Sez. 3, Sentenza n. 4092 del 09/09/1978 (Rv. 393706 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - RIPROPOSIZIONE DI UNA ECCEZIONE DISATTESA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO SENZA L'INDICAZIONE DELLE RAGIONI DI DOGLIANZA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - RIPROPOSIZIONE DI UNA ECCEZIONE DISATTESA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO SENZA L'INDICAZIONE DELLE RAGIONI DI DOGLIANZA - INAMMISSIBILITA.*
A norma dell'art 342 cod proc civ l'atto di appello deve contenere una sommaria, ancorche non equivoca, esposizione delle ragioni sulle quali si fonda l'impugnazione, in quanto per la revisio prioris instantiae chiesta dall'appellante non e sufficiente l'indicazione del quantum devolutum con l'atto di appello ma e necessaria l'esposizione dei relativi motivi: conseguentemente, non e ammissibile l'appello con cui la parte, nel riproporre un'eccezione disattesa dal giudice di primo grado, non indichi le ragioni per cui la ritiene ingiustamente respinta e ne chiede il riesame dal giudice di appello. (Conf 431/74, mass n 368139).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)