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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 21 gennaio 1976, causa 40/75

Decisione
decisa il 1976-01-21
ECLI
ECLI:EU:C:1976:4

Epigrafe

Sentenza della Corte del 21 gennaio 1976 Société des produits Bertrand SA contro Commissione delle Comunità europee Causa 40-75 Nella causa 40-75, SOCIÉTÉ DES PRODUITS BERTRAND SA, con sede in Grigny (Rodano), Francia, con l'avv. Édouard Brisac, del foro di Parigi e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Georges Margue, 20, rue Philippe II, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Michel Van Ackere, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico sig. Mario Cervino, 4, boulevard Royal, convenuta, causa avente ad oggetto una domanda fondata sull'art. 215, 2o comma, del trattato CEE, ed intesa al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il fatto che la Commissione ha omesso di instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2 e non si è avvalsa delle facoltà attribuitele da questa disposizione e dagli artt. 155 e 169 del predetto trattato, onde ottenere l'abolizione di determinati aiuti concessi da uno Stato membro, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: G. Reischl, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Nell'ambito di una prospettiva politica antinflazionistica, il governo italiano, con decreto legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496 (GURI 24 luglio 1973, n. 189 e 22 agosto 1973, n. 216), decideva di bloccare i prezzi di un certo numero di prodotti alimentari di largo consumo, ed in particolare quelli delle paste alimentari secche (che, in forza della disciplina vigente in Italia devono contenere esclusivamente grano duro). L'AIMA, ente statale per gli interventi sui mercati agricoli, deve — previa autorizzazione ministeriale — poter «regolarizzare» il mercato del grano a mezzo di operazioni d'acquisto e di immagazzinamento (all'interno e all'estero) nonché di rivendita sul mercato interno alle condizioni stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica). A partire dal settembre 1973, l'AIMA acquistava, quindi, per la maggior parte sul mercato mondiale, 10,5 milioni di quintali di grano a prezzi oscillanti in media sui 29 dollari il quintale, ossia 18500 lire.
paragrafo 2
Nel perìodo settembre 1973 - aprile 1975, le cessioni effettuate dall'AIMA ai produttori italiani di semole e di paste di grano duro sono state dell'ordine di 8,5 milioni di quintali, ed hanno avuto luogo a prezzi che, a decorrere dal dicembre 1973, risultavano inferiori pressoché del 30 % alle quotazioni sul mercato italiano (13000-13600 lire, anziché 18500 lire in media, con punte massime di 20000 lire).
paragrafo 3
Per il 1974 gli aiuti così attribuiti possono valutarsi intorno ai 27 miliardi di lire, il che, tenuto conto del consumo annuo di paste di grano duro in Italia (15 milioni di quintali), corrisponde ad una sovvenzione pari al 6 % del prezzo franco stabilimento.
paragrafo 4
Fin dal 14 settembre 1973, il sindacato francese di categoria richiamava l'attenzione delle competenti direzioni generali della Commissione sulla situazione determinatasi a causa degli aiuti concessi dall'Italia e che, a suo avviso, consentiva ai produttori italiani di vendere in Francia paste alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione francesi. Nel gennaio 1974, ad esempio, paste alimentari italiane, in confezioni da 500 g potevano essere messe in vendita sul mercato francese a prezzi oscillanti tra 2,385 e 2,505 FF il kg, per forniture a mezzo camion dell'entità di 5 tonnellate, mentre i prezzi di vendita dei produttori francesi, comprensivi di un margine di profitto molto esiguo, erano, nel medesimo periodo, dell'ordine di 3,08-3,20 FF il kg.
paragrafo 5
Il direttore della direzione generale affari industriali, tecnologici e scientifici della Commissione, in data 31 ottobre 1973, comunicava che «la pratica era in esame» presso gli uffici competenti e, il 5 novembre successivo, ch'egli non era in grado di precisare «i provvedimenti che la Commissione avrebbe potuto adottare». Nel contempo, il predetto sindacato chiedeva al ministero francese dell'agricoltura ed all'«Office national interprofessionnel des céréales» (ONIC) d'intervenire presso le autorità comunitarie.
