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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 ottobre 1982, causa 265/81

Decisione
decisa il 1982-10-28
ECLI
ECLI:EU:C:1982:374

Epigrafe

Nella causa 265/81, Antonio Giannini, agente temporaneo, residente in Céroux-Mousty, con l'aw. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. J. Biver, 2, rue Goethe, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della nomina del sig. L. Casella conseguente all'avviso di posto vacante interno COM/663/79 e la regolare riapertura del procedimento di assunzione per tale posto, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
U sig. Antonio Giannini, funzionario presso il Ministero delle finanze della Repubblica italiana, veniva comandato dal suo Governo come esperto nazionale, a decorrere dal 2 febbraio 1976, presso un servizio della Commissione, ossia il Servizio della gestione dell'unione doganale (GUD). Veniva assegnato, come tale, alla GUD/1 — Problemi di nomenclatura doganale — e alla GUD/4 — Problemi doganali nell'ambito degli accordi. Nel luglio 1977, il Giannini veniva assegnato alla «task-force», il cui capo è il rappresentante speciale delle Comunità per le trattative «nel settore tessile». Nel 1978, il Servizio della gestione dell'unione doganale otteneva uno dei posti temporanei del grado A 5/A 4 previsto nel bilancio supplementare n. 1/78, nell'ambito dei provvedimenti anticrisi sull'acciaio e sui prodotti tessili. Il Giannini veniva assunto per occupare tale posto con contratto a tempo indeterminato dal 18 luglio 1978, come agente temporaneo del grado A 5, ai sensi dell'art. 2 a) del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA). Nella lettera allegata a tale contratto, si richiamava l'attenzione dell'interessato sul fatto che egli veniva assunto per occupare un posto cui l'autorità finanziaria aveva attribuito carattere temporaneo; di conseguenza, per quel posto, non si poteva ottenere una nomina di dipendente di ruolo.
punto 2
Nel 1979, il SUD presentava alla Direzione generale IX, Personale e amministrazione, una domanda di pubblicazione dell'avviso di posto vacante COM/663/79 per un posto del grado A 5 disponibile, a seguito di trasferimento di posto, presso il Servizio specializzato UD/4, «Problemi doganali nell'ambito degli accordi». Tale avviso veniva pubblicato dalla DGIX solo quando essa fu sicura che tale trasferimento non mirava ad «agevolare» la nomina di un agente temporaneo assunto nell'ambito dei provvedimenti anticrisi sull'acciaio e sui prodotti tessili. L'avviso di posto vacante specificava che il posto da coprire si riferiva ad attività di concetto, di studio e di controllo relative alla gestione doganale degli accordi tessili, e menzionava sotto la rubrica «qualifiche richieste»: «— formazione di livello universitario attestata da un diploma, oppure esperienza professionale di livello equivalente; — perfetta conoscenza degli accordi tessili e, soprattutto, delle norme di classificazione dei prodotti tessili nelle varie categorie; — perfetta conoscenza della nomenclatura doganale dei prodotti tessili; — provata esperienza, adeguata alla natura delle funzioni». Tre dipendenti, tra i quali il Casella, presentavano la loro candidatura, a norma dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale, disposizione che impone all'amministrazione di prendere in esame anzitutto le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione. Il Giannini, come agente temporaneo, non poteva portarsi candidato in questa fase del procedimento. Le tre candidature venivano sottoposte all'esame del Direttore generale — capo del Servizio dell'unione doganale. In una nota del 6 febbraio 1980, indirizzata al Direttore generale del personale e