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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 18 dicembre 1986, causa 10/86

Decisione
decisa il 1986-12-18
ECLI
ECLI:EU:C:1986:502

Epigrafe

Sentenza della Corte (terza sezione) 18 dicembre 1986 Nel procedimento 10/86, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente tra VAG France SA, con sede in Parigi, e Établissements Magne SA, con sede in Angoulême, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16), LA CORTE (terza sezione), composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: S. Hackspiel, amministratore viste le osservazioni scritte e orali presentate: per la VAG France SA dall'avv. Yann François, del foro di Parigi, per la Établissements Magne SA dall'avv. Jean Threard, del foro di Parigi, per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico, sig. Norbert Koch, vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 4 novembre 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 novembre 1986, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

punto 1
Con sentenza 18 dicembre 1985, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 1986, il tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE, a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16).
punto 2
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la società VAG France SA, che distribuisce veicoli e prodotti delle marche Volkswagen e Audi in Francia, e la società Établissements Magne SA, concessionaria esclusiva incaricata della vendita al pubblico e del servizio di assistenza alla clientela per i prodotti VW e Audi, in vari cantoni della circoscrizione di Angoulême. La controversia verte sulla rottura dei rapporti commerciali fra le parti nella causa principale, avvenuta in seguito ad un contrasto circa le conseguenze dell'entrata in vigore del predetto regolamento n. 123/85 sul contratto che vincola le parti.
punto 3
L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 123/85 ha subordinato, per talune categorie di accordi di distribuzione nel settore degli autoveicoli, l'esenzione dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, del trattato CEE, alla condizione che si tratti di un accordo a tempo determinato di almeno 4 anni o di un accordo concluso a tempo indeterminato con preavviso di risoluzione di almeno un anno.
punto 4
Emerge dal fascicolo che i rapporti commerciali fra le parti nella causa principale erano disciplinati da contratti tipo stipulati annualmente per la durata di un anno, l'ultimo dei quali era stato firmato il 18 dicembre 1984 per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1985. In seguito all'emanazione del regolamento n. 123/85, la VAG France proponeva alla Etablissements Magne la stipulazione di un nuovo contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° gennaio 1986, subordinando però detta stipulazione alla realizzazione di alcuni obiettivi di vendita nell'anno in corso; la Etablissements Magne respingeva la proposta e chiedeva la conclusione di un nuovo contratto a tempo determinato, per la durata di 4 anni, sostenendo che anche il contratto in vigore da adeguare al regolamento n. 123/85 era a tempo determinato.
punto 5
Il tribunal de grande instance di Parigi considerava che la controversia fra le parti verteva essenzialmente sul se l'entrata in vigore del regolamento n. 123/85 le obligasse a modificare il contratto in corso per adeguarlo in particolare all'art. 5, n. 2, del regolamento per quanto riguarda la durata, portando quest'ultima a 4 anni, come sosteneva la Établissements Magne, ovvero, avesse unicamente l'effetto di rendere nulle le clausole di esclusiva e di non concorrenza e, eventualmente, l'intero contratto, fino alla scadenza dello stesso o fintantoché i contraenti non avessero concluso un nuovo accordo conforme alle norme comunitarie, come sosteneva la VAG France. Per poter statuire su detta controversia il tribunal de grande instance ha ritenuto necessario chiedere a questa Corte una pronuncia « sulle condizioni di applicazione del regolamento n. 123/85 al contratto concluso il 18 dicembre 1984 per la durata di un anno, dal 1o gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, senza tacita riconduzione, tra la società VAG France e la Etablissements Magne, tenuto conto delle rispettive interpretazioni delle parti. »
punto 6
Per una più ampia esposizione degli antefatti, della normativa comunitaria di cui si discute e delle osservazioni presentate alla Corte dalle parti nella causa principale e dalla Commissione si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo nella misura necessaria per illustrare il ragionamento della Corte.
punto 7
Si deve innanzitutto ricordare che, nell'ambito dell'art. 177 del trattato CEE, la Corte non è competente a pronunciarsi sull'applicazione delle norme di diritto comunitario a casi concreti. Tuttavia, essa può desumere dal testo della questione formulata dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da esso forniti, gli elementi di diritto comunitario che consentiranno a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli.
punto 8
Letta alla luce di detto criterio, la questione sollevata dal tribunal de grande instance di Parigi mira a stabilire se il regolamento n. 123/85 sia da interpretare nel senso che l'art. 5, n. 2, dello stesso contiene prescrizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto dell'intero contratto o di talune sue clausole o che obblighino le parti contraenti a modificare il contenuto del contratto per conformarlo a dette prescrizioni.
