Sez. 2, Sentenza n. 18855 del 07/08/2013 (Rv. 627830 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione ex art. 2051 cod. civ. - Natura reale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
L'obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., non è un'obbligazione "propter rem", che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla proprietà dell'immobile da cui il danno stesso proviene, trattandosi, invece, di un'obbligazione connessa alla qualità di custode dell'immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)