dell'amministrazione, egli, pur evidenziando i meriti dei candidati, decideva di respingere le loro candidature in quanto essi non soddisfacevano «le condizioni specifiche stabilite nell'avviso di posto vacante». Così, a proposito del Casella, l'autore della nota osservava: «per quanto concerne il posto vacante in questione, egli non mi sembra il candidato adatto da assumere nell'interesse del servizio. Pur avendo lavorato per diversi anni alla divisione UD/1, occupandosi di problemi doganali, si ritiene che egli non possegga le specifiche qualifiche richieste nell'avviso di posto vacante. La gestione doganale degli accordi tessili, demandata sin dall'inizio ad un altro servizio per la particolare natura della materia (UD/4), è infatti un campo a parte, che risponde alle particolari esigenze del più sensibile settore critico della Comunità, il che sconsiglia vivamente di rischiare d'interrompere la continuità di esperienza professionale, che si verifica normalmente a seguito di un trasferimento». Essendo del parere che non occorresse nemmeno assumere un dipendente del grado di base, date le condizioni stabilite nell'avviso di posto vacante, il capo servizio proponeva di coprire il posto con un'assunzione esterna. Concludendo la propria nota, proponeva la seguente soluzione: «tenuto conto delle caratteristiche del posto, sono persuaso che la nostra soluzione deve, per quanto possibile, garantire la continuità della gestione doganale degli accordi tessili. Ciò che conta anzitutto in questo settore altamente operativo ..., è mantenere l'esperienza professionale acquisita durante le trattative e l'esecuzione di varie dozzine di accordi di autolimitazione al di là degli anni '81, poiché, fin d'ora, è chiaro che si proseguirà ancora a lungo in questa politica. Il dipendente più qualificato per questo lavoro, (e di cui si constata la competenza in materia dal 1977) è Antonio Giannini. Il Giannini lavora presso i miei servizi da quattro anni e fruisce di un contratto di agente temporaneo dal 16 luglio 1978. Si allega il suo curriculum vitae. Sarei lieto di poter assumere il Giannini per il posto previsto dall'avviso di posto vacante e vi chiedo pertanto di voler adottare i necessari provvedimenti». Rispondendo alla suddetta nota, il Direttore generale del personale e dell'amministrazione, con nota 25 febbraio 1980, sosteneva non solo che la nota del 6 febbraio 1980 era in contrasto con le garanzie fornite in precedenza, ma inoltre che i motivi addotti per respingere la candidatura di Luigi Casella erano assolutamente privi di fondamento, considerata la politica di mobilità del personale propagandata dalla Commissione. Egli aggiungeva che, qualora, nonostante tutto, il suo corrispondente continuasse ad essere persuaso del fatto che nessuna delle candidature presentate fosse adeguata per quel posto, egli proponeva di sospendere la pubblicazione dello stesso e di repubblicarlo al grado A 6/A 7, per consentire di assumere un vincitore del concorso per specialisti in materia doganale. Per la direzione del personale, era infatti chiaro che, contrariamente alle garanzie fornite, il posto A 5 resosi vacante presso la Divisione UD/3 era stato trasferito al servizio specializzato UD/4 al solo scopo di nominare in ruolo Antonio Giannini: una nota dell'8 aprile 1980 della Direzione generale I, Relazioni esterne, riassumeva il problema nei seguenti termini: «Il Giannini è attualmente occupato come agente temporaneo presso il Servizio dell'unione doganale. Il suo contratto scade il 30 giugno 1981. Ha una possibilità di essere nominato in ruolo ad un posto A 5 disponibile al SUD. Perché ciò avvenga, è indispensabile che le altre candidature per questo posto vengano respinte nella prima fase del procedimento ...»
