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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 luglio 1979, causa 252/78

Decisione
decisa il 1979-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1979:186

Epigrafe

Nella causa 252/78, ARNE BROE, dipendente della Commissione delle Comunità europee, domiciliato in Bruxelles, Avenue de la Charmille, 22 con l'avvocato Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Tony Biever, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 83, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dalla signora Denise Sorasio, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, assistita dal- l'avvocato Daniel Jacob, del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, Edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione di procedere alla ripetizione delle somme versate al ricorrente come assegno di famiglia per il periodo 1o gennaio 1975 - 31 agosto 1977, nonché del silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato dal ricorrente il 14 aprile 1978, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione il 1o gennaio 1974 e dal 1o dicembre 1974 esercitava le funzioni di assistente-aggiunto, col grado B 4, presso la direzione generale dell'agricoltura (direzione del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, divisione finanziamento e controllo). Sua moglie, assunta anch'essa dalla convenuta come ausiliaria a partire dal 1o febbraio 1974, veniva nominata in ruolo il 1o novembre 1974 col grado C 3/3. A partire dal 1o gennaio 1974, il ricorrente percepiva l'assegno di famiglia contemplato all'art. 67, n. 1, lett. a), dello Statuto, per la concessione del quale devono essere soddisfatte le condizioni precisate dall'art. 1 dell'Allegato VII dello Statuto.
punto 2
In seguito al divorzio pronunziato l'8 agosto 1977 tra il ricorrente e sua moglie, il versamento dell'assegno di famiglia veniva interrotto a partire dal mese di gennaio 1978, non avendo l'interessato figli a carico. Procedendo in tale occasione all'esame del fascicolo del ricorrente, gli uffici della Commissione accertavano che questi, a partire dal 1o luglio 1974, aveva percepito indebitamente l'assegno di famiglia, dal momento che i redditi professionali di sua moglie, al lordo dell'imposta, eccedevano, a partire da quella data, il massimo stabilito, per l'attribuzione dell'assegno di famiglia, dall'art. 1, n. 3, dell'Allegato VII dello Statuto, nella versione in vigore per il periodo di cui trattasi. La convenuta riteneva pertanto doversi procedere alla ripetizione delle somme indebitamente versate.
punto 3
La scheda dello stipendio del mese di gennaio 1978 conteneva perciò l'indicazione che il ricorrente doveva rimborsare alla convenuta la somma di FB 96272. Con una prima nota 10 febbraio 1978, la divisione «stipendi, pensioni, missioni, indennità diverse» confermava al ricorrente l'importo dell'assegno di famiglia indebitamente versato e precisava che tale somma sarebbe stata recuperata mediante 12 trattenute mensili di FB 8347 sullo stipendio, a partire dal mese di febbraio 1978.
punto 4
In seguito ai passi compiuti dal ricorrente, il 2 febbraio 1978 il sig. Pratley, capo della divisione «diritti individuali, privilegi», gli indirizzava un'altra nota in cui veniva spiegata la ragione dell'applicazione dell'art. 85 dello Statuto, il quale recita: «qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene». Nella nota si precisava tuttavia che la ripetizione concerneva soltanto le somme percepite a partire dal 1o gennaio 1975, giacché per il periodo 1o luglio — 31 dicembre 1974 lo stipendio della moglie del ricorrente aveva oltrepassato il massimo fissato perché si possa fruire dell'assegno di famiglia solo grazie all'intervento di un adeguamento retroattivo avutosi nel dicembre 1974. La somma pretesa restava quindi — salvo errori — di FB 92536, tenuto conto del fatto che il ricorrente non aveva percepito, nel gennaio 1978, FB 6828 di arretrati.
punto 5
Il 14 aprile 1978, il ricorrente presentava un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione della convenuta di applicare l'art. 85 dello Statuto.
punto 6
Il presente ricorso, datato 10 novembre, perveniva nella cancelleria della Corte il 13 novembre 1978.
punto 7
Con decisione della Commissione, adottata il 27 novembre 1978, il reclamo del ricorrente veniva nel frattempo respinto. La decisione di rigetto gli era notificata l'8 dicembre 1978.