punto 9
Per risolvere detta questione occorre esaminare il regolamento n. 123/85 alla luce dell'art. 85 del trattato CEE e del regolamento del Consiglio 2 marzo 1965, n. 19, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE a categorie di accordi e di pratiche concordate (GU pag. 533), in base al quale il regolamento n. 123/85 è stato emanato.
punto 10
A norma dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune sono incompatibili con il mercato comune e quindi vietati. Detti accordi, a tenore del n. 2 dello stesso articolo, sono nulli ipso iure, a meno che, in base al successivo n. 3, la Commissione non dichiari inapplicabili le disposizioni del n. 1.
punto 11
La decisione di inapplicabilità del n. 1 dell'art. 85, contemplata dal n. 3 dello stesso articolo, può essere adottata dalla Commissione nella forma di decisioni individuali riguardanti un accordo specifico, a norma del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento attuativo degli artt. 85 e 86 del trattato (GU pag. 204), oppure mediante regolamenti di esenzione riguardanti talune categorie di accordi a norma dell'art. 1 del regolamento n. 19/65. Con siffatti regolamenti la Commissione stabilisce delle condizioni la cui osservanza rende il divieto sancito dall'art. 85, n. 1, inapplicabile all'accordo, anche se questo soddisfi, in sé e per sé, i presupposti del divieto.
punto 12
Da quanto precede risulta che il regolamento n. 123/85, in quanto regolamento di attuazione dell'art. 85, n. 3, del trattato, si limita a fornire agli operatori economici del settore degli autoveicoli alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela — nonostante essi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e limitative della concorrenza — al divieto stabilito dall'art. 85, n. 1. Tuttavia, il regolamento n. 123/85 non impone agli operatori economici di avvalersi di dette possibilità. Né ha l'effetto di modificare il contenuto dell'accordo o di renderlo nullo qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni da esso stabilite.
punto 13
Nel caso in cui un accordo non soddisfi tutte le condizioni prescritte dal suddetto regolamento, le parti contraenti possono chiedere alla Commissione una decisione individuale di inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, o sostenere che sono soddisfatte le condizioni stabilite da un altro regolamento di esenzione riguardante altre categorie di accordi, o ancora dimostrare che l'accordo di cui trattasi non è per altri motivi incompatibile col divieto di cui all'art. 85, n. 1.
punto 14
Occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, Société Technique Minière/Maschinenbau Ulm, Race. 1966, pag. 261, e 14 dicembre 1983, causa 319/82, Société de vente de ciments et bétons de l'Est, Race. 1983, pag. 4173), esulano dal diritto comunitario le conseguenze della nullità ipso iure delle clausole contrattuali incompatibili con l'art. 85, n. 1, per tutti gli altri elementi dell'accordo o per le altre obbligazioni che ne derivano.
punto 15
Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce del diritto nazionale da applicare, la portata e le conseguenze, per l'insieme dei rapporti contrattuali, dell'eventuale nullità di talune clausole contrattuali ai sensi dell'art. 85, n. 2. In base al diritto nazionale si deve accertare in particolare se detta incompatibilità possa avere la conseguenza di obbligare le parti contraenti a modificare il contenuto del contratto per evitarne la nullità, ed eventualmente a scegliere a questo scopo una delle due possibilità contemplate dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 123/85 per quanto riguarda la durata del contratto.
punto 16
La questione sollevata dal tribunal de grande instance di Parigi dev'essere pertanto risolta nel senso che il regolamento della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e per il servizio di assistenza alla clientela, non contiene disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o che obblighino le parti a conformare allo stesso regolamento il contenuto del contratto, ma si limita a stabilire condizioni che, ove siano soddisfatte, sottraggono talune clausole contrattuali al divieto e, di conseguenza, alla nullità ipso iure contemplati dall'art. 85, nn. 1 e 2, del trattato CEE; e che spetta al giudice nazionale valutare, in base al diritto nazionale che si applica, le conseguenze dell'eventuale nullità di talune clausole contrattuali.

SENTENZA › Sulle spese

punto 17
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dal tribunal de grande instance di Parigi, con sentenza 18 dicembre 1985, dichiara: Il regolamento della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e per il servizio di assistenza alla clientela, non contiene disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o che obblighino le parti contraenti a conformare allo stesso regolamento il contenuto del contratto, ma si limita a stabilire condizioni che, ove siano soddisfatte, sottraggono talune clausole contrattuali al divieto e, di conseguenza, alla nullità ipso iure contemplati dall'art. 85, nn. 1 e 2, del trattato CEE. Spetta al giudice nazionale valutare, in base al diritto nazionale che si applica, le conseguenze dell'eventuale nullità di talune clausole contrattuali.

Firme

Galmot Everling Moitinho de Almeida Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 dicembre 1986. Il cancelliere P.Heim Il presidente della terza sezione Y.Galmot

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