Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Prima Sezione) del 14 ottobre 2004, causa C-173/02
Epigrafe
Sentenza della Corte (Prima Sezione)
14 ottobre 2004
Nella causa C-173/02,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE,
proposto il 13 maggio 2002,
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J.L. Buendia Sierra, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs,
cancelliere: sig. R. Grass,
vista la fase scritta,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 gennaio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con il suo ricorso, il Regno di Spagna chiede alla Corte l'annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 2002, 2002/411/CE, concernente l'aiuto di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione a favore dei produttori di latte vaccino considerati prioritari (GU L 144, pag. 49; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Sentenza › Ambito normativo
punto 2
Ai sensi dell'art. 36 CE :
«Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio (...)».
punto 3
L'art. 23 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (GU L 148, pag. 13), prevede quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92 , 93 e 94 del Trattato [divenuti artt. 87-89 CE] sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1».
punto 4
L'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (GU L 405, pag. 1), così dispone:
«All'interno dei quantitativi di cui all'articolo 3 lo Stato membro può alimentare la riserva nazionale, in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione.
Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte o altri prodotti lattieri in un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale e possono venire riassegnati in conformità del primo comma. Allorché il produttore ripristina la produzione di latte o di altri prodotti lattieri entro un termine che stabilisce lo Stato membro, gli è accordato un quantitativo di riferimento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, non oltre il 10 aprile successivo alla data della richiesta».
punto 5
Ai sensi del penultimo ‘considerando’ del regolamento n. 3950/92, per proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e per migliorare l'ambiente, occorre estendere talune deroghe al principio del collegamento del quantitativo di riferimento all'azienda ed autorizzare gli Stati membri a mantenere la possibilità di attuare programmi nazionali di ristrutturazione e a prevedere una certa mobilità dei quantitativi di riferimento all'interno di un ambito geografico determinato e in base a criteri obiettivi.
punto 6
A tal fine, l'art. 8 del citato regolamento n. 3950/92 precisa:
«Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta, o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono applicare una o più delle seguenti misure, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:
accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati;
stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere all'inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione da parte dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;
(...)»
Sentenza › Il contesto fattuale, la decisione impugnata e il procedimento dinanzi alla Corte
punto 7
Nel corso della campagna lattiera 1998/1999, le autorità competenti nella Comunità autonoma del Principato delle Asturie (Spagna) hanno attuato un aiuto all'acquisizione di quote latte (in prosieguo: l'«aiuto controverso»). L'obiettivo dell'aiuto era di agevolare l'acquisizione di quantitativi di riferimento per i produttori di latte considerati prioritari rispetto ad altri produttori, in conformità al regio decreto 30 dicembre 1991, n. 1888 (BOE n. 2 del 2 gennaio 1992, pag. 84). L'aiuto consisteva in un abbuono dei tassi di interesse dei prestiti contratti per effettuare una tale acquisizione.
punto 8
A seguito di una denuncia relativa a tale aiuto, in data 12 marzo 2002 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha vietato l'aiuto in questione in quanto incompatibile con il mercato comune. Secondo la decisione impugnata, da un lato, l'aiuto controverso non era autorizzato ai sensi del regolamento n. 3950/92 e, d'altro lato, non era applicabile l'art. 87, nn. 2 e 3, CE.
punto 9
Nel suo ricorso di annullamento, il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia annullare la decisione impugnata e condannare la Commissione alle spese.
punto 10
La Commissione chiede che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare il Regno di Spagna alle spese.
Sentenza › Sul ricorso
punto 11
A sostegno del proprio ricorso, il governo spagnolo fa valere in sostanza due motivi.
Sentenza › Sul ricorso › Sul primo motivo › Argomenti delle parti
punto 12
Con il suo primo motivo, il governo spagnolo afferma che la decisione impugnata è contraria al regolamento n. 3950/92, in quanto vieta un aiuto conforme agli obiettivi del regolamento citato, nonché alle norme e ai principi fondamentali del diritto comunitario.
punto 13
Infatti, per valutare la conformità dell'aiuto al regolamento n. 3950/92, non sarebbe necessario dimostrare che esso è espressamente autorizzato da quest'ultimo. Sarebbe sufficiente dimostrare che esso è compatibile con gli obiettivi sottesi a tale regolamento e non viola nessun'altra norma, né alcun principio fondamentale del diritto comunitario (sentenze 26 giugno 1979, causa 177/78, Me Carrren, Race. pag. 2161, punto 14; 23 febbraio 1988, causa 216/84, Commissione/Francia, Race. pag. 793, punti 18 e 19; 14 luglio 1988, causa 90/86, Zoni, Race. pag. 4285, punto 26, e 6 novembre 1990, causa C-86/89, Italia/Commissione, Race. pag. I-3891, punto 19). Orbene, l'aiuto controverso risponderebbe pienamente a tali requisiti.
punto 14
In ogni caso, gli Stati membri disporrebbero di un potere discrezionale che permetterebbe loro di integrare le opzioni di cui all'art. 8 del regolamento citato.
punto 15
La Commissione replica che a suo parere non v'è, nella giurisprudenza della Corte, alcun elemento che valga a sostenere la tesi del governo spagnolo, secondo cui l'aiuto considerato nella decisione impugnata sarebbe compatibile con il regolamento n. 3950/92 ancorché non sia da questo espressamente previsto.
