Sez. 2, Sentenza n. 22429 del 01/10/2013 (Rv. 627817 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - Ritardo nel pagamento - Risarcimento del danno - Incidenza del tasso di inflazione superiore agli interessi legali - Presunzione - Configurabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva laddove, durante la mora, il tasso di inflazione sia superiore al saggio degli interessi legali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)