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Sez. U, Sentenza n. 2397 del 18/05/1978 (Rv. 391803 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE - DEROGA ALLA RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE FRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO DEDOTTA DA UN PUBBLICO DIPENDENTE - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - FONDAMENTO DELLA DOMANDA IN UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE - ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391803-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE - DEROGA ALLA RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE FRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO DEDOTTA DA UN PUBBLICO DIPENDENTE - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - FONDAMENTO DELLA DOMANDA IN UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE - ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'art 409 n 5 cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, ove estende la nuova disciplina delle controversie di lavoro ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, fa espressamente salva la devoluzione dei medesimi alla cognizione di altro giudice, e, quindi, non introduce deroghe alle norme che regolano in materia il riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge, la domanda con la quale un pubblico dipendente (nella specie, impiegato comunale presso lo ufficio di igiene e sanita) deduca l'illegittimita del licenziamento, e chieda di essere reintegrato nel posto di lavoro, in quanto trova titolo diretto ed immediato in un rapporto di pubblico impiego, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art 27 del RD 26 giugno 1924 n 1054 (testo unico sul consiglio di stato) e degli artt 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034 (istitutiva dei tribunali amministrativi regionali). (V 4359/76, mass n 383065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)