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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 marzo 1979, causa 120/77

Decisione
decisa il 1979-03-29
ECLI
ECLI:EU:C:1979:94

Epigrafe

Nella causa 120/77 KOYO SEIKO CO. LTD., con sede in Osaka (Giappone), DEUTSCHE KOYO WÄLZLAGER VERKAUFSGESELLSCHAFT MBH, con sede in Amburgo (Repubblica federale di Germania), KOYO (UK) LTD., con sede in Normanton (Regno Unito), KOYO FRANCE, con sede in Argenteuil (Francia), con l'avv. J. P. Karsenty, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nico Schaeffer, 38, rue du Curé, ricorrenti, contro il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Hans-Jürgen Lambers, direttore presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agente, assistito dall'avv. Paul-François Ryziger, patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla Cour de Cassation e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. N. Van den Houten, Banca europea per gli investimenti, 2 place de Metz, e la COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. J. Groux, in qualità di agente, assistito dall'avv. Bernard Martin, del foro di Parigi e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuti, e FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Associations), con sede in Francoforte, rappresentata dall'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, assistito dall'avv. Roger L'Eleu, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Jeanne Housse, huissier, 21, rue Aldringen, interveniente, causa avente ad oggetto l'annullamento del regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778 (GU n. L 196, pag. 1) che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente SENTENZA

In fatto › Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue: › I — Gli antefatti e il procedimento › a) Norme disciplinanti la materia

paragrafo 1
Il regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 93, pag. 1), modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011; GU n. L 206, pag. 3), stabilisce le modalità e il procedimento per l'elaborazione delle misure antidumping. Dette misure rientrano nella competenza della CEE a seguito del trasferimento di competenza operato dagli Stati membri in forza dell'art. 113 del Trattato. Il sistema della CEE è conforme al codice antidumping del GATT (UN Treaties Series, Vol. 651, n. 840, pag. 321 e segg.; GU 1968, n. L 305, pag. 12).
paragrafo 2
Conformemente alle disposizioni GATT, l'art. 2 del regolamento precisa che, per esser soggetto ad un «diritto antidumping» a) un prodotto deve costituire oggetto di dumping e b) la sua introduzione sul mercato comunitario deve causare o minacciare di causare un grave pregiudizio ad una produzione insediata nella Comunità o ritardare sensibilmente la creazione di siffatta produzione. L'art. 3 precisa la nozione di dumping, cioè vi è dumping se «il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile … nel paese d'origine dal quale il prodotto è stato esportato» e chiarisce questa definizione. L'art. 4 definisce la nozione di pregiudizio.
paragrafo 3
Il procedimento ordinario inizia con il deposito di una denuncia da parte di una persona fisica o giuridica oppure di un'associazione, indirizzata o ad uno Stato membro o alla Commissione (artt. 6 e 7). Gli Stati membri possono anche informare la Commissione (art. 8). Se la denuncia appare fondata, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'esame dei fatti, sia sotto il profilo del dumping che sotto quello del danno (art. 10, n. 1). Le altre disposizioni dell'art. 10 e l'art. 11 disciplinano detto esame. Al n. 4, l'art. 10 dispone che «la Commissione offre l'occasione al ricorrente e agli importatori ed esportatori notoriamente interessati … di prendere conoscenza di tutte le informazioni di carattere non confidenziale ai sensi dell'art. 11 e da essa utilizzate nell'inchiesta antidumping, che riguardano la difesa dei loro interessi».
paragrafo 4
Gli artt. 12 e 13 contemplano l'istituzione di un «Comitato» consultivo composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni vertono in particolare sull'esistenza e sul margine di dumping, sulla effettiva esistenza e sull'entità del danno e sui provvedimenti idonei a por rimedio agli effetti del dumping.
paragrafo 5
Nell'ipotesi in cui, al termine delle consultazioni del Comitato, si constati — all'unanimità — che non è necessario alcun provvedimento di difesa, il procedimento si chiude. In caso contrario, la Commissione presenta al Consiglio una relazione «sull'esito delle consultazioni», nonché la proposta di por termine al procedimento. Allorché il Consiglio, «che delibera a maggioranza qualificata, approva la proposta della Commissione, la procedura è ritenuta terminata. Lo stesso avviene quando il Consiglio, nel termine di un mese, non ha preso alcuna decisione o non ha deciso, a maggioranza qualificata, di invitare la Commissione a riprendere l'esame dei fatti» (art. 14, n. 1, leu. a)).
paragrafo 6
L'art. 14, n. 2, lett. a), recita:
paragrafo 7
«Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione».
paragrafo 8
Con il regolamento del Consiglio n. 2011/73 (GU n. L 206, pag. 3) sono state aggiunte le seguenti disposizioni, alla lett. d):
paragrafo 9
«Qualora costati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'art. 10»
paragrafo 10
I rappresentanti del paese esportatore e le parti direttamente interessate sono informati della chiusura del procedimento; inoltre «salvo ragioni speciali, se un avviso era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, … la Commissione dà notizia senza indugio del termine della procedura attraverso la stessa pubblicazione».
paragrafo 11
A norma dell'art. 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione può adottare un provvedimento provvisorio, consistente nella determinazione dell'aliquota di un «diritto antidumping», del quale non è chiesto il versamento, per il cui ammontare — però — gli importatori devono prestare una garanzia «la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio adottata in virtù dell'art. 17».
paragrafo 12
L'art. 17 disciplina la riscossione definitiva dei «diritti provvisori» e recita:
paragrafo 13
«1. Quando, dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2. 2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'art. 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'art. 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso. b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie.»
paragrafo 14
L'istituzione dei dazi antidumping avviene mediante regolamento (art. 19, n. 1). L'art. 20, n. 1, del regolamento n. 459/68 stabilisce, conformemente all'art. 8, lett. b) del codice antidumping del GATT, che la designazione dei prodotti in questione comporta l'indicazione del fornitore. Il n. 2 dello stesso articolo consente di derogare a questa norma solo qualora non sia possibile, per ragioni pratiche, elencare tutti i fornitori.
paragrafo 15
Gli importatori che intendano dimostrare che dei prodotti, pur se soggetti ai «diritti antidumping», non sono stati oggetto di dumping, dispongono dei mezzi d'impugnazione amministrativi (art. 19, n. 4).