paragrafo 6
Il governo italiano, ritenendo che i propri provvedimenti non costituissero aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato, non li aveva ufficialmente comunicati alla Commissione, in conformità al disposto dell'art. 93, n. 3. Oltre agli studi svolti dai suoi uffici competenti, la Commissione ha preso varie volte in esame i suddetti provvedimenti: in primo luogo, ricevendo una delegazione dei produttori di semola, il 15 marzo 1974; in secondo luogo, nelle sedute del comitato di gestione dei cereali e del gruppo di lavoro per le questioni relative alla concorrenza in materia agricola; da ultimo, in occasione di contratti verbali bilaterali tra funzionari della Commissione e del governo italiano, e dell'invito rivolto a quest'ultimo, in data 24 dicembre 1974, di produrre la documentazione relativa ai prezzi d'acquisto e di rivendita praticati dall'AIMA ed alle esportazioni italiane di paste alimentari in altri Stati membri.
paragrafo 7
Il governo italiano ha addotto argomenti e fatti tendenti a dimostrare che tali provvedimenti non potevano falsare la concorrenza, né pregiudicare gli scambi tra Stati membri. La sua tesi si può riassumere come segue: di fronte ad un sensibile aumento dei prezzi del grano duro sul mercato italiano e su quello mondiale, e tenuto conto del prezzo massimo — cosiddetto «prezzo amministrativo» — stabilito nel luglio 1973, l'AIMA si è limitata a far sì che i produttori italiani potessero disporre di grano duro al prezzo medio, detto «di riferimento», calcolato dal CIPE.
paragrafo 8
Tenuto conto del prezzo di cessione, i quantitativi di grano duro ceduti ai singoli produttori compensavano, quindi, la perdita da questi effettivamente subita nelle vendite di paste sul mercato interno. Erano stati istituiti vari controlli, onde far sì che gli aiuti concessi dall'AIMA andassero ad esclusivo vantaggio dei produttori di paste di grano duro e dei quantitativi delle stesse collocati sul mercato interno del consumo.
paragrafo 9
La ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo del 17 aprile 1975, registrato in cancelleria il 22 aprile successivo.
paragrafo 10
La fase scritta del procedimento si è svolta secondo il rito.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo; 2. Condannare la Comunità economica europea, e per essa la Commissione, a versarle 250000 FF a risarcimento del danno arrecatole dalla stessa Commissione, la quale ha omesso di instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, e non si è avvalsa delle facoltà conferitele dagli artt. 93, n. 2, 155 e 169 del trattato CEE, onde indurre la Repubblica italiana ad abolire gli aiuti da essa concessi ai produttori nazionali di semole e di paste alimentari, in spregio all'art. 92 dello stesso trattato; 3. In subordine, condannare la Comunità economica europea, e per essa la Commissione, a versarle la somma di FF 1, — a titolo d'anticipo sul risarcimento dovuto, e designare il perito ch'essa riterrà più idoneo a stimare l'effettiva entità del danno subito dalla ricorrente; 4. Porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. Respingere il ricorso; 2. Porre le spese a carico della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla valutazione dei fatti

paragrafo 1
Alla ricorrente, che denuncia la rivendita di 1453011 quintali di grano nel febbraio e nel marzo 1974, al prezzo base di Lit. 13000, inferiore al prezzo mondiale, la convenuta oppone che, nei mesi di aprile, giugno e settembre 2543876 quintali avevano costituito oggetto di operazioni di rivendita a prezzo invariato, mentre sul mercato mondiale si era registrata una flessione. Ai 66594 quintali di paste italiane che, secondo la ricorrente, sarebbero state importate in Francia a fine marzo 1974, contro i 56814 quintali di fine marzo 1973, la convenuta oppone le statistiche doganali francesi dalle quali risultano importazioni dell'ordine di 22200 tonnellate per l'intero anno 1973, e di 22900 tonnellate per l'intero anno 1974.
