissibili le memorie depositate da soggetti estranei al giudizio principale prima della camera di consiglio fissata, ex art. 5 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, per l’esame dell’ammissibilità del loro intervento. L’indicato art. 5, nel testo sostituito dalla deliberazione della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, consente il deposito di sintetiche memorie sull’ammissibilità degli interventi esclusivamente agli intervenienti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 (Presidente del Consiglio dei ministri o Presidente della Giunta regionale) e alle parti costituite, mentre coloro il cui intervento sia stato ritenuto ammissibile potranno depositare memorie integrative nell’imminenza dell’udienza ex art. 7, comma 2, delle Norme integrative. A tal fine, è assegnato agli intervenienti ammessi il termine fino a 10 giorni prima dell’udienza pubblica.(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le memorie, tutte qualificate tali ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative, depositate il 27 maggio 2026 da R. F. e da C. G. e M. G., e il 1° giugno 2026 dagli intervenienti ad opponendum, nonché la memoria, da questi ultimi depositata nella stessa data ai sensi dell’art. 7, comma 2, delle Norme integrative, nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 580 cod. pen. Ed è assegnato agli intervenienti ammessi il termine fino al 12 giugno 2026 per il deposito di memorie).
Parametri
- art. 2 Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 13 Cost.
- art. 32, comma 2, Cost.
- art. 117, comma 1, Cost.
- art. 8 CEDU
- art. 7, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, nel procedimento penale a carico di M. C., F. M. e V. F., con ordinanza del 29 settembre 2025, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visti l'atto di costituzione di M. C., F. M. e V. F., nonché gli atti di intervento di R. F., di A D.B., di B. S., di M. G., di C. G., di R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S., e del Presidente del Consiglio dei ministri;
viste le memorie sull'ammissibilità degli interventi presentate da R. F.; da M. D.B., in qualità di erede di A. D.B.; da M. D., in qualità di erede di B. S.; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G.;
uditi nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026 i Giudici relatori Francesco Viganò e Luca Antonini, fissata ai sensi dell'art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale per la decisione sull'ammissibilità degli interventi di R. F., di A. D.B., di B. S., di M. G., di C. G., di R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.;
deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 29 settembre 2025, iscritta al n. 223 del registro ordinanze del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, censurandolo nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'operare della causa di non punibilità dell'aiuto al suicidio introdotta dalla sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte, quello dell'essere la persona agevolata nel proposito suicidario - oltre che affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili, e capace di prendere decisioni libere e consapevoli - «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale»;
che con atti distinti sono intervenuti ad adiuvandum R. F., B. S. e A. D.B., persone affette da patologie irreversibili - quali, rispettivamente, glioma diffuso, paralisi sopranucleare progressiva e atrofia multisistemica -, che hanno richiesto l'accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito, ricevendo però un diniego da parte delle competenti aziende del Servizio sanitario nazionale, motivato dall'insussistenza, allo stato attuale, del requisito della sottoposizione a trattamento di sostegno vitale;
che ad avviso degli intervenienti, le condizioni di salute in cui essi si trovano, destinate ad aggravarsi anche in modo improvviso, varrebbero a sostenere la titolarità di un interesse qualificato legittimante l'intervento, «anche e soprattutto considerando il peculiare ruolo del "fattore tempo"»;
che al riguardo, tutti gli intervenienti richiamano le ordinanze di questa Corte con le quali, proprio nella materia inerente alla libertà di autodeterminazione nelle scelte di fine vita, soggetti terzi estranei rispetto al procedimento a quo sono stati ammessi a intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale, quale unica e peculiare sede per far valere i propri diritti, immediatamente interessati dalla pronuncia di questa Corte;
