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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 18 marzo 1999, causa C-2/98 P

Decisione
decisa il 1999-03-18
ECLI
ECLI:EU:C:1999:158

Epigrafe

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 marzo 1999 Nel procedimento C-2/98 P, Henri de Compte, ex dipendente del Parlamento europeo, con l'avv. Henri Ferretti, del foro di Thionville, 39, boulevard Jeanne d'Arc, F — 57100 Thionville, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 5 novembre 1997 nella causa T-26/89 (125), De Compte/Parlamento (Race. PI pag. I-A-305 e pag. II-847), procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo, rappresentato dalla signora Evelyn Waldherr e dal signor Anders Neergaard, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori P. J. G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm (relatore) e K. M. Ioannou, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 dicembre 1998, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 gennaio 1998, il signor de Compte, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 1997, causa T-26/89 (125), De Compte/Parlamento (Racc. PI pag. I-A-305 e pag. II-847; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stata respinta la sua domanda di revocazione della sentenza del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento (Racc. pag. II-781; in prosieguo: la «sentenza 17 ottobre 1991»).

Sentenza › Fatti

punto 2
I fatti, come risultano dalla sentenza impugnata, possono essere così riassunti.
punto 3
Il signor de Compte è un ex dipendente del Parlamento europeo collocato a riposo. Nel corso del suo periodo di servizio come contabile presso tale istituzione è stato oggetto di un procedimento disciplinare, al termine del quale l'autorità che ha il potere di nomina gli ha inflitto, con decisione 18 gennaio 1988, la sanzione della retrocessione dal grado A3 al grado A7.
punto 4
Con sentenza 17 ottobre 1991, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal signor de Compte contro il provvedimento disciplinare. Tale sentenza è stata oggetto di un ricorso, respinto con sentenza della Corte 2 giugno 1994, causa C-326/91 P, De Compte/Parlamento (Racc. pag. I-2091).
punto 5
A seguito della sentenza 17 ottobre 1991, il presidente del Parlamento, con decisione 19 dicembre 1991, ha negato al signor de Compte lo scarico per l'esercizio 1982 per quanto concerne le operazioni collegate all'incasso nel 1981 di due assegni tratti sulla Midland Bank di Londra (in prosieguo: la «causa della cassa dei delegati»). Con sentenza 14 giugno 1995, causa T-61/92, De Compte/Parlamento (Racc. PI pag. I-A-145 e pag. II-449), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal signor de Compte contro tale decisione.
punto 6
Il 28 giugno 1995 il relatore della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, signor Jean-Claude Pasty, ha redatto un progetto di relazione relativo allo scarico da dare sull'esecuzione del bilancio del Parlamento per l'esercizio 1993, nel quale la causa della cassa dei delegati è richiamata in senso favorevole al signor de Compte.
punto 7
Il 26 settembre 1995 la commissione per il controllo dei bilanci ha adottato il detto progetto di relazione, dopo averne tuttavia stralciata la sezione relativa alla causa della cassa dei delegati, la quale pertanto non è stata adottata dalla commissione. Il 12 ottobre 1995 il Parlamento ha approvato il progetto quale adottato dalla commissione.
punto 8
Con lettera 13 febbraio 1996 il signor Pasty ha risposto alle osservazioni svolte dal direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del Parlamento sul citato progetto di relazione (in prosieguo: la «lettera 13 febbraio 1996»).
punto 9
Il 19 giugno 1996 il signor de Compte ha proposto dinanzi al Tribunale una domanda di revocazione della sentenza 17 ottobre 1991.