punto 8
La Corte (prima Sezione), sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Corte ha tuttavia rivolto alcune domande alla Commissione cui essa ha risposto prima dell'udienza.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

punto 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia: a) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo; b) annullare la decisione della convenuta relativa alla ripetizione delle somme indebitamente versate al ricorrente come assegno di famiglia per il periodo che va dal 1o gennaio 1975 al 31 agosto 1977, nonché il silenzio-rifiuto opposto al reclamo proposto dal ricorrente il 14. 4. 1978; c) condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente le somme trattenute come ripetizione dell'indebito per assegno di famiglia per il periodo sopra indicato, nonché gli interessi di mora al tasso dell'8 % annuo, da calcolarsi per ciascuna somma a partire dalla data della trattenuta; d) condannare la convenuta alle spese.
punto 2
La Commissione conclude che la Corte voglia: a) respingere il ricorso; b) condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

punto 1
Nel ricorso il ricorrente deduce come primo mezzo la violazione dell'art. 85 dello Statuto del personale delle Comunità europee da parte della convenuta. L'art. 85 contempla due ipotesi in cui una somma indebitamente percepita può dar luogo a ripetizione: se l'accipiens ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene. Nel caso di specie, nessuna di queste due condizioni è soddisfatta. Il ricorrente non era a conoscenza dell'irregolarità del pagamento degli assegni familiari a partire dal 1o gennaio 1975, né la convenuta, su cui grava l'onere della prova, lo sostiene; l'irregolarità del pagamento non era, d'altra parte, così evidente che il ricorrente non potesse non accorgersene. L'esame delle schede di stipendio non rivela manifestamente il carattere indebito del pagamento dell'assegno di famiglia, dal momento che il ricorrente non conosceva né l'ammontare della retribuzione di sua moglie da prendere in considerazione ai fini dell'art. 1, n. 3, dell'Allegato VII dello Statuto, né il calcolo del massimale retributivo del coniuge al di là del quale si ha in via di principio la perdita dell'assegno di famiglia, massimale che non era — a causa del coefficiente correttore — quello menzionato nell'art. 1, n. 3, dell'Allegato VII dello Statuto. L'irregolarità del pagamento era tanto poco evidente che i servizi specializzati della Commissione non l'hanno scoperta «motu proprio», pur avendo tutti gli elementi per rendersene conto. In subordine, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola i principi di equità, eguaglianza, giustizia distributiva e sana amministrazione ed è viziata da eccesso di potere in quanto, pur volendo ammettere che le condizioni di cui all'art. 85 dello Statuto siano soddisfatte, da informazioni ottenute dal ricorrente risulta che in casi analoghi la convenuta non ha preteso la ripetizione di somme indebitamente versate.
punto 2
Nel controricorso la Commissione, quanto al primo mezzo dedotto dal ricorrente, rileva che dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza 27 giugno 1973, 71/72, Kuhl c/ Consiglio (Racc. 1973, pag. 705), si desume l'opportunità di accertare — qualora il dipendente contesti di aver avuto conoscenza del carattere indebito dei pagamenti di cui ha beneficiato — se l'irregolarità del pagamento stesso fosse manifesta. La Commissione assume l'insostenibilità degli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno della sua tesi secondo cui l'irregolarità dei pagamenti non era né evidente, né — a fortiori — così evidente che egli non potesse non accorgersene. La Commissione ricorda innanzitutto che l'art. 1, n. 3, dell'Allegato VII dello Statuto, nella versione in vigore al momento dell'entrata in servizio del ricorrente e di sua moglie, fissava il massimo dei redditi professionali del coniuge in FB 250000 annui, al lordo dell'imposta. Essa fa presente inoltre che i capi amministrazione, nella riunione del 26 ottobre 1973, avevano stabilito di applicare al massimale di FB 250000 il coefficiente correttore relativo al paese in cui il dipendente e sua moglie prestavano servizio. Questo sistema, in vigore per tutto il periodo in cui il ricorrente percepiva l'assegno di famiglia, spostava il massimale di cui trattasi a FB 292500 per i di pendenti la cui sede di servizio si trovava nel Belgio. La Commissione fa notare che il ricorrente non può sostenere di ignorare l'esistenza di queste disposizioni. Essa sostiene che, anche se il ricorrente dimostrasse di non essere stato a conoscenza dell'applicazione del coefficiente correttore al massimale di FB 250000 nonostante la sua pubblicazione nel «Corriere del Personale», l'evidenza dell'irregolarità dei pagamenti effettuati non ne risulterebbe diminuita, dal momento che nessun dipendente può invocare la propria ignoranza di una disposizione pubblicata nella Gazzetta ufficiale o nelle informazioni interne destinate al personale. Essa sostiene inoltre che l'addotta ignoranza