Sentenza › Sul ricorso › Sul primo motivo › Giudizio della Corte
punto 16
Come affermato nella sentenza Commissione/Francia, citata al precedente punto 18, i latticini rientrano in un'organizzazione comune di mercato.
punto 17
Riguardo agli aiuti in detto settore, dall'art. 23 del regolamento n. 804/68, letto in combinato disposto con l'art. 36 CE, risulta che le disposizioni degli arti. 87 CE, 88 CE e 89 CE sono applicabili alla produzione e al commercio dei latticini solo se ciò è previsto dalla normativa che istituisce l'organizzazione comune di mercato.
punto 18
punto 19
Secondo una giurisprudenza costante, una volta che la Comunità abbia istituito un'organizzazione comune di mercato in un determinato settore, ad essa spetta cercare le soluzioni dei problemi che sorgono nell'ambito della politica agricola comune. Ne consegue che gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale in tale settore, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune della Comunità (v. citate sentenze Commissione/Francia, punto 18; Italia/Commissione, punto 19, e Zoni, punto 26).
punto 20
punto 21
A tal proposito non può accogliersi la tesi del governo spagnolo secondo cui dalla sentenza 20 giugno 2002, causa C-313/99, Mulligan e a. (Racc. pag. I-5719), emergerebbe che non è necessario che un aiuto sia espressamente autorizzato dal regolamento n. 3950/92. Infatti, come giustamente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, in tale causa la Corte aveva ritenuto che il regime irlandese in questione fosse legittimo solo in quanto rientrante nell'ambito delle misure autorizzate dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 3950/92 (v. sentenza Mulligan e a., cit., punto 29).
punto 22
Nella fattispecie, l'aiuto controverso, che consiste in un abbuono dei tassi di interesse dei prestiti contratti con istituti di credito per acquisire quantitativi di riferimento presso altri produttori, non è espressamente autorizzato né dall'art. 5 né dall'art. 8 del regolamento n. 3950/92.
punto 23
Infatti, i quantitativi di riferimento, per l'acquisto dei quali è stato versato l'aiuto, non provengono dalla riserva nazionale, non sono stati liberati in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali e non corrispondono ai quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte o altri latticini in un periodo di dodici mesi, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 3950/92.
punto 24
Oltretutto, poiché l'aiuto controverso consiste in un abbuono dei tassi di interesse, esso non rappresenta un'indennità ai sensi dell'art. 8, primo trattino, del regolamento n. 3950/92.
punto 25
Infine, esso non rientra neppure nel campo d'applicazione del secondo trattino del citato art. 8, poiché i quantitativi di riferimento, per l'acquisto dei quali è stato versato l'aiuto, non provengono dalla riserva nazionale.
punto 26
Peraltro, come giustamente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, il riferimento a «una o più delle seguenti misure» di cui all'art. 8 del regolamento n. 3950/92 consente agli Stati membri di adottare separatamente o congiuntamente una o più misure ivi elencate, ma non consente loro di prevedere nuovi tipi di provvedimenti in tale settore. Inoltre, le «modalità» che gli Stati membri possono adottare devono essere finalizzate all'attuazione di una o più delle citate misure.
punto 27
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il primo motivo dev'essere respinto.
Sentenza › Sul ricorso › Sul secondo motivo › Argomenti delle parti
punto 28
Con il suo secondo motivo, il governo spagnolo afferma che la decisione impugnata è contraria al regolamento n° 3950/92 in quanto vieta un aiuto che non produce l'effetto di falsare le regole di funzionamento del mercato del latte e dei latticini.
punto 29
Infatti, secondo il governo spagnolo, un aiuto che non falsa le regole di funzionamento del mercato del latte sarebbe compatibile con il mercato comune e, di conseguenza, non potrebbe essere vietato.
punto 30
Nell'eventualità in cui la Corte dovesse stabilire che il regolamento n. 3950/92 non impedisce di assumere misure di ristrutturazione diverse da quelle che espressamente prevede, la Commissione afferma che l'aiuto controverso può provocare distorsioni notevoli sul mercato ed è pertanto incompatibile con la regolamentazione comune del mercato.
Sentenza › Sul ricorso › Sul secondo motivo › Giudizio della Corte
punto 31
Come rilevato al punto 20 della presente sentenza, sono leciti solamente gli aiuti espressamente autorizzati dal regolamento n° 3950/92. Tale liceità non dipende dagli eventuali effetti che l'aiuto di cui trattasi può avere sul funzionamento del mercato del latte e dei latticini. Pertanto, se un simile aiuto non è esplicitamente autorizzato dal regolamento citato, esso è illecito, ancorché non sia idoneo a falsare il funzionamento del mercato in questione.
punto 32
Nel caso di specie, l'aiuto controverso non è stato esplicitamente autorizzato dal regolamento n. 3950/92.
punto 33
Emerge da quanto precede che anche il secondo motivo dev'essere respinto.
punto 34
Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle spese
punto 35
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna, quest'ultimo, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Firme
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