punto 3
Dopo uno scambio di corrispondenza tra i commissari: Davignon, il quale auspicava la nomina in ruolo del Giannini relativamente al posto vacante COM/663/79, e Tugendhat, che vi si opponeva, e dopo che la Commissione, nella riunione del 14 maggio 1980, constatando che gli agenti temporanei nel settore dell'acciaio e dei prodotti tessili erano stati assunti con contratti temporanei, aveva deciso di non modificare tale situazione, vi erano stati diversi altri interventi, soprattutto da parte del gabinetto del sig. Davignon, per favorire la nomina in ruolo del Giannini al posto vacante COM/663/79. Finalmente, il Servizio dell'unione doganale, con lettera 16 dicembre 1980, informava la Direzione generale del personale e dell'amministrazione che, in relazione all'avviso di posto vacante COM/663/79, si rinunciava alla richiesta di coprire il posto in questione mediante assunzione esterna e che, pertanto, il candidato interno più meritevole era Luigi Casella, il quale vantava un'esperienza di lavoro pluriennale nel settore doganale. Si invitava pertanto la DG IX ad iniziare la procedura di nomina in tal senso. Il 22 dicembre 1980, il Casella veniva quindi promosso dalla Commissione al posto di amministratore principale di grado A 5 presso il Servizio dell'unione doganale, servizio specializzato «Problemi doganali nell'ambito degli accordi». Il Giannini veniva informato della promozione del Casella all'inizio del mese di gennaio del 1981. Il 3 marzo 1981, proponeva un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, per l'annullamento della nomina di Luigi Casella al posto COM/663/79. Poiché il reclamo non aveva avuto esito, il 5 ottobre 1981 egli proponeva il presente ricorso. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alle fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la nomina del Casella conseguente all'avviso di posto vacante interno COM/663/79, nonché ordinare la regolare riapertura del procedimento di assunzione per il posto contemplato da tale avviso; condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile e, comunque, infondato; pronunziarsi sulle spese a norma di legge.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › a) Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La convenuta fa valere che il ricorrente non ha interesse ad agire. Il SUD mirava solo a nominare in ruolo il ricorrente. Qualora la Direzione generale del personale e dell'amministrazione avesse chiuso un occhio, si sarebbe resa complice di uno sviamento di potere (sentenza 29 settembre 1976, Giuffrida, causa 105/75, Race. 1976, pag. 1402). Inoltre, il ricorrente non ha interesse ad agire in quanto non era, e non poteva essere, candidato alla promozione o al trasferimento (art. 29, n. 1, dello Statuto).
paragrafo 2
Il ricorrente replica che questa tesi si fonda unicamente su una valutazione prematura ed erronea circa la soluzione della controversia nel merito. Il ricorrente ha un interesse legittimo ad agire in quanto la nomina del Casella è il traguardo finale di un procedimento, che per i motivi addotti nel merito, è inficiato d'illegittimità.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › b) Nel merito

paragrafo 1
Il ricorrente fa valere che nessun candidato rispondeva alle specifiche condizioni del posto, stabilite nell'avviso di posto vacante COM/663/79. Ciò premesso, l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto passare alla seconda fase del procedimento d'assunzione di cui all'art. 29, n. 1, leu. b), dello Statuto, ossia all'esame delle possibilità di organizzare un concorso interno. Questo procedimento s'imponeva oltremodo in quanto l'autorità che ha il potere di nomina non poteva ignorare che il ricorrente possedeva le qualità adeguate e l'esperienza richiesta per occupare il posto in questione e quindi che, nell'interesse del servizio, era opportuno bandire un concorso interno per consentire al ricorrente di parteciparvi. La Corte di giustizia ha infatti interpretato la nozione di «consorso interno nell'ambito dell'istituzione», di cui all'art. 29, n. 1, leu. b), dello Statuto in senso lato, sino ad includervi qualsiasi persona al servizio dell'istituzione, a qualunque titolo (Rauch, causa 16/64, Race. 1965, pag. 190).
paragrafo 2
Inoltre, la Commissione ha commesso errori di fatto e di diritto. Infatti, non si trattava di trasformare un posto di agente temporaneo in un posto di ruolo, ma di autorizzare il ricorrente a presentare la propria candidatura per un posto vacante.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene che la sua assunzione come esperto nazionale nel febbraio 1976 è avvenuta, prima che fossero adottati i provvedimenti anticrisi nel settore tessile, nella prospettiva di integrarlo nella Commissione in un posto di ruolo, Le autorità italiane avevano ottenuto garanzie in tal senso le quali avevano assunto un peso determinante nella decisione di comandare il Giannini a Bruxelles.