dell'applicazione del coefficiente correttore al massimale di FB 250000, lungi dall'esonerare il ricorrente dalla ripetizione dell'indebito, è tale da rendere ancora più evidente l'irregolarità dei pagamenti effettuati. La Commissione è pure dell'opinione che il ricorrente non può sostenere di non esser stato a conoscenza dell'ammontare dei redditi di sua moglie. Secondo la Commissione, inoltre, la circostanza che i pagamenti irregolari siano dovuti ad un errore dell'amministrazione non è, di per sé, idonea ad escludere l'applicazione dell'art. 85 dello Statuto. Essa si riferisce in proposito all'opinione dell'avvocato generale Mayras, secondo cui l'errore dell'amministrazione, anche se non causato dal dipendente, non esclude affatto l'azione ripetitoria; anzi, evidentemente, ne è uno dei presupposti (conclusioni della causa 71/72, Kuhl c/ Consiglio, Racc. 1973, pag. 720). Ne consegue che il ricorrente si richiama invano al calcolo effettuato dagli uffici della convenuta al momento della sua entrata in servizio o al fatto che gli stessi uffici disponevano di tutti gli elementi di giudizio, dal momento che sua moglie era anch'essa dipendente della convenuta. La Commissione conclude che il chiaro disposto dell'art. 1, n. 3, dell'Allegato VII dello Statuto, completato dal provvedimento succitato adottato dai capi dell'amministrazione, la pubblicazione di questi testi in tutte le lingue ufficiali, la conoscenza che il ricorrente non poteva non avere dell'ammontare della retribuzione di sua moglie e le circostanze in cui gli è stato comunicato il suo diritto all'assegno di famiglia, costituiscono altrettanti elementi idonei a stabilire che l'irregolarità dei versamenti contestati era così evidente che il ricorrente non poteva non accorgersene. Quanto al secondo mezzo dedotto in subordine dal ricorrente, e cioè la violazione dei principi di equità, eguaglianza, giustizia distributiva e sana amministrazione, la convenuta ne contesta gli assunti e conclude che, dato che il ricorrente non ha fornito ulteriori dettagli, il mezzo va disatteso.
punto 3
Nella replica, il ricorrente rileva anzitutto che il dibattito si limita alla seconda ipotesi contemplata dall'art. 85 dello Statuto, e cioè alla necessità di accertare le circostanze in cui il pagamento è stato effettuato, al fine di stabilire se l'irregolarità dovesse risultare evidente. Prima di replicare agli argomenti della convenuta, il ricorrente fa quattro osservazioni preliminari: 1) il carattere evidente dell'errore, necessario perché possa aversi ripetizione dell'indebito, manca, dal momento che i servizi specializzati della convenuta vi sono incorsi per più di due anni; 2) le schede dello stipendio non rivelano l'irregolarità, dal momento che indicano soltanto l'attribuzione dell'assegno di famiglia, cosicché, per rendersi conto dell'irregolarità, sarebbe stato necessario rifarsi alle disposizioni statutarie relative ai vari elementi della retribuzione; 3) gli uffici della convenuta gli hanno comunicato, al momento dell'assunzione della sua ex-moglie nel febbraio 1974, che egli aveva diritto all'assegno di famiglia; 4) altri sei o sette dipendenti si sono trovati nella sua stessa situazione e neppure loro hanno rilevato l'errore. Il ricorrente deduce da queste 4 osservazioni preliminari che l'errore non era così evidente che egli non potesse non accorgersene e che pertanto il ricorso è fondato. Replicando poi agli argomenti della convenuta, il ricorrente sostiene di non aver avuto conoscenza della decisione dei capi amministrazione adottata il 26 ottobre 1973 e che integra l'art. 1 dell'Allegato VII dello Statuto; egli invoca in proposito le condizioni effettive nelle quali il «Corriere del Personale» viene distribuito e domanda per quale ragione i provvedimenti d'attuazione dello Statuto non siano comunicati al personale nello stesso modo delle modifiche dello Statuto stesso, e cioè in busta nominativa. Per il resto, il fatto che l'art. 1 dell'Allegato VII dello Statuto indichi chiaramente l'ammontare del massimale retributivo da prendere in considerazione non costituisce che un elemento del problema, dal momento che è necessario paragonare a questo massimale l'ammontare dei redditi professionali del coniuge al lordo dell'imposta, operazione, questa, indubbiamente complessa. Quanto all'argomento addotto dalla convenuta, secondo cui egli avrebbe dovuto eventualmente chiedere agli uffici della Commissione delle spiegazioni complementari, il ricorrente osserva che se, per rendersi conto di un errore, sono necessarie spiegazioni complementari, vuol dire che esso non è così evidente da non potersene non accorgere, dal momento che a questo scopo sarebbe necessario che l'errore balzasse agli occhi di una persona dotata di normale diligenza. Il ricorrente assume che, quando due coniugi prestano servizio presso la stessa istituzione, il dipendente non è tenuto a preoccuparsi dell'incidenza dei redditi professionali del coniuge sulla propria retribuzione, dal momento che l'amministrazione è necessariamente al corrente di tutti i dati. Egli non è pertanto obbligato a comunicarli all'istituzione. Se gli uffici della convenuta non stabiliscono alcun rapporto tra i fascicoli dei coniugi che prestano servizio presso di essa, l'errore non va imputato al dipendente, bensì all'istituzione. Il ricorrente dichiara poi di non insistere sul secondo mezzo, perché secondo le informazioni complementari ottenute, gli uffici della convenuta nell'aprile 1978 avevano comunicato per iscritto, ai sei o sette dipendenti che si sono trovati in una situazione identica alla sua, che stavano esaminando il problema e per tre di loro era stata anche presa la decisione di ripetere l'indebito.