paragrafo 2
All'asserzione della ricorrente secondo cui la Commissione, messa al corrente della situazione per la prima volta nel settembre 1973 dal sindacato francese di categoria, avrebbe atteso il dicembre 1974 per chiedere precisazioni al governo italiano, la convenuta oppone i reiterati contatti che avrebbero avuto luogo nell'ambito delle istituzioni comunitarie e la circostanza che si doveva lasciar trascorrere un certo periodo di tempo per poter accertare che, sul complesso delle partite da essa acquistate, l'AIMA aveva subito una determinata perdita, da coprire mediante «risorse statali», e quindi concludere per l'esistenza di aitui ai sensi dell'art. 92.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Sulla ricevibilità del ricorso

paragrafo 1
La ricorrente è del parere che, in considerazione della giurisprudenza della Corte, ed in ispecie della sentenza 28 aprile 1971 (Lütticke/Commissione, cuasa 4-69, Racc. 1971, pag. 325), la domanda di risarcimento, ex artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato può trovare il suo fondamento nella mancata osservanza, da parte della Commissione, degli artt. 93, n. 2, 155 e 169 del trattato.
paragrafo 2
La convenuta, da parte sua, rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte, si chiede se nella fattispecie la ricevibilità non possa essere messa in dubbio, dal momento che la domanda introduttiva non risulta contenere, come indicato nella summenzionata sentenza, «tutti i dati necessari per stabilire con certezza quali siano l'oggetto della controversia e la portata dei mezzi dedotti». A suo avviso non sarebbe possibile stabilire se vi sia un nesso di causalità tra l'aiuto di cui trattasi ed il lucro cessante o il danno emergente per la ricorrente.
paragrafo 3
A prescindere dalla questione del se un singolo possa proporre domanda di risarcimento avverso la Commissione, per non essersi questa avvalsa delle facoltà conferitele dall'art. 169, non sarebbe affatto necessario che la ricorrente invochi il suddetto articolo nell'ambito del presente ricorso: la norma potrebbe essere eventualmente richiamata nell'ipotesi in cui lo Stato membro in questione non avesse ottemperato ad una decisione adottata dalla Commissione in forza dell'art. 93, n. 2; tale eventualità non può comunque verificarsi, giacché una siffatta decisione non è stata adottata; se d'altronde fosse stata adottata, la decisione stessa non avrebbe rappresentato altro che una concreta applicazione dell'art. 92, n. 1, norma direttamente efficace nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, e quindi tale da poter esser fatta valere dinanzi ai giudici nazionali, in conformità alla sentenza 19 giugno 1973 (Capolongo, causa 77-72, Racc. 1973, pag. 621).
paragrafo 4
Nella fattispecie il ricorso a mente dell'art. 215 costituirebbe, per i singoli, il mezzo più idoneo onde tutelarsi contro una violazione degli artt. 92 e 93, pregiudizievole per i loro interessi, mentre non sarebbe affatto necessario il ricorso in forza dell'art. 169.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Sul primo mezzo

paragrafo 1
La ricorrente assume che gli aiuti di cui è causa rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 92, in quanto hanno falsato la concorrenza nell'ambito del mercato comune, a detrimento dei produttori di paste alimentari degli altri Stati membri. La Commissione, d altronde, si è resa responsabile, omettendo d'instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, 1o e 2o comma, il quale avrebbe permesso di evitare alterazioni della concorrenza.
paragrafo 2
La convenuta controbatte che, pur essendo in effetti atte a «favorire talune imprese o talune produzioni» e implicando l'utilizzazione di «risorse statali», ai . sensi dell'art. 92, n. 1, le rivendite criticate non hanno pregiudicato gli scambi tra Stati membri, e sono quindi compatibili col mercato comune, a termini del summenzionato art. 92 (cfr. art. 93, n. 2, 1o comma). L'AIMA ha ceduto grano duro a prezzi ridotti solo ai produttori italiani di paste di semola di grano duro offerte sul mercato interno, al fine di compensare la perdita da essi subita su tale mercato a causa del blocco dei prezzi. Gli esportatori di paste, invece, non hanno fruito di alcun particolare vantaggio. Anzi, essi hanno dovuto acquistare la materia prima ai prezzi vigenti sul mercato interno.
paragrafo 3
Le operazioni dell'AIMA non hanno inciso sulle importazioni in Italia, dagli Stati membri, di paste di grano duro senza aggiunta di uova; queste importazioni sono sempre state, del resto, quasi inesistenti: 79 tonnellate nel 1972, 147 nel 1973 e 189 nel 1974, da porre a confronto con una produzione annua italiana di 1,5 milioni di tonnellate. La legge italiana vieta la vendita sul mercato interno di paste contenenti grano tenero. Le paste prodotte negli altri Stati membri contengono molto spesso quantitativi variabili di questo cereale. Date queste premesse, si può concludere, secondo la convenuta, che le vendite di forano duro a prezzi ridotti effettuate dall'AIMA a favore dei produttori italiani di paste destinate al consumo nazionale non hanno influito sulle condizioni di concorrenza, né sugli scambi, nel mercato comune.