paragrafo 4
È vero che, per la natura temporanea della sua assunzione, il ricorrente sapeva di non poter essere nominato successivamente dipendente di ruolo per quel posto temporaneo; tuttavia, ciò non precludeva una sua eventuale candidatura ad un concorso per un posto di ruolo corrispondente alle sue attitudini ed alla sua esperienza. In nessuna parte del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, è specificato che un agente temporaneo non può partecipare ad un concorso interno bandito per assumerlo come dipendente di ruolo.
paragrafo 5
Il ricorrente osserva che le dichiarazioni favorevoli alla sua candidatura erano giustificate dalla qualità e dalla specificità delle sue prestazioni rispetto alla natura ed alla descrizione delle mansioni del posto da occupare. Esse erano assolutamente conformi all'interesse del servizio e non miravano né a privilegiare il ricorrente, né a danneggiare altri candidati. In proposito, il Direttore generale del SUD si è sempre preoccupato di ripartire equamente i posti disponibili nel suo servizio secondo le qualità e le funzioni di ciascuno, senza perciò rinunciare ad assicurarsi definitivamente i servizi del ricorrente appunto per le sue qualità e la sua esperienza professionale. Non vi è stata quindi nessuna «manovra» da parte dei servizi del SUD, mentre la Direzione generale IX e — su sua proposta — l'APN, hanno palesemente voluto evitare una simile manovra costringendo il SUD ad accettare la nomina del Casella. Il risultato di tutto ciò è assurdo in quanto il ricorrente continua ad esercitare le sue precedenti funzioni rimanendo agente temporaneo e svolge in realtà le mansioni inerenti al posto occupato dal Casella, mentre costui, promosso al posto in questione assegnato al SUD/4, continua ad occuparsi esclusivamente delle franchigie doganali, questioni di competenza della Divisione presso cui egli era occupato in precedenza.
paragrafo 6
Riferendosi all'avviso di posto vacante COM/663/79, il ricorrente sostiene di possedere un'esperienza di 13 anni in materia di gestione doganale degli accordi «tessili». Il Casella, invece, non ha mai partecipato alla gestione di questi accordi. È sconosciuto nelle direzioni generali che si occupano di questi accordi e negli ambienti interessati. Il ricorrente ne desume che la nomina impugnata non è avvenuta nell'interesse del servizio (art. 7 dello Statuto).
paragrafo 7
Il ricorrente sostiene inoltre che, nell'aver omesso di prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti, compresi quelli attinenti alla sua situazione personale, la Commissione è venuta meno al proprio dovere di assistenza nei suoi confronti.
paragrafo 8
Infine, il ricorrente fa valere che la convenuta ha commesso uno sviamento di potere. L'unico motivo per non bandire un concorso interno, che avrebbe consentito al ricorrente di presentare la propria candidatura, è stato che egli era stato assunto come agente temporaneo «nell'ambito degli accordi nel settore tessile» e che la Commissione non ha voluto nominare in ruolo questi agenti. Questo mezzo non è né valido, né opponibile al ricorrente, in quanto contrasta col Regime applicabile agli altri agenti, nella parte in cui tratta i suddetti in modo discriminatorio rispetto agli altri agenti temporanei.
paragrafo 9
Ne consegue che il motivo per cui l'APN ha fatto sì che si nominasse il Casella al posto da coprire e che non venisse bandito un concorso interno, nonostante le richieste delle autorità competenti, non è stato quello di assegnare al miglior candidato il posto in questione, bensì quello di evitare che il ricorrente presentasse la propria candidatura.
paragrafo 10
La convenuta sostiene che l'autorità che ha il potere di nomina deve esaminare anzitutto la possibilità di provvedere al posto vacante mediante promozione e trasferimento all'interno della instituzione. L'APN ha un ampio potere discrezionale nel valutare i meriti rispettivi dei candidati. Nella fattispecie, un esame comparativo delle qualifiche del ricorrente e del Casella non era necessario in quanto si trattava di stabilire se l'APN poteva ragionevolmente ritenere che il Casella avesse le qualifiche sufficienti per essere nominato al posto in questione. Infatti, il ricorrente non era candidato in quella fase del procedimento.
