Sez. 3, Ordinanza n. 14146 del 21/05/2024 (Rv. 671410-01)
AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE | Cooperative agricole insolventi - Soci garanti - Assunzione per legge delle garanzie dei soci da parte dello Stato - Inserimento nell’elenco ministeriale - Irreversibilità - Esclusione - Fondamento.
AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE
In tema di cooperative agricole insolventi, ai fini dell'assunzione da parte dello Stato dei debiti contratti dai soci-garanti con conseguente loro liberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149 del 1993 (inserito, in sede di conversione, dalla l. n. 237 del 1993), l'inserimento del richiedente nell'elenco redatto dal Ministero non è irreversibile, poiché la Pubblica Amministrazione ha la facoltà di svolgere una successiva istruttoria, volta a rivalutare la sussistenza dei presupposti dell'originario accollo e, comunque, ad acclarare l'inesistenza di procedimenti penali a carico dei beneficiari ovvero, ancora, ad accertare che i medesimi non abbiano contribuito alla insolvenza della cooperativa garantita.
Decreto Legge 20/05/1993 num. 149 art. 1 com. 1, Legge 19/07/1993 num. 237, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 126 CORTE COST., DM min. PAF 02/10/1995, DM min. PAF 02/02/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)