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Sez. 1, Sentenza n. 579 del 05/12/1995 Ud. (dep. 18/01/1996) Rv. 203465 - 01

Armi - Materie esplodenti | Apparecchi adoperati per giochi pirotecnici - Configurabilità dei reati di cui agli artt. 10 e 12 Legge 14 ottobre 1974 n. 497 - Condizioni - Contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. - Elemento discriminante - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203465-01

Armi - Materie esplodenti

In tema di reati concernenti le armi, anche gli apparecchi adoperati per giochi pirotecnici vanno qualificati come materiale esplosivo, specie quando per la loro quantità e concentrazione, si presentino, nel loro insieme, come oggettivamente ed intrinsecamente pericolosi per la pubblica incolumità. In tale ipotesi la loro illegale detenzione non integra il reato di cui all'art. 678 cod. pen., bensì quello di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497. Ciò in quanto, dopo l'entrata in vigore della legge suddetta, la disposizione contenuta nell'art. 678 cod. pen. ha assunto natura di norma residuale, applicabile solo in quei casi in cui non siano ravvisabili gli estremi del reato previsto dalla norma speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)