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Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 19/04/1971 (Rv. 351203 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI SCELTA DELLE PROVE - SUBORDINAZIONE DELLE PRESUNZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351203-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI SCELTA DELLE PROVE - SUBORDINAZIONE DELLE PRESUNZIONI - ESCLUSIONE.*

E nel potere discrezionale del giudice di merito operare, nel contrasto fra le varie risultanze, la scelta di quelle che, a suo avviso, risultino idonee alla formazione del suo convincimento. In questa operazione selettiva la prevalenza puo essere accordata alle presunzioni le quali, se rispondenti ai requisiti di legge, non occupano nella graduatoria delle prove, ove si eccettuino quelle legali, un rango inferiore. (Conf 404'70, mass n 345363).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)