diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 7448 del 20/03/2008 (Rv. 602533 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Convenzione tra società privata ed ente pubblico per lo svolgimento di attività - Azione per il pagamento di corrispettivi - Natura di pubblico servizio dell'attività - Ininfluenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602533-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia con la quale una società privata agisca contro un ente pubblico (nella specie regione) per il pagamento di prestazioni svolte in adempimento di una convenzione (nella specie per l'esecuzione d'interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinanti) è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario indipendentemente dalla qualificazione dell'attività in termini di pubblico servizio, in quanto la domanda ha ad oggetto esclusivamente il pagamento del corrispettivo delle prestazioni e non pone in discussione l'"an" o il "quomodo" del servizio espletato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)