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Sez. 2, Sentenza n. 701 del 12/03/1973 (Rv. 362877 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362877-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Per adempiere all'Obbligo della motivazione, il giudice di merito non e tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi quegli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e tutte quelle circostanze che, sebbene non menzionate specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione. (Conf 3748/71, mass n 355562).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)