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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 183 del 1999

Decisione
decisa il 1999-05-12, depositata il 1999-05-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:183
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24687

  • Impiego pubblico
  • Dipendenti della pubblica amministrazione con rapporto di lavoro a tempo parziale
  • Richiesta ai consigli dell'ordine competenti di iscrizione all'albo degli avvocati
  • Rigetto
  • Impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense
  • Possibilità per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere professioni, ai sensi della norma denunciata
  • Asserita irragionevolezza, nonché lesione dell'autonomia e dell'indipendenza del difensore
  • Possibilità per il pubblico impiegato che svolge l'attività di avvocato di entrare in conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza
  • Avviso ai singoli consigli dell'ordine, autori dei provvedimenti impugnati, dell'avvenuto deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza
  • Omissione
  • Abnormità del procedimento
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, premesso che - anche a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine <<alla conformità a Costituzione>> del Consiglio nazionale forense quale giudice speciale - la asserita natura giurisdizionale del procedimento che vi si svolge comporta comunque che esso sia indefettibilmente improntato al rispetto delle garanzie minime del contraddittorio; e considerato che il Consiglio dell'ordine il cui provvedimento è sottoposto a reclamo, essendo parte necessaria in quel giudizio, deve essere messo in condizione di prendervi parte, almeno mediante l'esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato); il mancato compimento, nel caso di specie, dell'attività minima necessaria a porre le parti in rapporto tra loro (e con il giudice), determina una abnormità del procedimento rilevabile 'ictu oculi' e preclusiva della possibilità di esame della questione di costituzionalità proposta con riguardo alla disciplina del rapporto in contestazione. - Cfr., tra le molte, O. n. 423/1994 e S. n. 498/1993.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con sei ordinanze emesse il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense, rispettivamente iscritte ai nn. 573, 574, 575, 576, 577 e 578 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti gli atti di costituzione di Toscano Vincenzo e di Locane Vincenzo, nonché gli atti di intervento di Fratini Umberto, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi gli avvocati Guido Belmonte per Toscano Vincenzo, Luigi Francesco Bonito per Fratini Umberto, Beniamino Caravita di Toritto, Federico Sorrentino e Alessandro Pace per il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e l'Avvocato dello Stato Felice Pagano per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 1
Ritenuto che alcuni dipendenti della pubblica amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno chiesto ai competenti consigli dell'ordine l'iscrizione all'Albo degli avvocati; che i consigli aditi hanno rigettato tale richiesta sul presupposto della sussistenza di incompatibilità fra l'esercizio della professione forense e il pubblico impiego, ancorché a tempo parziale; che gli interessati hanno impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense i provvedimenti di rigetto delle domande di iscrizione, invocando la espressa previsione di cui all'art. 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la quale consente ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere professioni; che il Consiglio nazionale forense ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, commi 56 e 56-bis della legge n. 662 del 1996; che, ad avviso del rimettente, l'art. 1, comma 56-bis della legge citata, aggiunto dall'art. 6 del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, avrebbe introdotto, sotto le apparenti spoglie d'una norma di interpretazione, altra del tutto nuova, disciplinando la materia in modo tale da rivelarsi "non veritiera ed adottata in frode alla legge"; che inoltre il giudice a quo lamenta la violazione di molteplici precetti costituzionali, e segnatamente: l'art. 24, dal momento che lo svolgimento contemporaneo dell'attività di avvocato e di pubblico impiegato lederebbe l'autonomia e l'indipendenza del difensore, l'art. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), poiché l'avvocato dipendente della Pubblica Amministrazione a tempo parziale non potrebbe iscriversi alla Cassa di previdenza, presupponendosi per tale iscrizione lo svolgimento "continuativo" della professione, gli artt. 54, 97 e 98, in quanto il pubblico impiegato che svolge anche l'attività di avvocato potrebbe entrare in conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza, osservando preliminarmente che la norma censurata ha natura innovativa (e non interpretativa) e nel merito sostenendo che il contemporaneo svolgimento della professione forense e del rapporto di pubblico impiego non comporterebbe alcun conflitto fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico, i quali "restano su piani diversi"; che hanno chiesto di intervenire il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e l'avvocato Umberto Fratini in proprio, e che le suddette istanze di intervento sono state ritenute inammissibili con ordinanza allegata.
punto 2
Considerato che, anche a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla conformità a costituzione del Consiglio nazionale forense quale giudice speciale, la asserita natura giurisdizionale del procedimento che vi si svolge comporta comunque che esso sia indefettibilmente improntato al rispetto delle garanzie minime del contraddittorio; che la prima e fondamentale di tali garanzie consiste nella necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento; che, nei giudizi dinanzi al Consiglio nazionale forense, è parte necessaria il Consiglio dell'ordine il cui provvedimento è sottoposto a reclamo; che, pertanto, il Consiglio dell'ordine deve essere messo in condizione di prender parte al giudizio, almeno mediante l'esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato); che, nel caso di specie, non risulta che i singoli Consigli dell'ordine, autori dei provvedimenti impugnati, siano stati regolarmente avvisati né dell'avvenuto deposito del ricorso, né dell'avvenuta fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 61 testé richiamato; che il mancato compimento dell'attività minima necessaria a porre le parti in rapporto fra loro (e con il giudice) determina un'abnormità del procedimento rilevabile ictu oculi; che la suddetta abnormità comporta la manifesta inammissibilità della questione (ordinanza n. 423 del 1994; sentenza n. 498 del 1993).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione, dal Consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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