Sez. 5, Sentenza n. 13800 del 17/10/2000 (Rv. 543295 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Coobbligati solidali - Avviso di accertamento - Impugnazioni autonome - Proposizione - Integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti del coobbligato solidale parte di altro giudizio - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coobbligato solidale che ha autonomamente impugnato l'avviso di accertamento (nella specie, di maggior valore, emesso dall'Ufficio del Registro sia nei confronti del venditore che dell'acquirente di un immobile), atteso che, nel caso di solidarietà tributaria non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, instaurando ciascun ricorso contro lo stesso accertamento distinti rapporti processuali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)