Sentenza › La sentenza impugnata

punto 10
Come risulta dalla sentenza impugnata, il signor de Compte, fondandosi sulla lettera 13 febbraio 1996, ha dedotto diversi fatti, che egli asserisce nuovi, a sostegno della sua domanda. In particolare, ha fatto valere di non avere avuto libero accesso al fascicolo e ha sostenuto che l'amministrazione del Parlamento aveva redatto documenti nuovi o registri che coprivano la gestione del contabile, che non vi erano documenti comprovanti l'eccedenza di cassa constatata dalla Corte di conti, che l'incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank era un'operazione regolare e che il disavanzo della cassa dei delegati nel 1982 non era stato oggetto di un verbale. Inoltre, ha affermato che nel febbraio 1982 il direttore delle finanze del Parlamento aveva firmato un ordine di riscossione pari a UKL 19000, relativo al conto controverso e che, di conseguenza, tale conto era noto alle competenti autorità del Parlamento.
punto 11
II Tribunale ha dichiarato che la lettera 13 febbraio 1996 conteneva affermazioni, supposizioni e valutazioni personali del signor Pasty, che non potevano essere qualificate come fatti nuovi, tali da poter fondare una revocazione della sentenza 17 ottobre 1991. Ha inoltre dichiarato che gli elementi di fatto dedotti non erano ignoti al signor de Compte prima della pronuncia di tale sentenza e che non erano comunque atti ad indurre il Tribunale a dare alla controversia una soluzione diversa da quella già adottata. In particolare, per quanto riguarda l'ordine di riscossione, il Tribunale ha rilevato che esso risultava essere stato datato e firmato nel maggio 1982, vale a dire dopo che le competenti autorità del Parlamento erano state informate dell'esistenza del conto controverso.
punto 12
La sentenza impugnata ha pertanto dichiarato la domanda di revocazione irricevibile.

Sentenza › Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale

punto 13
A sostegno del suo ricorso il signor de Compte deduce che il Tribunale ha errato rifiutando di qualificare le affermazioni del signor Pasty nella lettera 13 febbraio 1996 come fatti nuovi ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
punto 14
II Parlamento sostiene che il ricorso è manifestamente irricevibile o, in subordine, infondato.

Sentenza › Giudizio della Corte › Sulla ricevibilità del ricorso

punto 15
Il Parlamento deduce che il ricorso è irricevibile in quanto il sistema giurisdizionale comunitario non consente il ricorso avverso una sentenza del Tribunale che dichiara irricevibile una domanda di revocazione. Tale impedimento risulterebbe dal fatto che il Tribunale, nel valutare la ricevibilità di una domanda di revocazione, procede unicamente a un esame dei fatti, senza affrontare questioni di diritto.
punto 16
In ogni caso, il Parlamento sostiene che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto il signor de Compte non deduce la violazione di alcuna norma giuridica, né si avvale di alcun argomento giuridico a sostegno delle sue conclusioni.
punto 17
In proposito occorre ricordare che, in forza dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, il ricorso dinanzi alla Corte contro una sentenza del Tribunale è limitato ai motivi di diritto e può fondarsi, in particolare, sulla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale (v., in tal senso, sentenza 1o giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Race. pag. I-1981, punto 47).
punto 18
Occorre rilevare altresì che l'art. 41, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, dispone che la revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione (v. sentenza 5 marzo 1998, cause riunite C-199/94P e C-200/94 P REV, Inpesca/Commissione, Racc. pag. I-831, punto 15).
punto 19
Si deve ricordare infine che, per giurisprudenza costante, la qualificazione giuridica dei fatti può essere controllata in sede di ricorso contro una sentenza del Tribunale (sentenze 7 maggio 1992, causa C-70/91 P, Consiglio/Brems, Racc. pag. I-2973, e 1o giugno 1995, causa C-119/94 P, Coussios/Commissione, Racc. pag. I-1439).
punto 20
Ne consegue che l'interpretazione della nozione di «fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva (...) che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione» e la qualificazione dei dati di fatto invocati dall'autore di una domanda di revocazione come rientranti nella detta nozione costituiscono questioni di diritto che possono essere oggetto del sindacato della Corte in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
punto 21
Nel caso di specie, il signor de Compte sostiene principalmente che il Tribunale ha errato dichiarando che la lettera 13 febbraio 1996, nel suo insieme, non costituisce un fatto nuovo e decisivo ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Fondandosi essenzialmente sull'autorevolezza dello scrivente, il signor de Compte insiste nel sostenere che alcune delle sue allegazioni dinanzi al Tribunale sono fatti nuovi e decisivi. Deduce inoltre che la nozione di fatto nuovo dev'essere interpretata estensivamente, includendovi il corrispondente mezzo di prova.
punto 22
Va rilevato che, in tal modo, il signor de Compte contesta al Tribunale di aver erroneamente interpretato la nozione di fatto nuovo e decisivo di cui all'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
punto 23
II signor de Compte solleva pertanto una questione di diritto, ricevibile nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale. Occorre quindi respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Parlamento nei confronti del ricorso e, di conseguenza, esaminare se il Tribunale abbia correttamente valutato, alla luce del citato art. 41, i fatti che l'autore del ricorso invoca a sostegno delle sue conclusioni, asserendone la novità.