In fatto › Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue: › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Gli antefatti

paragrafo 1
Il 15 ottobre 1976, il Committee of the European Bearing Manufacturers' Associations, ente a quel tempo sprovvisto di personalità giuridica, che raggruppava le tre organizzazioni di categoria cioè la tedesca, la britannica e la francese, presentava un reclamo alla Commissione relativamente alle pratiche di dumping dei fabbricanti giapponesi di cuscinetti a sfere.
paragrafo 2
Consultati gli Stati membri, il 9 novembre 1976, la Commissione decideva di procedere ad un'inchiesta ufficiale antidumping, informandone la missione giapponese; essa inviava questionari a tutti gli importatori ed esportatori conosciuti e pubblicava, come prescritto, la sua decisione di instaurare il procedimento sulla Gazzetta ufficiale (13 novembre 1976, n. L 268, pag. 2).
paragrafo 3
Raccolte le risposte ai questionari, il 18 e 19 gennaio 1977 veniva organizzato un incontro tra gli industriali europei e quelli giapponesi, onde mettere a confronto diretto i rispettivi punti di vista.
paragrafo 4
Con il regolamento n. 261, del 4 febbraio 1977 (GU n. L 34, pag. 69), prorogato dal regolamento del Consiglio n. 944/77 (GU n. L 112, pag. 1), la Commissione istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 % sui cuscinetti a sfere e cui cuscinetti a rulli conici, nonché sulle loro parti e pezzi staccati, originari del Giappone. Tuttavia l'aliquota era limitata al 10 % per i prodotti fabbricati ed esportati dalla Nachi Fujikoshi Corp. e dalla Koyo Seiko Co. Ltd.
paragrafo 5
Nel frattempo, la Commissione svolgeva un'inchiesta presso le affiliate europee (francese, britannica e tedesca) delle società giapponesi interessate, tra il febbraio e l'aprile 1977. Dato che dette affiliate erano associate alle ditte produttrici, la Commissione fondava i suoi conteggi relativi ai prezzi all'esportazione sul «prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente» (art. 3, n. 3). In considerazione della vasta gamma di prodotti offerti, essa sceglieva, per ogni impresa, una rosa di prodotti rappresentativi e ne calcolava la media dei prezzi. I prezzi così ottenuti venivano ridotti in base ad un coefficiente fisso onde ottenere il prezzo all'esportazione da assumere come base per il raffronto con i prezzi interni.
paragrafo 6
Dal 18 al 28 aprile 1977, si svolgeva un'inchiesta in Giappone, presso i quattro principali produttori, condotta da un gruppo di esperti della Commissione, affiancati da un perito contabile, da un perito britannico e da un perito tedesco.
paragrafo 7
Dalla fine maggio 1977 alla fine giugno 1977 si svolgevano trattative tra la Commissione e i produttori giapponesi di cuscinetti a sfere, per accordarsi circa un impegno sui prezzi. Dopo quattro settimane di discussione, il 20 giugno 1977 i quattro principali produttori giapponesi si impegnavano ad aumentare i prezzi.
paragrafo 8
Il 26 luglio 1977 il Consiglio adottava provvedimenti definitivi, emanando il regolamento n. 1778/77, relativo all'istituzione di un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone.
paragrafo 9
All'art. 1, il regolamento n. 1778/77 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 %, la cui riscossione è tuttavia sospesa. L'art. 2 incarica la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, di controllare gli impegni di revisione dei prezzi assunti dai principali produttori giapponesi e stabilisce che la Commissione, qualora constati che gli impegni vengono elusi o non sono osservati o sono revocati, revoca immediatamente la sospensione dell'applicazione del dazio definitivo, previa consultazione degli Stati membri in seno al comitato consultivo contemplato dall'art. 12 del regolamento n. 459/68, convocato nel termine di cinque giorni.
paragrafo 10
In applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. a), del regolamento n. 459/68, l'art. 3 del regolamento n. 1778/77 dispone che:
paragrafo 11
«Gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio, in applicazione del regolamento (CEE) n. 261/77 prorogato con regolamento (CEE) n. 944/77, concernente i prodotti fabbricati ed esportati dai produttori seguenti verranno definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento: Koyo Seiko Company Limited, Nachi Fujikoshi Corporation, NTN Toyo Bearing Company Limited, Nippon Seiko KK»
paragrafo 12
Il regolamento n. 1778/77 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1977 (n. L 196, pag. 1).
paragrafo 13
Alla stessa data, la Commissione accettava gli impegni assunti dai produttori giapponesi il 20 giugno 1977.

In fatto › Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue: › I — Gli antefatti e il procedimento › c) L'oggetto della controversia

paragrafo 1
Con il presente ricorso, le ricorrenti hanno impugnato il regolamento del Consiglio n. 1778/77. Esse sostengono che, nelle trattative successive all'entrata in vi gore del regolamento n. 261/77, che istituiva un diritto antidumping provvisorio, con l'accordo del 20 giugno 1977, si sono impegnate ad astenersi dalle pratiche giudicate inaccettabili dalla Commissione e che, con telex del 3 agosto 1977, la stessa ha espresso la sua soddisfazione circa gli impegni assunti.
paragrafo 2
Stando così le cose, non ha ragion d'essere il regolamento n. 1778/77. Più in generale, le ricorrenti sostengono che le pratiche di dumping di cui si fa loro carico non sono provate in modo adeguato e secondo i requisiti sia delle norme del GATT sia delle norme comunitarie.

