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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 207 del 1991

Decisione
decisa il 1991-04-23, depositata il 1991-05-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:207
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17170

  • Processo penale
  • Indagini preliminari
  • Acquisizione di prove da parte della difesa (nella specie: deposizione di testi)
  • Mancato inserimento nel fascicolo del P.M.
  • Conseguente impossibilità di contestazione, in dibattimento, delle disposizioni eventualmente in contrasto con le precedenti
  • Preteso impedimento al paritario esercizio dei diritti di difesa
  • Violazione dei principi della legge delega
  • Questione prospettata in via ipotetica ed eventuale
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale, nel senso che solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter prescindere si concretizza il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la sospensione del procedimento. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi primo (limitatamente all'inciso: " e contenute nel fascicolo del pubblico ministero") e secondo, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 Cost.). - S. nn. 300/1983, 140/1984, 190/1984, 76/1987, 76/1988 e 167/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi primo e secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1990 dal Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Vella Antonio, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il vice pretore onorario di Firenze ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura penale, commi primo (limitatamente all'inciso "e contenute nel fascicolo del pubblico ministero") e secondo; che, in particolare, il giudice remittente ritiene che le disposizioni indicate contrastino: - con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto costituirebbero un effettivo impedimento al paritario esercizio dei diritti della difesa; - con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi fissati all'art. 2, n. 3 e n. 69, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, sulla paritaria partecipazione dell'accusa e della difesa in ogni stato e grado del procedimento, nonché sulla disciplina della materia della prova; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità della questione, in quanto sollevata solo in via eventuale, ed ha concluso, nel merito, per l'infondatezza;
punto 2
Considerato che in tema di ammissibilità della questione questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale, nel senso che solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter prescindere si concretizza il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la sospensione del procedimento (cfr. sentt. nn. 300 del 1983, 140 e 190 del 1984, 76 del 1987, 76 e 167 del 1988); che, nel caso di specie, il dubbio di legittimità investe la impossibilità di contestare le eventuali deposizioni dei testi con dichiarazioni raccolte dal difensore e non contenute nel fascicolo del pubblico ministero: impossibilità che può ritenersi influente sul procedimento in corso solo allorché i testi in questione siano stati effettivamente escussi nel dibattimento, ed ove, inoltre, il contenuto delle loro deposizioni contrasti con le dichiarazioni rese in precedenza alla parte privata, così da rendere necessaria o comunque utile, per la parte stessa, la contestazione; che dal contenuto del provvedimento di rimessione e dall'esame del fascicolo d'ufficio emerge che nulla di tutto questo è avvenuto; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi primo (limitatamente all'inciso: "e contenute nel fascicolo del pubblico ministero") e secondo, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal vice pretore onorario di Firenze con l'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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