paragrafo 11
Ora, la convenuta fa osservare che il SUD ha ottenuto il trasferimento del posto vacante COM/663/79 nella speranza, se non allo scopo, di assegnare quel posto al ricorrente mediante concorso interno. L'APN e la Direzione generale IX hanno rifiutato di rendersi complici di una simile manovra, che avrebbe costituito uno sviamento di potere. Poiché la manovra è stata sventata, il Direttore generale capo del SUD ha riveduto la nota del 6 febbraio 1980 per proporre, con la nota del 16 dicembre 1980, la promozione di Luigi Casella, che vantava un'esperienza pluriennale nel settore doganale. Ritenendo, sulla base del suo fascicolo personale e dei suoi rapporti informativi periodici, che il Casella avesse le specifiche qualifiche previste nell'avviso di posto vacante e promuovendolo, su proposta del servizio interessato, al posto oggetto del suddetto avviso, l'APN si è mantenuta nei margini di una valutazione ragionevole, anche se all'inizio l'avviso di posto vacante in questione era stato concepito in funzione della candidatura del ricorrente.
paragrafo 12
Ne consegue che la convenuta non era tenuta a passare alla seconda fase di assunzione di cui all'art. 29. n. 1, lett. b), dello Statuto.
paragrafo 13
Per quanto riguarda i presunti errori di fatto e di diritto commessi dalla Commissione, la convenuta osserva che il ricorrente non poteva ignorare di essere stato assunto per occupare un posto cui l'autorità finanziaria aveva attribuito carattere temporaneo e quindi che per tale posto non era prevista una nomina in ruolo. Essa contesta che l'assunzione del ricorrente come esperto nazionale nel febbraio 1976 sia avvenuta nella prospettiva di assegnargli un posto di ruolo. Nessuna garanzia in tal senso à stata fornita alle autorità italiane a quell'epoca. Simili garanzie sono inoltre prive di efficacia giuridica, in quanto la nomina in ruolo di un agente può avvenire solo nelle forme ed alle condizioni stabilite dallo Statuto (sentenza 13 maggio 1970, Fournier, causa 18/69, Race. pag. 225).
paragrafo 14
Era l'interesse del servizio, appunto, ad impedire alla convenuta di bandire un concorso interno creato su misura per assicurare il posto di ruolo al ricorrente.
paragrafo 15
La convenuta nega di essere venuta meno al suo dovere di assistenza. Il pericolo denunciato dal ricorrente di veder scadere il suo contratto è inerente al carattere temporaneo del posto che occupa. Nel firmare il contratto di assunzione, il ricorrente non poteva ignorare che, come agente temporaneo, non fruiva della stessa stabilità d'impiego di un dipendente di ruolo. La convenuta si stupisce di venir accusata di sviamento di potere. Non vi è nulla d'irregolare nella promozione del Casella. L'APN, avendo ricevuto conferma dal Servizio dell'unione doganale che il trasferimento di posto vacante rispondeva ad un'effettiva e permanente necessità del servizio specializzato UD/4, si è fidata del Servizio dell'unione doganale e, su proposta di questo, ha promosso il Casella al posto di ruolo supplementare COM/663/79.
paragrafo 16
È quindi falso sotenere che, nel procedere a tale promozione, la convenuta si è servita del potere di nomina per uno scopo estraneo all'interesse del servizio, ossia quello d'impedire al ricorrente di partecipare ad un concorso interno.