In fatto › Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue: › I — Gli antefatti e il procedimento › d) Il procedimento

paragrafo 1
Il ricorso, datato 5 ottobre 1977, è stato registrato nella cancelleria della Corte di giustizia il 10 ottobre successivo. Su sua domanda, registrata il 17 ottobre 1977, la «Federation of European Bearing Manufacturers' Associations» (FEBMA) veniva ammessa all'intervento — con ordinanza della Corte del 30 novembre 1977 — a sostegno del Consiglio, convenuto.
paragrafo 2
Con memorie depositate il 29 dicembre 1977 e il 4 gennaio 1978, rispettivamente, il Consiglio e la Commissione, in base all'art. 91 del regolamento di procedura, chiedevano alla Corte di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso prima di iniziare l'esame del merito. L'interveniente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 15 febbraio 1978; le ricorrenti il 3 marzo 1978.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza del 12 aprile 1978, ha deciso di rinviare al merito.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, essa ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 5
Tuttavia la Corte ha chiesto alle parti di rispondere per iscritto ad alcuni quesiti.

In fatto › Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue: › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778; porre a carico dei convenuti tutte le spese, comprese quelle relative all'intervento.
paragrafo 3
Il Consiglio conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile; e respingerlo con tutte le conseguenze di legge; porre tutte le spese a carico delle ricorrenti.
paragrafo 5
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
dichiarare il ricorso irricevibile; in subordine, respingerlo.
paragrafo 7
L'interveniente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 8
dichiarare il ricorso irricevibile; in subordine, respingerlo; porre tutte le spese, comprese quelle relative all'intervento, a carico delle ricorrenti.

In fatto › Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue: › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Nella memoria separata e nel controricorso, il Consiglio sostiene che l'atto impugnato non riguarda le ricorrenti né direttamente, né individualmente.
paragrafo 2
Il regolamento impugnato è stato adottato in funzione di una situazione obiettivamente determinata, vale a dire l'esistenza di un dumping sul mercato comunitario e di un danno per l'industria europea del ramo. Il regolamento è un provvedimento d'ordine generale che si applica a tutti gli importatori di prodotti gravati da dazio antidumping. Gli importatori sono considerati in modo astratto e non già a motivo di caratteristiche personali che li distinguano da altri importatori operanti nello stesso ramo.
paragrafo 3
La categoria degli importatori di cuscinetti a sfere nella Comunità, peraltro, è molto meno ristretta di quanto si potrebbe pensare, giacché — secondo il Consiglio — conta 267 operatori.
paragrafo 4
Il fatto che le ricorrenti rientrino nel novero delle imprese presso le quali la Commissione ha condotto la sua inchiesta non basta a dimostrare che esse sono direttamente toccate dall'atto impugnato. Il fatto che il provvedimento sia stato loro notificato dalla Commissione — semplice gesto di cortesia — non conferisce loro la legittimazione ad impugnarlo a norma dell'art. 173, 2o comma.
paragrafo 5
La Commissione e l'interveniente presentano osservazioni analoghe, sottolineando soprattutto che l'atto impugnato ha indole generale e non si applica solo a pochi destinatari specificati.
paragrafo 6
Le ricorrenti obiettano che il regolamento impugnato rientra in una categoria di atti che possono venir impugnati in quanto riguardano alcuni soggetti direttamente e individualmente.
paragrafo 7
Esse si dilungano a dimostrare che solo il regolamento di base n. 459/68 costituisce un atto normativo, del quale il regolamento impugnato costituisce semplicemente un'applicazione ad un caso specifico. Esse sono toccate direttamente e individualmente dal regolamento n. 1778/77.
paragrafo 8
La ricorrente menzionata per prima è espressamente citata all'art. 3 del regolamento impugnato. L'argomento secondo cui le affiliate europee (le tre altre ricorrenti) sono toccate più direttamente di quanto non lo sia la società madre non tiene conto della realtà finanziaria e commerciale della struttura del gruppo.
paragrafo 9
Il Consiglio, nella controreplica, ribadisce che il regolamento impugnato è un atto legislativo, la cui applicazione avviene in base ad una situazione obiettiva di fatto, la constatazione di un dumping, definita dall'atto stesso in rapporto alla sua finalità, il ripristino della concorrenza.
paragrafo 10
Le ricorrenti non sono toccate individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2o comma, per il semplice fatto di essere state coinvolte nell'inchiesta. Il regolamento impugnato non si riferisce al comportamento delle ricorrenti, ma al contrario ad una situazione obiettiva, cioè al dumping, indipendentemente da chi lo praticava.
paragrafo 11
Gli argomenti della Commissione e dell' interveniente hanno lo stesso orientamento.

In fatto › Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue: › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità › Nel merito

