Sez. L - , Sentenza n. 26010 del 17/10/2018 (Rv. 650899 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Valutazione in concreto del fatto - Necessità - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur riferendosi ad una fattispecie disciplinare del c.c.n.l. del personale dipendente da Poste Italiane s.p.a. diversa da quella contestata dal datore - art. 56, comma 6, lett. c, in luogo di art. 56, comma 6, lett. k - aveva escluso la natura dolosa della condotta - consistita nell'emissione, da parte del lavoratore, di un assegno a suo favore relativo al conto corrente di una sigla sindacale, sul quale egli non era più autorizzato ad operare - giungendo a ritenere illegittimo il licenziamento per difetto di proporzionalità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Contr. Coll. 11/07/2007 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)