Sez. L, Sentenza n. 1828 del 02/02/2015 (Rv. 634193 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Elezione di domicilio effettuata per la fase cautelare del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. - Fasi diverse da quella cautelare - Validità - Condizioni - Carattere solo eventualmente bifasico del procedimento cautelare - Irrilevanza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
Il carattere solo eventualmente bifasico del procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non esclude che l'elezione di domicilio effettuata per la fase cautelare e che contenga l'indicazione della sua validità oltre il detto ambito, possa valere anche per fasi processuali ulteriori rispetto a quella in cui è compiuta, atteso che l'art. 141 cod. proc. civ. individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)