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, le ricorrenti osservano che le inchieste condotte nel caso presente non giustificano l'istituzione di dazi antidumping identici per tutte le società giapponesi e per tutti i cuscinetti a sfere e a rulli conici.
paragrafo 2
Come esempio di violazioni del regolamento n. 459/68, esse fanno notare che non sono stati provati né il dumping, né il danno né, infine, il nesso causale tra i due fatti. Nemmeno è stato indicato come sia stato calcolato «il prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indi pendente», punto di grandissima importanza, date le differenze tra le condizioni di vendita, gli oneri fiscali e gli usi commerciali. Inoltre le ricorrenti non hanno potuto prendere conoscenza delle informazioni di cui all'art. 10, n. 4, del regolamento n. 459/68.
paragrafo 3
Il procedimento non è stato chiuso dopo l'assunzione degli impegni.
paragrafo 4
L'art. 19 del regolamento di base è stato violato, giacché la Commissione ha comunicato al rappresentante delle ricorrenti che, per quanto le concerneva, era stato determinato (con metodi peraltro contestati) un dumping del 12,24 %.
paragrafo 5
Infine non si poteva disporre l'incameramento dei dazi provvisori.
paragrafo 6
Il Consiglio replica che l'art. 14 del regolamento di base non è stato violato, in quanto la Commissione non è tenuta ad accettare un impegno assunto dai fabbricanti interessati. Nulla impedisce alla Commissione di adottare, per il futuro, provvedimenti destinati a consentire di reagire rapidamente qualora gli impegni assunti fossero elusi o disattesi. Ciò si è verificato nella fattispecie, data l'entità del dumping accertato, sia come ampiezza di margine, che come volume delle esportazioni; La Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto che la soluzione proposta dagli esportatori non fosse accettabile, puramente e semplicemente, ed ha rifiutato di por termine al procedimento e di rinunciare alle garanzie prestate a titolo di dazio antidumping provvisorio. Essa ha proposto, invece, al Consiglio di disporre, entro certi limiti, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. D'altra parte, essa ha proposta al Consiglio di tener conto, in futuro, dell'impegno, sospendendo il dazio antidumping definitivo che essa suggeriva di istituire e che è poi stato effettivamente istituito dal regolamento impugnato.
paragrafo 7
Per quel che riguarda l'asserita violazione dei diritti della difesa, il Consiglio osserva che l'istituzione di un dazio antidumping non costituisce una condanna sotto alcun aspetto, quindi non è il caso di instaurare un contraddittorio come invece avviene nelle controversie giurisdizionali e nemmeno si può ammettere l'esistenza di diritti della difesa come nell'ambito dei procedimenti ex artt. 85 e 86 del Trattato. L'art. 10 del regolamento di base riguarda solo la tutela di interessi.
paragrafo 8
D'altra parte, il Consiglio ricorda che gli addebiti sono stati comunicati alle imprese interessate, come stabilisce l'art. 10. La Commissione non ha l'obbligo di informare gli interessati sul modo in cui svolge le indagini. Solo nella motivazione della decisione gli interessati trovano tutte le informazioni necessarie circa gli elementi sui quali le autorità comunitarie, e in particolare il Consiglio dei ministri, hanno formato il proprio convincimento.
paragrafo 9
Quanto all'addebito di motivazione insufficiente, si deve anzitutto notare che l'atto impugnato è un regolamento del Consiglio. Pertanto, non spettava alla Commissione fornire precisazioni di sorta al momento della redazione del regolamento definitivo che non emana da essa. Questa risposta è di per sé sufficiente a far disattendere il mezzo relativo al difetto di motivazione. Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza che la motivazione di un regolamento può essere succinta.
paragrafo 10
Poiché il Consiglio ha fatto richiamo alle risultanze dell'esame preliminare dei fatti, circa l'esistenza del dumping e del danno, il suo regolamento era largamente conforme a detto requisito. Sia l'e sistenza del dumping che quella del danno sono provate in modo esauriente dai rilevamenti della Commissione. Se le ricorrenti riescono a dimostrare che non vi era dumping, l'art. 19, n. 4, del regolamento n. 459/68 consente loro di fornire detta prova. Però le ricorrenti non contestano con gran vigore che i fatti presi in considerazione dalla Commissione siano esatti nel loro complesso.
paragrafo 11
Quanto all'assunto che il dazio istituito non è pari alla percentuale di dumping rilevata dalla Commissione, esso non tiene conto della struttura stessa dei dazi antidumping e, inoltre, l'art. 19, n. 4, del regolamento di base fornisce il rimedio giuridico adeguato qualora la tesi delle ricorrenti risultasse esatta.
paragrafo 12
La Commissione dichiara che la natura e la finalità dei dazi antidumping richiedono un'applicazione generale e prodotti che provengono da più produttori e destinati a diversi paesi della Comunità. Anche per questo motivo la Commissione ha potuto limitare le sue indagini ad alcuni tipi di cuscinetti. Questo metodo è stato illustrato alle ricorrenti e non è mai stato da loro contestato durante l'inchiesta. Si deve pure alla struttura dei dazi antidumping il fatto che questi debbano essere istituiti in base a rilevazioni riferentesi ad un periodo precedente, nella fattispecie il primo semestre 1976.
paragrafo 13
La Commissione spiega secondo qual criterio è giunta alla constatazione del dumping e del danno, nonché a quella di un nesso di causalità tra i due elementi.
paragrafo 14
Quanto al dumping le ricorrenti erano perfettamente al corrente delle informazioni sulle quali si fondava la Commissione, eccezione fatta per le informazioni riservate fornite da terzi. Quanto alla censura circa l'omessa applicazione dell'art. 14 del regolamento di base, la Commissione dichiara che gli industriali giapponesi hanno sottoscritto l'impegno solo il 20 giugno 1977, sicché essa ha potuto studiare il documento solo allorché l'esame dei fatti era già terminato. In questo modo non si potevano più applicare le disposizioni sulla chiusura del procedimento. La Commissione non ha mai dato ad intendere agli interessati che essa riteneva adeguata la soluzione proposta. D'altra parte, dal momento che gli impegni prevedevano un aumento di prezzo in due fasi, cioè del 10 % entro il 30 giugno 1977 e un ulteriore 10 % entro il 31 dicembre 1977, sarebbe stato logico che il Consiglio istituisse un dazio da applicarsi sino alla fine del 1977. Infine, la Commissione espone i criteri fondamentali che, a suo avviso, si devono seguire nell'esame della legittimità delle misure antidumping. In questo contesto, essa ricorda la complessità dei fenomeni economici e le difficoltà dell'inchiesta. Le disposizioni del regolamento di base vanno valutate alla luce di queste circostanze. In particolare, non si possono ridurre i margini di valutazione che esso lascia alle autorità comunitarie.