paragrafo 4
Per quanto riguarda i quantitativi, le esportazioni italiane hanno subito, rispetto al 1972, una leggera flessione (— 4,6 %) nel 1973 ed un incremento del 6,2 % nel 1974, con vario andamento a seconda degli Stati membri destinatari (+4,4 % per la Francia). Questo lieve incremento si spiega con l'applicazione dei prelievi comunitari istituiti, a scopo dissuasivo, per le esportazioni nei paesi terzi, data la penuria di grano duro sul mercato mondiale e in considerazione della debolezza della lira. Per quanto riguarda i prezzi italiani all'esportazione, si registrava un rialzo, rispetto al 1972, del 25 % nel 1973 e del 75 % nel 1974, percentuali proporzionate agli aumenti medi dei prezzi del grano duro in Italia.
paragrafo 5
Dal contesto degli artt. 92 e 93 si evince che aiuti come quelli di cui è causa possono venir istituiti o mantenuti solo nell' ipotesi in cui, ad avviso della Commissione, risultino compatibili con l'art. 92. Qualora la Commissione non adempia l'obbligo in base al quale essa è «tenuta a fare osservare le prescrizioni dell'art. 93», come è detto nella sentenza Costa/Enel, i singoli non possono costringerla ad instaurare il procedimento contemplato da quest'ultimo articolo. Essi non possono ricorrere né all'art. 177, né indubbiamente agli artt. 173 o 175. Il ricorso di cui all'art. 215, 2o comma, costituisce quindi il solo mezzo di tutela di cui dispongono. Tuttavia nel caso di specie, per i motivi suesposti, la convenuta ha accertato che gli aiuti criticati non erano incompatibili con l'art. 92.
paragrafo 6
La Commissione non ha commesso alcun illecito per la mancata applicazione degli artt. 92 e 93. Pur non avendo ricevuto alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 93, n. 3, essa ha fatto ricorso a tutti i mezzi possibili per ragguagliarsi sul provvedimento di cui trattasi e sulla sua compatibilità con l'art. 92. La materia in questione rientra nella sfera economica, nella quale le istituzioni possono assumere di «aver diritto ad un ragionevole margine di errore», dal momento che abbiano usato tutti i mezzi a loro disposizione per valutare i fatti. La Comunità non può, inoltre, essere ritenuta responsabile nei confronti della ricorrente, nemmeno nell'ipotesi in cui si dovesse considerare che sia stata erroneamente valutata l'incidenza degli aiuti criticati sulla concorrenza e sugli scambi: gli interessi delle imprese francesi, fra cui la ricorrente, non hanno subito infatti alcun danno reale, imputabile al provvedimento italiano considerato lecito dalla Commissione.
paragrafo 7
La ricorrente replica che la Commissione procede per petizione di principio, allorquando essa asserisce che le cessioni in passivo da parte dell'AIMA non hanno affatto avvantaggiato gli esportatori italiani. La prova viene fornita dalla circostanza che, secondo le circolari della ditta J. Delavai, agente per la Francia del pastificio italiano Colavita, i produttori italiani hanno messo in vendita sul mercato francese paste alimentari in confezioni da 500 g, a mezzo camion da 5 tonnellate, a prezzi oscillanti da 2,385 a 2,505 FF il kg, mentre i prezzi francesi, calcolati prevedendo solo un margine molto esiguo di utile, oscillavano, nel medesimo periodo, da 3,08 a 3,20 FF.
