diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1026 del 17/11/1971 Ud. (dep. 28/12/1971) Rv. 119627 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - DOLO - IN GENERE - BUONA FEDE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119627-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - DOLO - IN GENERE - BUONA FEDE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La buona fede ha Rilevanza per l'esclusione dell'elemento psicologico della contravvenzione allorche deriva non dalla semplice ignoranza della legge penale, ma da un elemento positivo consistente in una circostanza la quale determini nell'agente la ragionevole convinzione della liceita del suo operato: tale non e la semplice tolleranza dell'autorita che quindi non vale ad escludere l'elemento psicologico della contravvenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)