Sez. 3, Sentenza n. 4941 del 12/08/1988 (Rv. 459765 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - PRESUPPOSTI: MANCATA NOTIFICA DELLA DENUNTIATIO DEL PROPRIETARIO OVVERO INFEDELTÀ DELLA STESSA - DOMANDA DEL RETRAENTE FONDATA SULLA MANCATA NOTIFICA - DEDUZIONE IN GRADO D'APPELLO DELLA INFEDELTÀ DELLA DENUNTIATIO - DOMANDA NUOVA EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - PRESUPPOSTI: MANCATA NOTIFICA DELLA DENUNTIATIO DEL PROPRIETARIO OVVERO INFEDELTÀ DELLA STESSA - DOMANDA DEL RETRAENTE FONDATA SULLA MANCATA NOTIFICA - DEDUZIONE IN GRADO D'APPELLO DELLA INFEDELTÀ DELLA DENUNTIATIO - DOMANDA NUOVA EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla locazione di immobile urbano ad uso non abitativo, per cui l'art. 39 della legge n. 392 del 1978 condiziona l'Esercizio del diritto di riscatto a due distinti presupposti, e cioè alla mancata notifica della denuntiatio del proprietario o alla infedeltà della stessa, ove in primo grado il retraente abbia fondato la domanda di riscatto sulla mancata notifica, non può in grado di appello dedurre a fondamento della detta pretesa l'infedele denuntiatio (poiché il corrispettivo indicato era superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile), trattandosi della deduzione di un diverso fatto costitutivo (causa petendi) del diritto azionato, introduttivo di un nuovo tema di indagine e di discussione e, quindi, di una domanda nuova, inammissibile nel giudizio di secondo grado ex art. 345 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)