che sono inoltre intervenuti ad adiuvandum, con un atto congiunto, C. G. e M. G., persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, patologia che li ha resi completamente immobili dal collo in giù e incapaci di parlare, funzione sostituita attraverso dispositivi tecnologici;
che, a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento, essi espongono che, sebbene finora non abbiano intrapreso decisioni di fine vita, potrebbero valutare di accedere all'aiuto alla morte volontaria nel momento in cui, dato il progredire della patologia, le sofferenze divenissero per loro intollerabili;
che in questo contesto essi rappresentano l'interesse di non essere discriminati, «se e quando maturassero tale scelta nel futuro», a causa dell'assenza di un trattamento di sostegno vitale in corso, «unico elemento» che oggi li escluderebbe dall'ambito della procedura delineata dalla indicata sentenza n. 242 del 2019;
che si tratterebbe di un interesse concreto, perché l'attuale configurazione dell'art. 580 cod. pen. inciderebbe nell'immediato sulla loro sfera giuridica, precludendo in modo definitivo «la possibilità di esercitare, in futuro», la facoltà di assumere una decisione libera e consapevole sul proprio fine vita, secondo le garanzie individuate dalla citata sentenza. La «lesione» alla loro sfera giuridica assumerebbe inoltre «natura attuale», dal momento che il requisito del sostegno vitale opererebbe «già ora come limite invalicabile»;
che hanno altresì depositato atto di intervento congiunto ad opponendum R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S., persone che dichiarano di trovarsi «in talune delle condizioni che integrano l'ipotesi di non punibilità di aiuto al suicidio all'esito della sentenza n. 242 del 2019», senza essere tuttavia soggette a trattamenti di sostegno vitale, nei sensi di cui alla sentenza di questa Corte n. 135 del 2024;
che gli intervenienti espongono di essere affetti da patologie irreversibili - quali, rispettivamente, gli esiti di trauma cranio-encefalico; mielopatia cronica ed emosiderosi del sistema nervoso centrale; sclerosi laterale amiotrofica; da tetraparesi spastica; patologia oncologica; morbo di Friedreich; tetraplegia flaccida -, ma capaci di volontà libera e autonoma, e che, con il supporto delle persone a loro vicine e dei sanitari, «hanno saputo fino ad oggi sempre resistere dinnanzi ai momenti di maggior sofferenza fisica e psicologica»;
che i predetti ritengono di potere intervenire in quanto titolari di un interesse qualificato ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, segnalando che, ove le questioni fossero accolte e in loro insorgesse una sofferenza fisica o esistenziale intollerabile, anche essi potrebbero fare accesso al suicidio medicalmente assistito, «risultando così privati della tutela penale oggi loro accordata dall'art. 580 c.p.»; al riguardo, richiamano altresì l'ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 26 marzo 2025, che ha ammesso l'intervento di quattro di loro nel giudizio deciso dalla sentenza n. 66 del 2025;
che dopo la fissazione, con decreto presidenziale del 21 maggio 2026, della camera di consiglio per la decisione sull'ammissibilità degli interventi, ai sensi dell'art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale come modificato dalla deliberazione di questa Corte del 12 marzo 2026, hanno depositato memorie R. F., R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R.; C. e M. G.; M. D.B., in qualità di erede di A. D.B.; M .D., in qualità di erede di B. S.;
che, più in particolare, R. F., «ad integrazione e aggiornamento» di quanto dedotto nell'atto di intervento, rappresenta che l'azienda sanitaria territorialmente competente ha respinto la propria seconda istanza di accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito, e che avverso tale provvedimento egli ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile. L'interveniente produce documentazione medica ad attestazione del peggioramento delle proprie condizioni di salute e reitera le proprie deduzioni sulla titolarità di un interesse qualificato all'intervento;
che tutti gli intervenienti ad opponendum, nonché C. e M. G., hanno reiterato e approfondito le argomentazioni già svolte nei rispettivi atti di intervento;
che M. D.B. ha invece comunicato il decesso, avvenuto in data 10 aprile 2026 a causa dell'aggravarsi della patologia da cui era affetto, dell'originario interveniente A. D.B., e ha dichiarato di volere, in qualità di erede, «proseguire l'azione intrapresa dal fratello, ritenendo che l'interesse qualificato dedotto in giudizio, pur afferente a diritti personalissimi, mantenga una rilevanza giuridica attuale in termini di accertamento della legittimità delle procedure sanitarie seguite, e di tutela della dignità della memoria del defunto»;
