Sez. 3, Sentenza n. 14436 del 17/02/2004 Ud. (dep. 24/03/2004) Rv. 227959 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Nuove costruzioni non residenziali - Condono edilizio ex legge n. 326 del 2003 - Sospensione dei procedimenti - Esclusione - Fondamento.
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I procedimenti penali per violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza dei termini di presentazione del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinviano le disposizioni di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 289 limita l'applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)