punto 4
Nella controreplica la Commissione rileva anzitutto di non aver ammesso che il ricorrente ignorasse completamente il carattere irregolare del versamento dell'assegno di famiglia, ma di aver solo precisato che, in mancanza di prove, non era in grado di rispondere su questo punto. Essa prosegue che non è ammissibile la tesi del ricorrente secondo cui l'evidenza dell'irregolarità del versamento degli assegni familiari non sussiste visto che l'amministrazione, disponendo d'un servizio specializzato in materia, non aveva scoperto l'irregolarità per circa due anni. Essa si richiama a quanto dedotto nel controricorso e aggiunge che i suoi uffici non possono verificare con sistematicità e costanza l'ammontare dello stipendio dei coniugi dei suoi dipendenti e che per questa ragione essa obbliga i suoi dipendenti a segnalarle ogni cambiamento relativo, in particolare, all'attività lavorativa dei loro coniugi. Nel caso di specie, il ricorrente non ha rispettato quest'obbligo, e pertanto la Commissione non era in grado di verificare la regolarità del versamento dell'assegno di famiglia. Quanto alla difficoltà che il ricorrente pretende d'aver incontrato per determinare l'ammontare dello stipendio di sua moglie, da paragonare al massimale oltre il quale l'assegno di famiglia andava soppresso, la convenuta osserva che per ottenere la somma mensile il cui equivalente annuale andava raffrontato al massimale stabilito dallo Statuto era sufficiente addizionare l'ammontare netto percepito dalla moglie all'ammontare dell'imposta comunitaria. La convenuta contesta l'assunto del ricorrente, secondo cui questi non era a conoscenza dell'art. 1, n. 3, dell'Allegato VII dello Statuto né del provvedimento adottato dai capi amministrazione. Al momento dell'assunzione, infatti, il ricorrente, come egli stesso ammette, aveva ricevuto un «vade-mecum» in lingua danese e un testo dello Statuto in tedesco, lingua che egli conosce «molto bene» secondo quanto risulta dal suo rapporto informativo per il periodo gennaio 1974-giugno 1975. Quanto alla lettura del «Corriere del Personale», non è eccessivo aspettarsi da un dipendente del suo grado la capacità di distinguere tra informazioni di una certa importanza e informazioni di carattere aneddotico. La convenuta sostiene che il ricorrente doveva almeno chiedere ai suoi uffici ulteriori chiarimenti. Il fatto che al momento dell'assunzione gli sia stato segnalato il diritto all'assegno di famiglia non è determinante, dato che informazioni esatte al momento in cui vengono fornite non lo restano necessariamente in seguito, specialmente quando gli elementi sui quali esse si fondano continuano a mutare. Essa contesta egualmente la tesi del ricorrente secondo cui l'obbligo di comunicare l'ammontare dei redditi professionali del coniuge incombe soltanto ai dipendenti il cui coniuge non sia alle dipendenze della Commissione stessa. La convenuta sostiene al contrario, che quest'obbligo grava su tutti i dipendenti il cui coniuge eserciti un'attività lucrativa, sia presso la Commissione, sia altrove. Trasgredendo quest'obbligo, il ricorrente non ha tenuto conto dell'impegno assunto al momento dell'entrata in servizio venendo meno, tra l'altro, all'«obbligo fondamentale di cooperazione che incombe ad ogni dipendente nei confronti dell'autorità da cui dipende» (sentenza 14 dicembre 1966, causa 3/66, Alfieri c/ Parlamento, Racc. pag. 596 e segg., in particolare pag. 611). Infine, la Commissione prende atto del fatto che il ricorrente rinuncia al mezzo relativo alla violazione dei principi di equità, eguaglianza, giustizia distributiva, sana amministrazione ed all'eccesso di potere. All'udienza del 31 maggio 1979, il ricorrente, rappresentato dall'avv. Lebrun, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente, sig.ra Sorasio, membro del servizio giuridico della Commissione, assistita dall'avv. D. Jacob, del foro di Bruxelles, hanno svolto deduzioni orali. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 giugno 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Il ricorso, proposto con istanza 10 novembre 1978, tende ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione di ripetere dal ricorrente delle somme indebitamente versate come assegno di famiglia per il periodo dal 1o gennaio 1975 al 31 agosto 1977, nonché del silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato in proposito all'autorità che ha il potere di nomina il 14 aprile 1978.
