Sez. 5 - , Sentenza n. 23043 del 23/03/2021 Ud. (dep. 10/06/2021) Rv. 281262 - 01
GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento - Impugnazione del pubblico ministero - Esperibilità del ricorso per cassazione per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. - Sussistenza.
GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
Il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)