Sez. 6, Sentenza n. 953 del 17/05/1967 Ud. (dep. 10/07/1967) Rv. 104961 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE DELLE PROVE OPERATA DAL GIUDICE DI MERITO - DIVERSITA DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE- INSINDACABILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE DELLE PROVE OPERATA DAL GIUDICE DI MERITO - DIVERSITA DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE- INSINDACABILITA.*
La Mancanza di motivazione non va confusa con la valutazione delle prove, onde le censure, attinenti alla valutazione di esse da parte del giudice di merito, non possono essere prese in considerazione, essendo questa valutazione del tutto estranea al compito istituzionale della Corte suprema, che deve soltanto stabilire se la soluzione accolta dal giudice del merito sia conseguenza di un ragionamento non viziato da errori di natura logico-giuridica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)