punto 2
Il ricorrente e sua moglie, ambedue cittadini danesi, sono entrambi in servizio presso la Comunità dall'inizio del 1974, con sede in Bruxelles. A partire da questa data, il ricorrente fruiva dell'assegno di famiglia contemplato dall'art. 67, n. 1, lett. a) dello Statuto del personale e — per quanto riguarda le condizioni richieste per ottenerlo — dall'art. 1 dell'Allegato VII dello Statuto. Secondo quest'ultima disposizione, l'assegno di famiglia spetta, da un lato, ai dipendenti sposati e, dall'altro, ai dipendenti vedovi, divorziati, separati legalmente o celibi, qualora abbiano uno o più figli a carico (art. 1, n. 2). Qualora due coniugi si trovino in servizio presso la Comunità, l'assegno di famiglia è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato (art. 1, n. 4).
punto 3
In forza delle disposizioni che precedono, il ricorrente percepiva l'assegno di famiglia fino al momento in cui dava notizia di aver divorziato l'8 agosto 1977. In seguito a questa comunicazione, il versamento dell'assegno di famiglia veniva interrotto a partire dal mese di gennaio 1978, non avendo il ricorrente figli a carico.
punto 4
L'art. 1 dell'Allegato VII, oltre alle disposizioni suindicate, contiene anche un n. 3 che limita il diritto all'assegno di famiglia. Ai sensi di questo n. 3, nella versione in vigore all'epoca dei fatti, il dipendente sposato senza figli a carico, pur avendo diritto in via di principio a tale assegno, non lo percepisce qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo personale ed abbia redditti professionali eccedenti i FB 250000 al lordo d'imposta. A decorrere dal 1o novembre 1973, quest'ammontare è stato portato a FB 292500 per i dipendenti la cui sede di servizio si trovi nel Belgio.
punto 5
Al momento in cui, in seguito alla comunicazione del ricorrente, l'amministrazione metteva fine — a partire dal 31 dicembre 1977 — al versamento dell'assegno di famiglia, risultava da un controllo che dal 1o luglio 1974 i redditi professionali della moglie superavano il massimale stabilito dall'art. 1, n. 3, dell'Allegato VII dello Statuto e che pertanto l'assegno di famiglia era stato pagato — a partire da quella data — per errore ed indebitamente.
punto 6
Stando così le cose, il 10 febbraio 1977 l'amministrazione informava il ricorrente che le somme da lui indebitamente percepite sarebbero state ripetute, ad eccezione di quelle versate dal 1o luglio al 31 dicembre 1974, in quanto in quel periodo lo stipendio della moglie aveva oltrepassato il massimale di cui sopra solo in seguito ad un adeguamento retroattivo. Adita con reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina non rispondeva nel termine di 4 mesi fissato da quest'articolo, cosicché alla scadenza del termine si aveva il silenzio-rifiuto di cui viene chiesto l'annullamento, congiuntamente a quello della decisione 10 febbraio 1977.
punto 7
Il ricorrente non contesta il carattere indebito dei pagamenti, ma sostiene che l'art. 85 dello Statuto vieta la loro ripetizione. Ai sensi di questa norma «qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene».