Sentenza › Giudizio della Corte › Nel merito

punto 24
La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l'ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia (v. ordinanza della Corte 25 febbraio 1992, causa C-185/90 P REV, Gill/Commissione, Racc. pag. I-993, punto 12, e sentenza Inpesca/Commissione, citata, punto 17).
punto 25
La severità di questi requisiti dipende dal fatto che la domanda di revocazione non è un gravame, bensì una procedura di ricorso straordinario che può infirmare la forza del giudicato (v. sentenza 23 ottobre 1985, causa 267/80 REV, Riseria Modenese/Consiglio e a., Race. pag. 3499, punto 10).
punto 26
In primo luogo, il signor de Compte sostiene che due dipendenti del Parlamento, ai quali il Tribunale fa riferimento al punto 192 della sentenza 17 ottobre 1991, hanno reso dinanzi a un giudice lussemburghese dichiarazioni in contraddizione assoluta con quelle menzionate dal Tribunale.
punto 27
In secondo luogo, il signor de Compte allega che il Parlamento, nelle sue osservazioni dinanzi al Tribunale del 25 luglio 1996, ha riconosciuto che l'accusa sollevata nei suoi confronti non è mai stata oggetto di un verbale.
punto 28
Occorre rilevare in proposito che gli elementi di fatto dedotti in tal modo non sono stati oggetto di valutazione da parte del Tribunale. La Corte non è quindi competente — nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza che dichiara irricevibile una domanda di revocazione — a dichiarare o a valutare, per la prima volta, se tali elementi di fatto costituiscano fatti nuovi. Ne consegue che le affermazioni del signor de Compte, la cui fondatezza non può essere esaminata dalla Corte, sono irricevibili.
punto 29
In terzo luogo, l'argomento del signor de Compte è diretto a rimettere in discussione la dichiarazione del Tribunale secondo la quale il direttore delle finanze del Parlamento aveva sottoscritto un ordine di riscossione nel maggio 1982, sostenendo che gli interessi bancari si riferivano al mese di febbraio 1982.
punto 30
In proposito, è sufficiente rilevare che spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati (v., in particolare, ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 40). Ne consegue che tale argomento è anch'esso irricevibile.
punto 31
Si deve da ultimo accertare se la lettera 13 febbraio 1996 invocata dal signor de Compte per giustificare la sua domanda di revocazione sia conforme ai requisiti di cui all'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, quali precisati dalla giurisprudenza.
punto 32
Va rilevato in proposito che valutazioni o opinioni personali, sprovviste di qualunque autorità ufficiale, in ordine ad elementi di fatto che potrebbero eventualmente essere qualificati come fatti nuovi ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia non possono, di per sé, costituire fatti del genere.
punto 33
Nella fattispecie è pacifico che la lettera 13 febbraio 1996 non è un documento ufficiale. Tale lettera contiene infatti unicamente valutazioni personali del signor Pasty in merito ai fatti attinenti alla causa della cassa dei delegati che, per giunta, non erano ignoti al signor de Compte prima della pronuncia della sentenza 17 ottobre 1991.
punto 34
Risulta dunque da quanto precede che la lettera 13 febbraio 1996, la quale non soddisfa le condizioni previste dall'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, non può essere qualificata come fatto nuovo e decisivo ai sensi di tale norma.

Sentenza › Sulle spese del procedimento di primo grado

punto 35
Il signor de Compte contesta altresì la sua condanna alle spese da parte del Tribunale.
punto 36
Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte, «l'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese».
punto 37
Poiché tutti gli altri motivi invocati dal ricorrente sono stati respinti, quello relativo alle spese deve, in applicazione della detta disposizione, essere dichiarato irricevibile (v. sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione, Racc. pag. I-2611, punti 65 e 66, e ordinanza 16 ottobre 1997, causa C-140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti, Racc. pag. I-5635, punto 56).
punto 38
Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Sentenza › Sulle spese

punto 39
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell'art. 70 del medesimo regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, a norma dell'art. 122, secondo comma, del medesimo regolamento, l'art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da un dipendente o da un altro agente di un'istituzione avverso una sentenza del Tribunale. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, va condannato alle spese del presente grado di giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il signor de Compte è condannato alle spese.

Firme

Kapteyn Hirsch Mancini Ragnemalm Ioannou Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 1999. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Sesta Sezione P. J. G. Kapteyn

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