paragrafo 8
La Commissione replica che nessun tentativo serio è stato fatto dalla ricorrente per presentare fatti e dati che smentissero quelli da essa stessa forniti. Essa sichiede come possa il divario riscontrato nella circolare della ditta Delaval essere imputato agli aiuti criticati mentre, proprio nel primo trimestre 1974, tale divario è diminuito, a favore delle paste francesi, rispetto al trimestre precedente ed anche ai primi tre trimestri del 1973. L'incremento del prezzo delle paste italiane esportate sarebbe stato anche maggiore — considerato in relazione al periodo 1973-1974 — di quello del prezzo delle paste francesi: indice 174 per le une, 160,8 per le altre. Nei tre trimestri successivi all'inizio delle operazioni dell'AIMA, il prezzo delle paste italiane esportate è passato dall'indice 135,3 all'indice 168, mentre quello dei prodotti francesi è rimasto a 139,6.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Sul secondo mezzo

paragrafo 1
La ricorrente sostiene di essere stata ingiustamente soppiantata sul proprio mercato dai produttori italiani che hanno venduto, nel 1974, almeno 670 tonnellate nel Sud-Est della Francia e per forniture militari, nonché di essere stata costretta a ridurre anormalmente i propri profitti già molto scarsi, onde evitare una catastrofica riduzione del fatturato.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che queste asserzioni non mettono in luce alcun danno certo ed attuale. Non è affatto escluso che i fatti invocati siano dovuti ad una migliore competitività dei prodotti ovvero all'abilità dei produttori italiani ed al loro dinamismo commerciale. Occorrerebbe d'altra parte comparare la situazione descritta relativamente al periodo in cui sono stati concessi gli aiuti, e quella degli anni precedenti.
paragrafo 3
Orbene, le statistiche dimostrano che, in Francia, ad un consumo interno apparente in costante diminuzione dal 1970 in poi, malgrado il generale miglioramento del tenore di vita e del consumo alimentare, fa riscontro un regresso costante della produzione nazionale, a partire dal medesimo anno. Il graduale incremento delle importazioni è stato, anch'esso, accertato molto prima del periodo della concessione degli aiuti, e dal 1972 al 1974 si è registrato un rialzo limitato al 4,4 % (e nel 1973 persino un calo). Quanto ai prezzi di tali paste, dopo l'istituzione degli aiuti, essi sono aumentati in misura maggiore che non i prezzi delle paste francesi.
paragrafo 4
È impossibli scorgere quale sia il danno che la ricorrente sostiene — con argomenti piuttosto inconsistenti — di aver subito, e gli indizi forniti dall'osservazione del mercato francese fanno ritenere che gli aiuti italiani abbiano conseguito effetti particolarmente scarsi. La perizia cui la ricorrente offre di sottoporsi verterebbe unicamente sulla determinazione esatta dell'entità delle perdite da essa subite. Occorrerebbe però dimostrare l'esistenza stessa dell'asserito danno.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Sul terzo mezzo

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che sussiste un nesso di causalità tra l'omissione della Commissione consistente nel non avvalersi del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, ed il danno che le sarebbe stato arrecato dalla persistenza degli aiuti, non compatibili col mercato comune.
paragrafo 2
Secondo la convenuta, non è stato provato che le anormali condizioni di concorrenza fossere effettivamente una conseguenza degli aiuti di cui trattasi. Ammesso che si siano avute delle anomalie, queste avrebbero potuto derivare soltanto da frodi di cui la Commissione non può essere ritenuta responsabile. La convenuta non dispone di mezzi necessari per svolgere inchieste circa l'esistenza di frodi, il cui controllo resta di competenza dello Stato italiano. Anche qualora la convenuta avesse posto in essere il procedimento idoneo ad ottenere l'abolizione degli aiuti, nell'ipotesi che questi fossero stati considerati illeciti, tale procedimento avrebbe potuto essere iniziato e portato a termine solo dopo un certo periodo di tempo, durante il quale l'eventuale danno non sarebbe stato imputabile al comportamento della Commissione, ma a quello dello Stato italiano.
paragrafo 3
La ricorrente, con l'avv. Brisac, del foro di Parigi e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Van Ackere, in qualità di agente, hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 18 novembre 1975.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 dicembre 1975.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato il 17 aprile 1975, la ricorrente chiede il risarcimento del danno subito per il fatto che la Commissione ha omesso di instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del trattato CEE, e non si è avvalsa delle facoltà conferitele dagli artt. 93, n. 2, 155 e 169 del predetto trattato, onde ottenere, da parte dello Stato italiano, l'abolizione degli aiuti da esso concessi ai produttori italiani di semola e di paste alimentari, in contrasto con l'art. 92 del trattato.
