Sez. 5, Sentenza n. 1180 del 09/10/1967 Ud. (dep. 04/12/1967) Rv. 106191 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE PLURIMA DI DOMICILIO - AMMISSIBILITA - LIMITI - NUOVO DOMICILIO ELETTO PER LE NOTIFICAZIONI - E REVOCA DEL PRECEDENTE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE PLURIMA DI DOMICILIO - AMMISSIBILITA - LIMITI - NUOVO DOMICILIO ELETTO PER LE NOTIFICAZIONI - E REVOCA DEL PRECEDENTE.*
Per quanto, in linea di principio, possa ritenersi ammissibile la elezione plurima di domicilio, cioe la scelta di piu sedi contemporanee agli effetti delle notificazioni(come, ad es, nel caso in cui si indichino simultaneamente piu luoghi e piu persone ai fini delle notificazioni, ovvero si provveda ad una nuova elezione, tenendo pero ferma quella precedentemente fatta o limitandone l'efficacia a qualche singolo atto del procedimento), tuttavia cotesta pluralita, per il suo carattere indubbiamente eccezionale, deve risultare in modo non equivoco da una espressa dichiarazione dell'eleggente, ossia, nel senso che la pluralita di domicili eletti non possa essere mai desunta dalla pura e semplice elezione di un domicilio nuovo fatta senza alcun cenno o riferimento a quello precedente. In tal caso, deve ritenersi che la scelta successiva importi la revoca di quella anteriore. (V 103109, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)