paragrafo 17
La circostanza che il Casella abbia continuato, sia prima che dopo la promozione, ad esercitare le stesse funzioni, sembra smentire le garanzie date e ribadite dal Servizio dell'unione doganale secondo cui nel servizio specializzato UD/4 era necessario prevedere, oltre al posto temporaneo occupato dal ricorrente, un posto di ruolo suplementare del grado A 5/4, il cui titolare deve svolgere attività di concetto, di studio e di controllo relativamente alla gestione doganale degli accordi nel settore tessile, e sembra confermare il fatto che, trasferendo un posto vacante dalla Divisione UD/3 al Servizio specializzato UD/4, il Servizio dell'unione doganale mirava soltanto ad «agevolare» la nomina in ruolo del ricorrente. Può anche darsi che, dal momento della promozione del Casella, un eccesso di lavoro o circostanze diverse abbiano indotto i responsabili del Servizio dell'unione doganale a pregarlo di continuare ad esercitare temporaneamente le sue precedenti funzioni.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 3 giugno 1982, le parti hanno svolto le loro osservazioni.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 luglio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 ottobre 1981, il sig. Antonio Giannini, agente temporaneo di grado A5 presso la Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1980, relativa alla promozione di Luigi Casella al posto oggetto dell'avviso di posto vacante COM/663/79, nonché per la riapertura del procedimento di assunzione per tale posto.
punto 2
L'avviso di posto vacante COM/663/79 riguardava un posto di amministratore principale, della carriera A 5/4, presso il Servizio unione doganale, nel servizio specializzato «Problemi doganali nell'ambito degli accordi». Tra le qualifiche richieste, l'avviso di posto vacante menzionava la perfetta conoscenza degli accordi tessili e soprattutto delle norme di classificazione dei prodotti tessili nelle varie categorie, la perfetta conoscenza della nomenclatura doganale dei prodotti tessili nonché una vasta esperienza adeguata alla natura delle funzioni.
punto 3
Per coprire il posto in questione, la Commissione esaminava anzitutto, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale, se esistevano possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione. Dei tre dipendenti che si candidavano per la promozione o per il trasferimento a tale posto, la Commissione nominava il Casella, che, secondo l'ufficio interessato, meritava una promozione tanto per la maturità, quanto per le grandi qualità e l'esperienza professionale in generale.
punto 4
II ricorrente, in quanto agente temporaneo, non poteva essere candidato alla promozione o al trasferimento. Egli ritiene tuttavia, come ha sostenuto nel reclamo e nel ricorso, di essere il solo in possesso di tutti i requisiti indicati dall'avviso di posto vacante, mentre il Casella — del quale non contesta del resto i meriti — non possedeva né conoscenze molto specifiche in materia di classificazione doganale dei prodotti tessili, né una adeguata esperienza in tale settore.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 5
Nel controricorso, la Commissione ha espresso dubbi sulla ricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente non ha interesse ad agire. Questi dubbi, che la Commissione pare abbia tenuto in parte fermi in corso di causa, richiedono la seguente precisazione.
punto 6
L'art. 29, n. 1, dello Statuto stabilisce che, per provvedere ad un posto vacante, l'autorità che ha il potere di nomina deve bandire un concorso per titoli o per esami ovvero per titoli ed esami — cosiddetto concorso «generale» o «esterno» — dopo aver esaminato, successivamente, le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione, la possibilità di bandire concorsi interni nell'ambito dell'istituzione, e le domande di trasferimento di dipendenti di altre istituzioni.
punto 7
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 31 marzo 1965 (Rauch, causa 16/64, Race. 1965, pag. 174), possono essere ammessi ai concorsi interni nell'ambito dell'istituzione tutti coloro che, al momento in cui i concorsi sono banditi, si trovano regolarmente alle dipendenze della stessa, a qualunque titolo, mentre le possibilità di promozione e di trasferimento sono riservate ai dipendenti di ruolo.
punto 8
Ne consegue che il ricorrente, come la Commissione ha del resto ammesso espressamente all'udienza, potrebbe partecipare ad un concorso interno qualora la decisione impugnata venisse annullata. Il ricorrente ha quindi interesse ad agire.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 9
I mezzi fatti valere dal ricorrente si riducono a due categorie di censure. Egli assume anzitutto che la nomina del Casella al posto vacante è inficiata da errori manifesti nella valutazione dei fatti, da errori di diritto e da violazione dell'interesse del servizio, in quanto la persona nominata non risponde ai requisiti specifici indicati dall'avviso di posto vacante. Egli sostiene poi che, nel nominare il Casella, la Commissione non ha tenuto conto delle particolari condizioni in cui era avvenuta l'assunzione del ricorrente, poiché tale assunzione aveva appunto lo scopo di mettere a disposizione del Servizio unione doganale una persona qualificata per i lavori specialistici in fatto di classificazione doganale dei prodotti tessili menzionati nell'avviso di posto vacante COM/663/79.