paragrafo 15
Le osservazioni dell' interveniente coincidono con gli argomenti dei convenuti.
paragrafo 16
Nella replica, le ricorrenti negano anzitutto di aver praticato il dumping, si oppongono alla critica di aver fornito informazioni insufficienti e inesatte e sostengono che l'indole contraddittoria del procedimento non è stata rispettata.
paragrafo 17
Le ricorrenti mai hanno ostacolato le indagini della Commissione. Se le informazioni fornite fossero state «frammentarie ed inesatte», sarebbe spettato agli inquirenti chiedere ulteriori ragguagli.
paragrafo 18
I convenuti invocano invano le finalità della politica antidumping per dimostrare che l'inchiesta contemplata dal regolamento n. 459/68 non ha carattere contraddittorio. La lettura degli artt. 8-14 di detta normativa dimostra il contrario. Esse non hanno mai avuto la minima possibilità di discutere gli elementi di valutazione della Commissione o di conoscere gli elementi sui quali essa contava di fondare i popri accertamenti.
paragrafo 19
I dubbi formulati dalle ricorrenti sono confermati dal fatto che, allorché esse hanno agito per ottenere la restituzione dei dazi antidumping a norma dell'art. 19, n. 4, del regolamento n. 459/68, la Commissione ha ritenuto necessario effettuare nuove indagini, come se le iniziative già intraprese non le avessero fornito informazioni sufficienti. A quanto pare, la Commissione si riteneva informata a sufficienza per decidere di istituire un dazio antidumping, ma non per accogliere un reclamo, che era giustificato, mirante alla restituzione di quanto indebitamente versato.
paragrafo 20
Circa la motivazione dell'atto impugnato, le ricorrenti invocano l'art. 4, b), e l'art. 17, n. 2, b), per ribadire che il regolamento di base prescrive una motivazione più particolareggiata.
paragrafo 21
Spetta alle autorità comunitarie provare l'esistenza del dumping e del danno ed i convenuti non possono sottrarsi all'onere di fornire tale prova. Quindi l'argomento fondato sull'art. 19, n. 4, del regolamento n. 459/68 è privo di pertinenza. Le ricorrenti non ritengono che la Commissione abbia in effetti esaminato tutti i fattori atti ad influire sulla produzione comunitaria di cuscinetti a sfere come prescrive l'art. 4, n. 3, del regolamento di base, che si sia soffermata sulle peculiarità degli usi commerciali giapponesi ed abbia tenuto conto della struttura dell'industria giapponese e degli sforzi compiuti per giungere ad una riduzione del costo di produzione.
paragrafo 22
Il ricorso al metodo indicato dall'art. 3, n. 3, del regolamento n. 459/68 è anch'esso all'origine di gravi lacune nella conduzione dell'indagine.
paragrafo 23
Quanto all'impegno, le ricorrenti osservano che esso è il risultato di lunghi negoziati con la Commissione, il che implica che essa ne aveva accettato le basi. D'altro canto, il regolamento impugnato pare tener conto dell'impegno, giacché sospende l'applicazione del dazio definitivo. È dunque inammissibile che non sia stato chiuso il procedimento.
paragrafo 24
Infine, le ricorrenti ribadiscono che il regolamento impugnato non poteva applicare loro un dazio antidumping del 15 % poiché l'indagine della Commissione aveva messo in luce, per quanto le concerneva, solo una percentuale di dumping del 12,24 %.
paragrafo 25
Nella controreplica, il Consiglio respinge nuovamente il punto di vista secondo cui nella fattispecie è stato messo in non cale l'asserito carattere contraddittorio del procedimento e, quindi, si è violato il presunto diritto alla difesa. Le ricorrenti non hanno idee chiare in proposito.
paragrafo 26
Nel procedimento di cui trattasi, è solo in una fase successiva, cioè al momento della decisione, che gli interessati sono in-formati di tutti i motivi che hanno indotto l'autorità comunitaria ad agire.
paragrafo 27
Pure l'argomento tratto dalla nuova indagine a seguito del reclamo proposto — in base all'art. 19, n. 4, del regolamento di base — dalle ricorrenti dimostra che queste fanno confusione.
paragrafo 28
Quanto alla carenza di motivazione, il Consiglio ribadisce sotto ogni aspetto gli argomenti svolti nel controricorso, precisandoli su vari punti. È risultato impossibile controllare gli elementi forniti dagli interessati, poiché il sistema di fatturazione impiegato dall'industria giapponese era incompleto e frammentario. I servizi della Commissione hanno accertato che un aumento retroattivo dell'8 % era stato applicato a decorrere dal gennaio 1976, mentre i produttori avevano dichiarato di aver praticato un aumento solo nel luglio 1976.
paragrafo 29
Inoltre è assodato che la società Koyo — come del resto gli altri produttori — ha venduto in perdita sul mercato giapponese. È evidente che una vendita in perdita non può considerarsi alla stregua di un negozio normale, mentre nel periodo considerato gli altri settori dell'industria giapponese registravano utili normali. Il Consiglio fornisce ancora particolari sul metodo di calcolo usato per ottenere i prezzi all'esportazione, osservando che tutti questi particolari erano noti alle ricorrenti. Il fatto che esse non mettano in discussione le conclusioni esposte nel re-golamento, ma si limitino ad affermazioni generali, è sintomatico.
paragrafo 30
Quanto ai mezzi relativi alla presunta violazione dell'art. 14, n. 2, leu. a), e dell'art. 19, n. 3, poiché nella replica le ricorrenti si limitano a ripetere quanto già asserito in precedenza, il Consiglio può limitarsi anch'esso a rinviare agli argomenti svolti nel controricorso.
paragrafo 31
L'interveniente osserva che solo nella re-plica le ricorrenti, per la prima volta, hanno negato l'esistenza del dumping, del danno e di un nesso causale tra i due. Essa si rimette all'apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità di questi nuovi mezzi. Le ricorrenti tentano di invertire l'onere della prova facendo confusione tra obbligo di motivazione del regolamento e onere della prova.
paragrafo 32
È facile per le ricorrenti provare che non vi è stato dumping, dato che questa prova non è per nulla una prova «negativa», impossibile da produrre. Le ricorrenti non possono dunque limitarsi a contestare in astratto l'esistenza del dumping.
paragrafo 33
Le ricorrenti cercano di dimostrare che le autorità comunitarie non sono riuscite a provare l'esistenza del dumping; in realtà, esse conoscono la situazione meglio di chiunque altro, ma non vogliono metterla in evidenza in corso di causa, nè sottoporla al giudizio della Corte.
paragrafo 34
Quanto al danno, le autorità comunitarie hanno pure esaminato tutti gli altri fattori che potevano avere ripercussioni negative sull'industria europea. Questo esame ha fatto concludere che il dumping giapponese esercitava un'influenza indubbiamente perniciosa.
paragrafo 35
Le osservazioni contenute nella controre-plica della Commissione ricalcano essenzialmente gli argomenti del Consiglio.