che M. D.B. ritiene che «la natura fondamentalissima del diritto [di A. D.B.] e l'assenza dei tempi necessari affinché quest[i] potesse far valere nelle sedi opportune il suo diritto di agire in giudizio al fine di veder riconoscere la violazione della sua dignità e della sua libertà di autodeterminazione terapeutica, ad esempio mediante risarcimento del danno provocato dalle sofferenze di un'attesa illegittima», giustifichino l'ammissibilità dell'intervento;
che la posizione giuridica azionata da A. D.B. si sarebbe «cristallizzata mediante il deposito dell'atto di intervento, facendo permanere la legittimazione del suo intervento dopo il decesso attraverso la prosecuzione della partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale tramite l'erede legittimo»;
che l'intervento di M. D.B. dovrebbe ritenersi ammissibile anche considerando: i) la recente modifica delle Norme integrative, che confermerebbe «la progressiva apertura del sistema di giustizia costituzionale verso una più ampia partecipazione di soggetti portatori di interessi qualificati, segnatamente nei casi in cui la decisione della Consulta sia suscettibile di incidere direttamente su posizioni soggettive fondamentali»; ii) il principio di effettività della tutela dei diritti fondamentali desumibile dagli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.; iii) la legittimazione e l'interesse qualificato dell'erede a «ottenere una piena valutazione della vicenda costituzionale dedotta dall'interveniente deceduto nelle more del presente giudizio, al fine di tutelare la dignità del defunto»; iv) la natura oggettiva del giudizio costituzionale;
che la morte dell'originario interveniente non potrebbe tradursi «in un arresto procedurale o [...] nell'annullamento della sua posizione e delle istanze già formulate», ma imporrebbe di «vagliare la prosecuzione dell'iniziativa processuale già intrapresa alla luce dell'importanza dei principi costituzionali in gioco, tra cui la dignità umana, lo sviluppo della persona umana anche nel tratto finale dell'esistenza e la libertà di autodeterminazione terapeutica, dei superiori principi di effettività del diritto di difesa, della tutela costituzionale e di pienezza del contraddittorio»;
che «[i]n via residuale», l'intervento sarebbe ammissibile in base all'applicazione analogica della disciplina del processo amministrativo, oggetto di rinvio da parte dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e segnatamente dell'art. 79 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) che rinvia a sua volta, in relazione all'interruzione del processo, alle norme del codice di procedura civile, da cui si trarrebbe che «la morte della parte non azzera automaticamente la rilevanza della posizione processuale, a patto che persista un interesse alla decisione»;
che nel caso di specie, il decesso dell'interveniente non eliderebbe «la rilevanza costituzionale dell'interesse da quest[i] dedotto, a che codesta Corte valuti compiutamente i profili della violazione dei suoi diritti costituzionali, esaminando come la presenza del requisito dei trattamenti di sostegno vitale abbia inciso su di essi»;
che la vicenda di A. D.B. sarebbe emblematica delle «criticità applicative» del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. La circostanza che all'interessato sia stato negato - sia dall'azienda sanitaria competente, sia dall'autorità giudiziaria successivamente adita ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. - l'accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito, nonostante la presenza di trattamenti di sostegno vitale nel senso precisato da questa Corte nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, dimostrerebbe il permanere di «interpretazioni restrittive e disomogenee» di tale requisito, che hanno costretto l'interessato a «incardinare un percorso giudiziario e [...] attendere ulteriori mesi in una condizione di costante e irreversibile deterioramento dello stato di salute; situazione aggravata dal costante timore di un decesso improvviso, doloroso e non conforme alla volontà [da lui] liberamente espressa»;
che la mancata ammissione dell'intervento dell'erede di A. D.B. concretizzerebbe precisamente il «rischio specifico» che questa Corte ha voluto schermare nelle precedenti ordinanze ammissive di interventi nei giudizi di costituzionalità concernenti il suicidio medicalmente assistito, ossia che «il fattore tempo» comporti l'impossibilità per gli interessati di esercitare il diritto di difesa;