punto 10
A sostegno del primo gruppo di censure, il ricorrente fa soprattutto valere che il Servizio unione doganale avrebbe preferito la sua nomina piuttosto di quella del Casella a causa delle sue particolari attitudini, e che, comunque, egli è più qualificato del Casella per svolgere le mansioni inerenti al posto vacante e che, pertanto, la Commissione non poteva nominare il Casella senza trasgredire lo Statuto.
punto 11
Questa tesi non tiene conto tuttavia del fatto che, all'atto di adottare la decisione impugnata, l'autorità che ha il potere di nomina non era tenuta a fare un esame comparativo delle qualità e dei meriti rispettivi del Casella e del ricorrente, poiché il secondo non era candidato alla promozione o al trasferimento. La nomina del Casella al posto vacante dev'essere quindi valutata di per sé.
punto 12
Al riguardo, il ricorrente si limita a sostenere che il Casella non era sufficientemente specializzato in fatto di classificazione doganale dei prodotti tessili per coprire il posto vacante.
punto 13
Tuttavia, non spetta alla Corte valutare il grado di specializzazione richiesto per occupare un posto del tipo in questione, in quanto né i dati del fascicolo, né le allegazioni del ricorrente consentono di provare che la Commissione, nel valutare i meriti e le qualità del Casella, ha commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere.
punto 14
A sostegno del secondo gruppo di censure, il ricorrente fa valere in particolare che, all'atto della sua assunzione come esperto nazionale comandato dal Ministero italiano delle finanze, nel 1976, gli era stata promessa la nomina in ruolo. L'avviso di posto vacante COM/663/79 mirerebbe a tener fede a tali promesse, come si desumerebbe tanto dal contenuto dell'avviso, quanto dalle intenzioni manifestate dal Servizio unione doganale.
punto 15
La Commissione contesta di essersi impegnata a nominare in ruolo il ricorrente. In proposito, essa richiama soprattutto la lettera del direttore del personale, in data 20 luglio 1978, allegata al contratto di assunzione del ricorrente come agente temporaneo, secondo cui il posto riservato al ricorrente era un posto temporaneo il quale, di conseguenza, non poteva dar luogo alla nomina in ruolo.
punto 16
Questa lettera, benché contenga un errore in quanto parla dei concorsi generali come unica possibilità offerta al ricorrente per essere nominato in ruolo, senza menzionare la possibilità dei concorsi interni, conferma il punto di vista della Commissione, secondo cui, al ricorrente, non è stata fatta alcuna promessa di nomina in ruolo.
punto 17
È vero che note interne del Servizio unione doganale, che figurano nel fascicolo, alludono «all'intenzione» di questo ufficio di nominare in ruolo il ricorrente, ed alla «comprensione» delle dogane italiane, amministrazione d'origine del ricorrente, al riguardo. Occorre osservare tuttavia che, anche se fosse provata, l'intesa in proposito tra il servizio specializzato della Commissione e le dogane italiane non potrebbe porre il ricorrente, debitamente informato del carattere temporaneo del suo impiego, in una posizione particolare rispetto al procedimento di assunzione oggetto della lite.
punto 18
Ne consegue che l'irritualità del procedimento di assunzione per coprire il posto di cui trattasi non è stata dimostrata, e che il ricorso va respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 19
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° II ricorso è respinto. 2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

O'Keeffe Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 ottobre 1982. Per il cancelliere H.A. Rühi amministratore principale Il presidente della Prima Sezione A. O'Keeffe

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