In fatto › Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue: › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali nelle udienze del 10 e 11 gennaio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 febbraio 1979.

In fatto › In diritto

punto 1
Con ricorso del 5 ottobre 1977, giunto in cancelleria il 10 dello stesso mese, le ricorrenti Koyo Seiko Co. Ltd. (in prosieguo: Koyo), Deutsche Koyo Wälzlager Verkaufsgesellschaft mbH; Koyo (UK) Ltd. e Koyo France (in prosieguo: le affiliate) hanno convenuto dinanzi alla Corte di giustizia il Consiglio e la Commissione, impugnando, in forza dell'art. 173 del Trattato, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (GU n. L 196, pag. 1).
punto 2
Con domanda 17 ottobre 1977, la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) ha chiesto d'intervenire in causa a sostegno del Consiglio, convenuto; la Corte ha accolto la domanda con ordinanza del 30 novembre 1977.
punto 3
All'inizio del 1977, la Commissione intraprendeva, a norma dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 93, pag. 1), l'esame dei fatti onde accertare se fossero necessarie misure di difesa contro un dumping praticato dai produttori giapponesi di cuscinetti a sfere e di cuscinetti a rulli conici;
punto 4
in virtù del combinato disposto degli artt. 10 e 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione, mediante il regolamento 4 febbraio 1977, n. 261, istitutiva un dazio antidumping provvisorio del 20 %, ridotto al 10 % per i prodotti di due fabbricanti, sui cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli conici, e loro parti e pezzi staccati originari del Giappone; detto dazio provvisorio veniva prorogato dal regolamento del Consiglio 3 maggio 1977, n. 944 (GU n. L 112, pag. 1) in forza dell'art. 16 del regolamento di base n. 459/68;
punto 5
durante il procedimento promosso dalla Commissione, i quattro principali produttori giapponesi, tra cui la Koyo, si impegnavano volontariamente, a norma dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 459/68, a ritoccare i loro prezzi così da eliminare il margine di dumping; tali impegni venivano da loro sotto-scritti il 20 giugno 1977 e implicavano l'aumento del 20 % dei loro prezzi all'esportazione;
punto 6
in seguito, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, istituiva in virtù dell'art. 17 del regolamento n. 459/68, un dazio antidumping definitivo del 15 % sui prodotti di cui trattasi, ne sospendeva l'applicazione e disponeva, per quel che riguarda i prodotti esportati dai quattro principali produttori giapponesi, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazi antidumping provvisori contemplati dai summenzionati regolamenti nn. 261/77 e 944/77.

In fatto › In diritto › Sulla ricevibilità del ricorso

punto 7
Le istituzioni convenute hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità osservando che l'atto impugnato ha natura di regolamento e che, come tale le ricorrenti non sono legittimate 3 chiederne l'annullamento a norma dell'art. 173, 2o comma, del Trattato;
punto 8
nella fattispecie — esse osservano — non si tratta di una decisione adottata sotto forma di regolamento, giacché il regolamento n. 1778/77 costituisce una vera e propria normativa generale che concerne tutti i prodotti in questione originari del Giappone e deve essere adottata sotto forma di regolamento, come prescritto dall'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della CEE (GU n. L 93, pag. 1).
punto 9
Le ricorrenti replicano che l'atto impugnato, pur se redatto in termini astratti, riguarda in effetti solo la prima ricorrente e tre altre imprese giapponesi, che producono la merce di cui trattasi (in prosieguo: i principali produttori), nonché le loro affiliate nella Comunità;
punto 10
l'inchiesta preliminare all'adozione del regolamento n. 1778/77 si sarebbe limitata ad indagini effettuate in un primo tempo presso le affiliate europee, poi presso i principali produttori in Giappone;
punto 11
l'indole specifica del provvedimento sarebbe confermata dal fatto che l'art. 1, n. 2, sospende l'applicazione dei dazi antidumping che il regolamento istituisce, sospensione motivata nel terzultimo e nel penultimo punto del preambolo col fatto che i quattro principali produttori si sono impegnati a ritoccare in futuro i loro prezzi;
punto 12
detta indole specifica troverebbe ulteriore conferma nell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, che prescrive l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio solo per quel che riguarda i prodotti fabbricati ed esportati dai principali produttori;
punto 13
quindi — esse concludono — l'atto impugnato costituisce una decisione che riguarda solo i principali produttori e le loro affiliate e si deve perciò considerare come una decisione emessa nei loro confronti, sotto specie di regolamento.
punto 14
Prima di procedere all'esame della ricevibilità del ricorso, è opportuno sottolineare che tra la Koyo e le sue affiliate i vincoli sono tanto stretti da indurre la Commissione, durante l'esame dei fatti, ad applicare nei loro confronti le disposizioni particolari dell'art. 3, n. 3, del regolamento di base n. 459/68 per quel che riguarda i prezzi all'esportazione;
punto 15
stando così le cose, non è il caso, quanto al problema del se le ricorrenti siano toccate direttamente e individualmente dall'atto impugnato, di far distinzioni nei loro confronti tra produttori, da un lato ed importatori, dall'altro.
punto 16
Il regolamento n. 1778/77 contiene in sostanza tre disposizioni: l'art. 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 % per i prodotti ivi contemplati, originari del Giappone, e ne sospende l'applicazione, salve restando le disposizioni di cui all'art. 2; l'art. 2 disciplina il controllo degli impegni sottoscritti dai principali produttori giapponesi e dà facoltà alla Commissione di revocare la sospensione qualora rilevi che gli impegni sono elusi, non sono osservati o sono stati revocati; l'art. 3 prescrive, per quel che riguarda i prodotti fabbricati dai principali produttori, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio in applicazione di quanto è stato disposto dai regolamenti precedenti;
punto 17
per valutare la ricevibilità del ricorso, è opportuno esaminare separatamente questi tre articoli.
punto 18
Si desume dal terzultimo e dal penultimo punto del preambolo del regola-mento n. 1778/77, che la sospensione, di cui all'art. 1, n. 2, del dazio antidumping definitivo è stabilita in quanto «i quattro principali produttori giapponesi si sono impegnati con la Commissione a riesaminare i loro prezzi futuri»;
punto 19
«considerando che è nondimeno necessario che la Commissione proceda ai rigorosi controlli degli impegni ed agisca immediatamente qualora tali impegni fossero violati, elusi o revocati», all'art. 2 del regolamento è stabilito che «la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procederà ad un rigoroso controllo sull'osservanza degli impegni di revisione di prezzo assunti dai principali produttori giapponesi» e «porrà fine immediatamente alla sospensione» se constata «che tali impegni vengono elusi, non osservati o revocati».
punto 20
Risulta dai citati punti del preambolo che, qualunque sia, in altri casi, la natura che può avere l'istituzione di un dazio antidumping, che viene poi sospeso, nella fattispecie il provvedimento impugnato mira a garantire la scrupolosa osservanza degli impegni contemplati, comminando una sanzione supplementare;
punto 21
quindi, pur se redatto in termini generali, l'art. 1 riguarda in realtà solo la situazione dei principali produttori giapponesi, tra i quali la Koyo, che, dati gli impegni circa il ritocco dei prezzi da essi assunti, vengono ad essere toccati direttamente e individualmente;
punto 22
di conseguenza, il ricorso, nella parte in cui si impugnano gli artt. 1 e 2, è ricevibile.
punto 23
Per quel che riguarda la ricevibilità del ricorso in quanto impugnazione dell'art. 3, va osservato che questa disposizione costituisce una decisione collettiva che riguarda destinatari designati nominativamente;
punto 24
è vero che l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio riguarda, per la sua stessa natura, direttamente qualunque importatore il quale, nel periodo in cui detti dazi erano in vigore, abbia importato i prodotti di cui trattasi; tuttavia l'art. 3 si distingue per la particolarità che esso non riguarda tutti gli importatori, ma solo quelli che hanno importato i prodotti fabbricati dai quattro principali produttori giapponesi che esso indica;
punto 25
l'assunto delle istituzioni convenute e dell'interveniente, secondo cui gli importatori sono direttamente toccati solo dagli atti esecutivi delle autorità nazionali e dovrebbero dunque, se necessario, adire il giudice nazionale competente, travisa la natura puramente automatica di detta esecuzione che, peraltro, si effettua non già in virtù di norme nazionali catalizzatrici, bensì in forza della sola disciplina comunitaria;
punto 26
quindi detti importatori sono direttamente ed individualmente toccati dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77 e perciò le affiliate, in quanto importatori dei prodotti della Koyo, sono legittimate ad impugnare.
punto 27
Di conseguenza il ricorso della Koyo è pure ricevibile nel punto in cui è rivolto contro detto articolo.

