Sez. U, Sentenza n. 423 del 21/01/1988 (Rv. 456967 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
Il ricorso per Cassazione, avverso il provvedimento con cui il tribunale abbia liquidato il compenso al Commissario giudiziale dell'amministrazione controllata, è soggetto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, stante la non riconducibilità della controversia fra quelle "relative alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento", per le quali è prevista deroga alla sospensione medesima (art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 del R.d. 30 gennaio 1941 n. 12). (V 5533/84, mass n 437198).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)