Sez. 3, Ordinanza n. 21150 del 22/06/2026 (Rv. 678628-01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Assicurazione - Reticenza dell’assicurato - Caratteri.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE
In tema di assicurazione, la dichiarazione inesatta o reticente dell'assicurato, per determinare gli effetti previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c., deve essere connotata da un nesso teleologico con la conclusione del contratto - nel senso che, se essa fosse mancata, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto, o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse - e da un collegamento oggettivo con il rischio - nel senso che la circostanza sottaciuta ne deve comportare un aggravamento ovvero determinare una maggiore probabilità di verificarsi dell'evento dannoso assicurato - da valutarsi secondo un parametro oggettivo, considerando cioè se la circostanza nascosta o falsamente esposta alteri obiettivamente la rappresentazione del rischio, in modo scevro da valutazioni soggettive, e in astratto ed ex ante, non già in concreto ed ex post, con conseguente irrilevanza che il fatto taciuto sia stato in concreto causa o concausa dell'evento dannoso.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)