In fatto › In diritto › Nel merito

punto 28
Per quel che riguarda gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1778/77, le ricorrenti, oltre a muovere altre censure alla motivazione di detto regolamento, nonché al procedimento svoltosi preliminarmente, sostengono in sostanza che il regolamento n. 459/68 non consente di istituire un dazio antidumping definitivo e, nel contempo, di accettare impegni di ritoccare i prezzi da parte dei produttori interessati.
punto 29
Le istituzioni convenute e l'interveniente ribattono che, dal momento che il regolamento impugnato si fonda non solo sul regolamento di base, ma anche sull'art. 113 del Trattato, quest'ultima disposizione, che attribuisce al Consiglio la competenza ad adottare misure di tutela commerciale in caso di dumping, conferisce allo stesso la facoltà di adottare, indipendentemente dal regolamento n. 459/68, un regolamento ad hoc;
punto 30
nella fattispecie si dovrebbe supporre che si sia fatto uso di detta facoltà;
punto 31
infine, poiché l'inchiesta della Commissione ha messo in luce un margine di dumping che nuoce all'industria comunitaria e che non è inferiore al 15 % e poiché la Koyo, sottoscrivendo l'impegno, ha implicitamente riconosciuto che sussisteva un margine di dumping almeno del 20 %, sarebbe poco opportuno dover ricominciare l'inchiesta in caso di inosservanza dell'impegno, mentre sarebbe più logico, in questa ipotesi, abolire la sospensione del dazio definitivo istituito in base a fatti ormai fuori dubbio.
punto 32
L'art. 14 del regolamento di base n. 459/68, modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011, (GU n. L 206, pag. 3), dopo aver disposto al n. 1 che «la procedura è chiusa quando … non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa», al n. 2 recita: «a) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione. b) Quando la Commissione, conformemente alle disposizioni di cui alla lett. a), ha accettato l'impegno che vi è contemplato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se gli esportatori lo chiedono oppure se la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, lo decide. Se la Commissione, dopo aver udito i pareri in seno al Comitato, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno preso dagli esportatori diventa automaticamente caduco, a meno che questi non ne confermino la validità. c) Gli esportatori possono astenersi dal prendere tali impegni, o rifiutare di assumerne nonostante l'invito della Commissione, senza che ciò possa recare pregiudizio alla loro causa. Tuttavia, la Commissione è libera di giudicare che la concretizzazione di una minaccia di pregiudizio è più probabile se proseguono le importazioni che formano oggetto di un dumping. d) Qualora costati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'art. 10. e) L'art. 18, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis agli impegni assunti dagli esportatori sulla base del presente articolo. Ogni modifica di tali impegni si effettua secondo la procedura prevista dal presente articolo.»;
punto 33
per contro, nell'ipotesi in cui il procedimento d'esame dei fatti venga continuato, l'art. 17 dello stesso regolamento dispone che: «1. Quando, dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2. 2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'art. 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'art. 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso. b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie.»;
punto 34
alla luce di queste disposizioni, non è lecito che lo stesso procedimento antidumping si concluda con l'accettazione, da parte della Commissione, di un impegno dell'esportatore o degli esportatori di ritoccare i loro prezzi e, nel contempo, con l'istituzione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, di un dazio antidumping definitivo.
punto 35
L'argomento secondo cui nella fattispecie l'impegno è stato sottoscritto solo dopo l'esame dei fatti non può venir accettato, giacché l'esame dei fatti si conclude solo allorché la Commissione sottopone le sue proposte al Consiglio, mentre è pacifico che l'impegno è stato sottoscritto il 20 giugno 1977, prima della riunione del Comitato consultivo di cui all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 459/68, tenutasi il 21 giugno 1977;
punto 36
detti impegni sono stati menzionati dalla Commissione nella sua proposta al Consiglio in data 4 luglio 1977 e ritenuti «accettabili»;
punto 37
gli stessi impegni, come è stato sottolineato in precedenza, sono stati menzionati dal Consiglio, e nel preambolo e nelle disposizioni del suo regolamento n. 1778/77, come impegni esistenti e validi;
punto 38
quindi, il fatto che la Commissione abbia notificato la sua accettazione dell'impegno solo il 3 agosto 1977 non può considerarsi come indizio che detta accettazione era stata fatta solo «con riserva» di istituire — e sospendere — un dazio antidumping definitivo a titolo di sanzione;
punto 39
al contrario, a norma dell'art. 14 summenzionato, l'impegno dell'esportatore a ritoccare i suoi prezzi implica la conclusione del procedimento, sicché l'applicazione dell'art. 17 del regolamento n. 459/68 viene esclusa;
punto 40
precisando che detto effetto si verifica solo se «la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione», l'art. 14 non implica affatto che la Commissione, ed — eventualmente — il Consiglio, possano continuare il procedimento ivi contemplato fino alla fase prevista dall'art. 17 e possano accettare l'impegno solo contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
