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Sez. 6, Sentenza n. 5660 del 14/10/1975 Ud. (dep. 11/05/1976) Rv. 089029 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - NOZIONE DI PUDORE E DI DECENZA IN RELAZIONE ALLA PARTICOLARE SENSIBILITA DEI MINORI.*
Stato
decisa il 1975-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/89029-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - NOZIONE DI PUDORE E DI DECENZA IN RELAZIONE ALLA PARTICOLARE SENSIBILITA DEI MINORI.*

Nell'ambito interpretativo degli artt 725 e 529 cod pen in relazione alla legge 12 dicembre 1960 n 1591 la valutazione del concetto di decenza, cosi come quello di pudore, non puo sottrarsi a criteri strettamente obiettivi, resi palesi dalla stessa ratio della norma, in conseguenza del limite di eta fissato dal legislatore come preciso ed unico indice della incompleta maturazione individuale e sociale e della possibilita che determinati istinti, risvegliati in modo abnorme, finiscano con l'imprimere tendenze antisociali alla condotta del minore. Tale sensibilita deve essere valutata anche in riferimento all'attuale periodo storico, per cui non puo prescindersi dall'influenza che nell'epoca attuale l'evoluzione dei costumi della societa esercita sulla formazione psichica dei giovani. Nell'operare tale valutazione deve percio il giudice proporsi un modello, un soggetto-tipo di paragone, che altri non puo essere che l'adolescente medio dei tempi moderni, inteso cioe come quel giovane che conduca una normale vita familiare e di relazione, immune sia da eccessi moralisteggianti sia da biasimevoli sfrenatezze. Parimenti tale valutazione non puo compiersi in base al generico, superficiale presupposto che la mentalita e la psiche dei giovani si siano modificate al punto da rimanere definitivamente travolte da quelle riprovevoli tendenze che non solo non hanno investito la generalita dei giovani ma che, oltre tutto, sono autorevolmente riprovate e contrastate. (V mass n 129739).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 725 CORTE COST., Legge 12/12/1960 num. 1591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)