punto 8
Egli deduce inoltre, in subordine, la violazione dei principi d'equità e di eguaglianza in quanto la ripetizione dell'indebito è stata disposta nei suoi confronti mentre non lo sarebbe stata nei confronti di altri dipendenti che si trovavano in una situazione simile. In corso di causa egli ha tuttavia rinunciato a questo mezzo, dal momento che la pretesa difformità tra i provvedimenti adottati dalla Commissione si era rivelata insussistente.
punto 9
L'art. 85 contempla due ipotesi: o che l'accipiens abbia effettivamente avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o che l'irregolarità sia stata «così evidente» che egli non poteva non accorgersene. Il ricorrente sostiene che nessuna delle due ipotesi si applica al suo caso.
punto 10
Il ricorrente sostiene di non aver avuto conoscenza dell'irregolarità dei versamenti contestati. Benché si possano avere fondati dubbi sul fatto che un'affermazione del genere sia sufficiente e sebbene un'interpretazione corretta dell'art. 85 sembri piuttosto portare ad esigere che l'accipiens fornisca degli elementi di valutazione che rendono plausibile l'ignoranza addotta, nel caso specifico ci si può limitare ad accertare se «l'irregolarità del pagamento fosse così evidente» che egli non poteva non accorgersene.
punto 11
In proposito il ricorrente fa anzitutto valere che non è possibile considerare evidente un errore che l'amministrazione stessa ha commesso per parecchi anni, soprattutto dal momento che era al corrente della retribuzione che essa stessa corrispondeva alla moglie. Quest'argomento non va accolto. Non si tratta di stabilire se l'errore fosse o no evidente per l'amministrazione, ma se lo fosse per il ricorrente: la situazione nella quale si trova un'amministrazione incaricata di provvedere al pagamento di migliaia di stipendi e di assegni d'ogni genere non può essere paragonata a quella del dipendente che ha un interesse personale a verificare i pagamenti che gli vengono mensilmente effettuati.
punto 12
Il ricorrente deduce in secondo luogo che le schede dello stipendio sulle quali era indicato l'importo dell'assegno non permettevano di rendersi conto dell'irregolarità di questo mentre, d'altra parte, «il calcolo del massimale dei redditi professionali del coniuge, al di là del quale si perde il diritto all'assegno … è complicato e costituisce un lavoro da specialista».
punto 13
Il ricorrente non può addurre di aver ignorato l'ammontare degli stipendi e degli altri emolumenti percepiti da sua moglie in qualità di dipendente della Commissione, poiché, fino a poco tempo prima del divorzio, gli stipendi di entrambi venivano, a loro richiesta, versati sullo stesso conto in banca. D'altra parte a quell'epoca l'art. 1 dell'Allegato VII indicava con una cifra — FB 250000 portati poi a 292500 — il massimale dei redditi professionali del coniuge al lordo dell'imposta, il cui superamento implicava la soppressione dell'assegno di famiglia. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, l'ammontare netto dello stipendio del coniuge, quale è indicato sulla scheda dello stipendio, supera già in misura notevole questo massimale — la scheda del gennaio 1975 indicava uno stipendio mensile netto di FB 33091 — il dipendente di normale diligenza deve chiaramente rendersi conto che il suo diritto all'assegno di famiglia è dubbio e che è perlomeno necessario procedere ad una verifica. L'espressione «così evidente» nell'art. 85 dello Statuto non significa che il dipendente che fruisce di pagamenti indebiti sia dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, bensì che la ripetizione è dovuta qualora si tratti di un errore che non può sfuggire ad un dipendente di normale diligenza.
punto 14
Tutte le circostanze della fattispecie e gli argomenti addotti dal ricorrente mostrano che egli non si è reso conto dell'errore amministrativo di cui ha indebitamente goduto soltanto perché non ha proceduto alle opportune verifiche con la normale diligenza che ci si può aspettare da un dipendente del suo livello il quale, per di più, prestava servizio presso la divisione «finanziamento e controllo» del FEAOG, il che implica il possesso da parte sua di competenze contabili che gli rendevano tanto più agevole procedere alla necessaria verifica.
punto 15
Dalle considerazioni che precedono discende che la Commissione, nel caso di specie, ha legittimamente applicato l'art. 85 dello Statuto, e che il ricorso va pertanto respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 16
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna parte sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Mertens de Wilmars O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 luglio 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione J. Mertens de Wilmars

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