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Sez. 3, Sentenza n. 11282 del 27/05/2005 (Rv. 581653 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE | Trasporto internazionale di merci su strada - Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581653-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza della lettera di vettura - attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1683, Legge 06/12/1960 num. 1621, Tratt. Internaz. 19/05/1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)