Sez. 1, Sentenza n. 2423 del 21/03/1996 (Rv. 496473 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Successivi trasferimenti dello stesso bene - Rimedi esperibili dal curatore - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto compiuto del fallito - Revocatoria ordinaria nei confronti dei successivi trasferimenti - Requisiti relativi.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Per il combinato disposto degli articoli 66, secondo comma, e 67 legge fall. e 2901, quarto comma, cod. civ., nel fallimento l'azione revocatoria è esperibile dal curatore non solo nei confronti del primo acquirente dal fallito, ma anche nei confronti degli aventi causa da quest'ultimo, quando siano acquirenti in mala fede, ma in questo caso è sempre una revocatoria ordinaria che ha come necessario presupposto l'esercizio della revocatoria fallimentare (art. 67 legge fall.) nei confronti dell'atto del fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione di inefficacia di tale atto. Peraltro, mentre nella revocatoria ex art. 67 legge fall. la mala fede del primo acquirente deve individuarsi nella consapevolezza delle circostanze che, ai sensi della legge fallimentare, rendono revocabile l'atto compiuto dal fallito, la mala fede del primo subacquirente consiste nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, ossia la consapevolezza che l'immediato acquirente dal fallito al momento del primo atto della serie era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito medesimo; e la malafede dei successivi subacquirenti va individuata nella consapevolezza non solo delle condizioni di inefficacia del primo atto compiuto dal fallito, ma anche di quelli di tutti gli atti interposti e intermedi. Quanto alla prova, poi, mentre la revocatoria fallimentare è sorretta dalla presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del primo acquirente, per i subacquirenti, la cui responsabilità è fondata sul quarto comma dell'art. 2901 cod. civ., la dimostrazione della consapevolezza della revocabilità sia del primo atto, sia degli atti successivi, costituisce onere probatorio gravante sull'attore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)