che, in conclusione, M. D.B. ha chiesto di «dichiarare ammissibile l'intervento spiegato originariamente [da A. D.B.] e, per l'effetto, ritenere ammissibile la prosecuzione dell'iniziativa processuale» dalla stessa spiegata, «in ragione della continuità dell'interesse costituzionale dedotto»; in subordine, di qualificare l'atto «quale autonomo intervento spiegato [da M. D.B.], in ragione dell'interesse qualificato derivante dalla vicenda costituzionale dedotta, considerandolo eccezionalmente in termini in ragione del decesso nelle more del presente giudizio della persona malata che aveva fatto originariamente richiesta di intervento»;
che, infine, M. D. ha pure comunicato il decesso di B. S., avvenuto il 4 maggio 2026 mediante autosomministrazione di un farmaco letale, autorizzata dopo l'aggravarsi della patologia da cui era affetta, che ha comportato la necessità medica di attivazione della gastrostomia percutanea endoscopica (PEG), rifiutata dall'interessata, e una rivalutazione da parte della competente azienda sanitaria locale della sussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, cui è seguito l'accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito;
che M. D. dichiara di volere, in qualità di erede, «proseguire l'azione intrapresa dalla moglie», sulla base di argomentazioni e conclusioni analoghe a quelle svolte da M. D.B., e rappresenta che B. S. ha dovuto, onde contestare l'originario diniego di accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito, adire in via cautelare l'autorità giudiziaria, che ha rinviato la trattazione del procedimento onde consentire la rivalutazione - poi avvenuta con esito positivo - della sussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;
punto 2
Considerato che, con deliberazione di questa Corte del 12 marzo 2026, sono state introdotte modifiche alle Norme integrative, entrate in vigore l'8 maggio 2026;
che, per quanto concerne il rito, occorre fare riferimento, in quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore, al vigente art. 5 delle Norme integrative, come sostituito con la citata deliberazione del 12 marzo 2026, mentre, ai fini dell'accertamento dei presupposti di ammissibilità degli interventi, trova applicazione la normativa precedente, in quanto i relativi atti sono stati depositati in data antecedente all'entrata in vigore delle predette modifiche (ordinanza n. 81 del 2026);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanza n. 81 del 2026, nonché ordinanze allegate alle sentenze n. 174 e n. 139 del 2025; n. 140 e n. 39 del 2024), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale era ordinariamente circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative nella versione antecedente alle modifiche apportate con la deliberazione del 12 marzo 2026);
che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale era ammissibile soltanto quando si trattasse di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative nella versione antecedente alle modifiche con la deliberazione del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze n. 81 del 2026, nonché ordinanze allegate alle sentenze n. 139 e n. 66 del 2025; n. 140, n. 39 e n. 22 del 2024);
che, tuttavia, questa Corte ha ammesso, in un giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 580 cod. pen., l'intervento ad adiuvandum di due persone, pur se estranee al giudizio principale, che avevano presentato richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito, respinta dalle competenti aziende sanitarie locali per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, sul rilievo che l'evoluzione delle rispettive patologie delle intervenienti avrebbe rischiato di «non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni» in relazione a questioni che, coinvolgendo «la vita stessa» delle intervenienti, richiedevano a questa Corte in particolar modo di «assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività» (ordinanza allegata alla sentenza n. 135 del 2024);
che le medesime considerazioni si attagliano all'intervento di R. F., il quale si trova in una situazione analoga a quella delle intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 135 del 2024, e il cui atto di intervento deve pertanto essere ritenuto ammissibile;
che, in un successivo giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., questa Corte ha altresì ammesso l'intervento di persone - tra cui alcuni degli odierni intervenienti ad opponendum - affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, ma non soggette a trattamenti di sostegno vitale, che assumevano la sussistenza di un interesse qualificato a che l'ordinamento continuasse a conservare il suddetto requisito, «a presidio del loro diritto alla vita» (ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025);
