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Sez. 2, Sentenza n. 649 del 07/03/1972 (Rv. 356711 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO D'INFERMITA INVALIDANTE - NECESSITA - FATTORI AMBIENTALI E SOGGETTIVI - RILEVANZA SECONDARIA.*
Stato
decisa il 1972-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356711-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO D'INFERMITA INVALIDANTE - NECESSITA - FATTORI AMBIENTALI E SOGGETTIVI - RILEVANZA SECONDARIA.*

Ai fini della pensione d'invalidita il primo e fondamentale requisito per affermare l'incapacita di guadagno e l'accertamento di una causa invalidante, ossia di una infermita psichica o fisica, mentre i fattori estrinseci - ambientali come quelli soggettivi vanno presi in considerazione solo come elementi secondari di giudizio. (V 3025'69, mass n 342928).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)