Sez. 3 - , Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021 (Rv. 661629 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore – Sussistenza - Notificazione alla controparte di ricorso - Necessità - Carenza - Insanabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella specie, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisti).
Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)