Sez. 2, Sentenza n. 701 del 12/03/1973 (Rv. 362877 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Per adempiere all'Obbligo della motivazione, il giudice di merito non e tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi quegli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e tutte quelle circostanze che, sebbene non menzionate specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione. (Conf 3748/71, mass n 355562).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)