punto 41
in effetti, una simile combinazione di atti contraddittori per natura sarebbe incompatibile con il sistema del regolamento di base.
punto 42
Dunque, l'argomento relativo all'efficacia di detta combinazione per garantire l'osservanza dell'impegno e per poter punire qualsiasi violazione dello stesso non può venir accolto, giacché le disposizioni del regolamento n. 459/68 ed in particolare l'art. 14, n. 2, lett. d), stabiliscono che, in questo caso, la Commissione deve riprendere l'esame dei fatti ai sensi dell'art. 10;
punto 43
questa disposizione implica che la Commissione può, se ritiene che sussistano i presupposti, procedere immediatamente all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio o adottare altre misure necessarie, ma esige cionondimeno che detti provvedimenti siano adottati in considerazione della situazione conseguente all'inosservanza dell'impegno;
punto 44
in ogni caso, il regolamento n. 459/68 mira a garantire che i provvedimenti da adottarsi vengano emanati nel rispetto delle formalità e con le garanzie contemplate dall'art. 10.
punto 45
L'argomento secondo cui il regolamento n. 1778/77 costituisce un provvedimento sui generis, fondato direttamente sull'art. 113 del Trattato e non soggetto all'applicazione del regolamento n. 459/68, non tiene conto del fatto che l'intero procedimento di cui trattasi si è svolto nell'ambito della disciplina istituita da quest'ultimo regolamento;
punto 46
il Consiglio, dopo aver adottato un regolamento generale onde conseguire uno degli scopi dell'art. 113 del Trattato, non può derogare alle disposizioni che ha così emanato, nell'applicarle ai singoli casi, senza perturbare il sistema legislativo della Comunità ed infrangere l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla legge.
punto 47
Sotto questo aspetto, il ricorso è perciò fondato.
punto 48
Per quel che riguarda il ricorso come impugnazione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, visto quanto precede, l'art. 3 non si differenzia dagli artt. 1 e 2 dello stesso regolamento;
punto 49
in effetti, se gli impegni sottoscritti dai quattro principali produttori giapponesi erano gli atti implicanti, in forza dell'art. 14 del regolamento di base, la conclusione del procedimento, ne consegue che non vi era ragione di applicare l'art. 17, disposizione che conferisce al Consiglio la facoltà di decidere l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio;
punto 50
so d'altro canto, si desume dal testo dell'art. 17 che siffatta decisione non può venir adottata se non contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
punto 51
ne risulta in particolare che la Commissione non può proporre l'incameramento degli importi garantiti se non propone un'«azione comunitaria», cioè l'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
punto 52
questa interpretazione è corroborata dall'art. 16, n. 2, che stabilisce che la Commissione deve sottoporre al Consiglio una proposta relativa ad un'azione comunitaria almeno un mese prima della scadenza del dazio antidumping provvisorio;
punto 53
essa è pure confermata dal testo dell'art. 17, n. 2, lett. b);
punto 54
in effetti, a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento di base, il dazio antidumping provvisorio può venir incamerato solo qualora siano stati accertati un margine di dumping e un grave danno;
punto 55
il Consiglio stesso pare abbia così inteso detta norma, allorché nell'art. 3 del regolamento impugnato ha stabilito che gli importi garantiti vengono «definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento», cioè l'aliquota del dazio antidumping definitivo, la cui applicazione era stata sospesa.
punto 56
Anche sotto questo profilo il ricorso è dunque fondato;
punto 57
poiché l'art. 4 del regolamento n. 1778/77 disciplina solo la messa in vigore delle disposizioni precedenti, nulla osta a che il regolamento sia annullato per intero.
punto 58
Da quanto precede, come pure dagli argomenti svolti dalle ricorrenti nelle cause parallele 113/77, 118/77, 119/77 e 121/77, risulta che il regolamento n. 1778/77 è viziato da illegittimità ed il ricorso è perciò fondato;
punto 59
detto regolamento va quindi annullato accogliendo la domanda delle ricorrenti;
punto 60
è però opportuno rilevare che l'annullamento del regolamento n. 1778/77 non pregiudica in alcun modo gli impegni assunti dai principali produttori giapponesi, con cui essi si sono obbligati a ritoccare i loro prezzi onde eliminare il margine di dumping, e detti impegni rimangono dunque pienamente validi e restano disciplinati dal combinato disposto degli artt. 14, n. 2, e 10 del regolamento n. 459/68.

In fatto › In diritto › Sulle spese

punto 61
La Koyo è risultata vittoriosa;
punto 62
di conseguenza i convenuti vanno condannati alle spese processuali, ad eccezione di quelle relative all'intervento;
punto 63
l'interveniente va condannata alle spese da essa incontrate e a quelle che il suo intervento ha causato alle ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o È annullato il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici originari del Giappone. 2o I convenuti sono condannati alle spese del giudizio, salvo quelle relative all'intervento. 3o L'interveniente sopporterà le spese da essa incontrate nonché quelle che il suo intervento ha causato alle ricorrenti.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 marzo 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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