punto 2
Tali aiuti sono stati istituiti dal governo italiano, nell'ambito della sua politica antinflazionistica onde bloccare i prezzi di un certo numero di prodotti alimentari di largo consumo e, in particolare, quelli delle paste alimentari secche (decreto legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496; GU 24 luglio 1973, n. 189 e 22 agosto 1973, n. 216).
punto 3
L'AIMA, ente statale per gli interventi sui mercati agricoli, cui spettava «regolarizzare» il mercato del grano a mezzo di operazioni d'acquisto e d'immagazzinamento, nonché di rivendita sul mercato interno, ha ceduto ai produttori italiani di semole e di paste di grano duro 8,5 milioni di quintali di grano a prezzi inferiori del 30 %, in media, alle quotazioni sul mercato interno.
punto 4
Dato che gli aiuti di cui è causa le hanno assertivamente arrecato pregiudizio, la ricorrente chiede il versamento di 250000 FF a titolo di risarcimento del danno, ovvero, in subordine, la condanna della convenuta a versarle la somma di 1 FF a titolo di anticipo sul risarcimento dovuto, e la designazione di un perito incaricato di precisare il quantum del danno.
punto 5
La convenuta, inter alia, eccepisce la carenza di un nesso di causalità tra il comportamento ascrittole ed il pregiudizio addotto.
punto 6
La ricorrente sostiene di essere stata ingiustamente soppiantata sul proprio mercato dai produttori italiani e di esser stata costretta a ridurre anormalmente i propri profitti, già molto scarsi, onde evitare una catastrofica decurtazione del fatturato.
punto 7
Nel gennaio 1974, ad esempio, paste italiane sono state esitate sul mercato francese a prezzi oscillanti fra 2,385 FF e 2,505 FF il kg. mentre i prezzi di vendita dei produttori francesi, che implicavano soltanto un profitto molto scarso, oscillavano, nello stesso periodo, tra 3,08 e 3,20 FF il kg.
punto 8
La convenuta sostiene di aver ottenuto assicurazioni dal governo italiano nel senso che l'AIMA ha ceduto grano duro a prezzi ridotti soltanto ai produttori di paste di semola smerciate sul mercato interno, mentre gli esportatori non hanno ottenuto la materia prima se non al prezzo di mercato.
punto 9
La ricorrente, benché adduca un calo delle proprie vendite nella Francia sud-orientale, non dimostra che tale calo sia stato provocato dai provvedimenti italiani ch'essa critica.
punto 10
Risulta dalle statistiche che nell'esportazione di paste italiane dirette in Francia si è registrato un incremento fin dal 1971, vale a dire già prima dell'instaurazione degli aiuti criticati.
punto 11
In seguito, nel periodo in cui tali aiuti sono stati corrisposti, un lieve incremento delle esportazioni in Francia (4,4 % nel 1974 in rapporto al 1972) ha coinciso con l'applicazione dei prelievi comunitari istituiti sulle esportazioni nei paesi terzi, a seguito della penuria di grano duro sul mercato mondiale, e con la debolezza della lira.
punto 12
Inoltre, per quanto riguarda i prezzi, il divario tra quelli delle paste francesi franco fabbrica e quelli delle paste italiane franco frontiera ha persino subito un calo nel primo trimestre del 1964 (0,63 FF il kg) rispetto al trimestre precedente (1 FF il kg) ed anche in relazione ai primi trimestri del 1973 (in media 0,65 FF il kg).
punto 13
Una riprova dell'erroneità dell'assunto della ricorrente si può ravvisare nella circostanza che i prezzi italiani all'esportazione hanno subito un rialzo, rispetto al 1972, del 25 % nel 1973 e del 75 % nel 1974, vale a dire in proporzione all'incremento medio del prezzo del grano duro in Italia.
punto 14
Prescindendo da tali cifre, la ricorrente si limita ad asserire che i prezzi delle paste italiane esportate in Francia sono inferiori a quelli delle paste francesi e che, nel 1974, nel Sud-Est della Francia e nelle forniture militari essa ha perso la vendita di 670 tonnellate, senza per questo provare il nesso di causalità tra gli aiuti istituiti in Italia e siffatte circostanze.
punto 15
Il ricorso va quindi respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
16/17 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o La ricorrente è condannata alle spese di causa.

Firme

Lecourt Monaco Kutscher Donner Mertens de Wilmars Sørensen O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 gennaio 1976. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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