che ivi questa Corte ha osservato come «in ragione della patologia da cui ognuno degli intervenienti è affetto, anche le questioni di legittimità costituzionale in esame coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa» e come «nella prospettiva [...] di assicurare tutela al diritto di difesa, la peculiare posizione degli intervenienti trova in questo giudizio incidentale l'unica sede per essere fatta valere» (ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025);
che la medesima situazione sussiste oggi in capo agli intervenienti R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.;
che, pertanto, il loro atto di intervento deve essere dichiarato ammissibile, per le ragioni chiarite nell'ordinanza da ultimo citata;
che le medesime considerazioni espresse nell'ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025 valgono anche in relazione alla posizione di C. G. e M. G., pur intervenuti ad adiuvandum nel presente giudizio, poiché la natura degenerativa della patologia irreversibile (sclerosi laterale amiotrofica) da cui essi sono affetti rende essenziale garantirne il diritto di difesa nel processo costituzionale, quale unica sede per esprimere la propria posizione intorno a questioni di legittimità costituzionale che «coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa», sicché anche il loro intervento deve essere ammesso;
che, quanto all'intervento di A. D.B. e B. S., i rispettivi eredi M. D.B. e M. D. hanno rappresentato a questa Corte, con due distinte memorie depositate il 27 maggio 2026, il loro decesso, chiedendo di essere ammessi a partecipare al giudizio, in via principale, proseguendo l'intervento già spiegato dai congiunti, e, in via subordinata, quali titolari di un autonomo interesse qualificato;
che gli originari intervenienti hanno azionato un interesse qualificato di natura personalissima;
che essendo tali persone ormai non più in vita, non sussiste in ordine alla loro autodeterminazione un diritto trasmissibile in capo agli eredi, con conseguente non luogo a provvedere in ordine alla loro domanda di intervento e alle istanze di prosecuzione del giudizio formulate dai rispettivi eredi;
che devono essere dichiarati inammissibili anche gli interventi spiegati in proprio da M. D.B. e da M. D., oggetto delle domande formulate in via subordinata, per l'assorbente ragione che costoro non sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo immediato e diretto all'oggetto del giudizio a quo;
che devono infine essere considerate inammissibili le memorie (tutte qualificate come tali ai sensi dell'art. 5 delle Norme integrative) depositate il 27 maggio 2026 da R. F. e da C. G. e M. G., e il 1° giugno 2026 dagli intervenienti ad opponendum, nonché la memoria, da questi ultimi depositata nella stessa data ai sensi dell'art. 7, comma 2, delle Norme integrative, poiché l'art. 5 di queste ultime, nel testo sostituito dalla deliberazione di questa Corte del 12 marzo 2026, consente il deposito di sintetiche memorie sull'ammissibilità degli interventi, dopo la fissazione della camera di consiglio per la decisione in ordine alla loro ammissibilità, esclusivamente agli intervenienti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 (ossia al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale) e alle parti costituite, mentre l'eventuale deposito di memorie integrative nell'imminenza dell'udienza ex art. 7, comma 2, delle Norme integrative è consentito soltanto a coloro il cui intervento sia già stato ritenuto ammissibile da questa Corte.
punto 3
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati da R. F.; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G.;
2) dichiara che non vi è luogo a provvedere sugli interventi spiegati da A. D.B. e da B. S. e sulle istanze di prosecuzione del processo formulate dai rispettivi eredi;
3) dichiara inammissibili gli interventi spiegati da M. D.B. e da M. D.;
4) dichiara inammissibili le memorie depositate, ai sensi dell'art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, da R. F..; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G.;
5) assegna agli intervenienti ammessi il termine fino al 12 giugno 2026 per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 7, comma 2, delle Norme integrative.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ
Luca ANTONINI, Redattori
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze