diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 279 del 1994

Decisione
decisa il 1994-06-23, depositata il 1994-07-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:279
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20412

  • Regione calabria
  • Comuni di caccuri e castelsilano, di pazzano e bivongi, di san pietro apostolo e gimigliano
  • Leggi regionali di modifica delle circoscrizioni territoriali
  • Mancata osservanza dell'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante referendum consultivo
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
L'obbligo di sentire le popolazioni interessate nella indispensabile forma del referendum consultivo costituisce, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni ed è espressione di un generale principio posto a garanzia dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, attraverso la partecipazione delle comunità locali a talune fondamentali decisioni che le riguardano. Né può considerarsi ostativo all'accertamento effettivo della volontà delle popolazioni il mancato esercizio di attività legislativa riservata alla regione relativamente alle modalità attuative della consultazione e tantomeno il numero dei soggetti interessati o la scarsità dell'intervento. Pertanto, le leggi della regione Calabria, riapprovate il 28 dicembre 1993, rispettivamente con delibere nn. 326, 325 e 323, in quanto emanate in violazione di detto obbligo - peraltro riaffermato anche dall'art. 46, secondo comma, dello Statuto regionale - sono costituzionalmente illegittime. - In senso conforme ai richiamati principi, S. nn. 453/1989, 204/1981, 107/1983, 62/1975. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • deliberazione consiglio Regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 326
  • deliberazione consiglio Regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 323
  • deliberazione consiglio Regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 325

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Calabria riapprovate il 28 dicembre 1993 dal Consiglio regionale, concernenti le modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano, di Pazzano e Bivongi, di San Pietro Apostolo e Gimigliano, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 26 gennaio 1994, depositati in cancelleria il 2 febbraio 1994 ed iscritti ai nn. 6, 7 e 8 del registro ricorsi 1994; Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
Con tre distinti ricorsi, tutti notificati in data 26 gennaio 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tre leggi della Regione Calabria, approvate in prima lettura dal Consiglio regionale il 15 luglio 1992 (con deliberazioni n. 197, 198 e 189), rinviate al Consiglio stesso dal Governo ex art. 127, terzo comma, della Costituzione, e quindi riapprovate all'unanimità il 28 dicembre 1993 con deliberazioni n. 326 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano), n. 325 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi) e n. 323 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano). I provvedimenti hanno ad oggetto modifiche delle circoscrizioni territoriali, rispettivamente, dei comuni di: Caccuri e Castelsilano, Pazzano e Bivongi, San Pietro Apostolo e Gimigliano. La declaratoria d'illegittimità costituzionale delle tre leggi viene richiesta alla Corte per violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, poiché né dal testo dei provvedimenti, né dalla relazione illustrativa, risulta rispettato il principio della preventiva consultazione delle popolazioni interessate.
punto 1
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tre leggi della Regione Calabria, approvate tutte il 15 luglio 1992 e riapprovate successivamente in seconda lettura con deliberazione del 28 dicembre 1993, aventi ad oggetto modifiche delle circoscrizioni territoriali di alcuni Comuni. La questione è posta con riferimento al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione, in quanto non risulterebbe rispettato il principio che impone di sentire le popolazioni interessate. I giudizi, per l'identità della questione, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
punto 2
La censura è fondata. L'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che l'art. 133, secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni, è espressione di un "generale principio ricevuto dalla tradizione storica" che vuole la partecipazione delle comunità locali a "talune fondamentali decisioni che le riguardano". Tale rilevanza del precetto costituzionale si coglie nel senso di garanzia che essa assume a tutela dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, al fine di "evitare che queste possano addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle popolazioni direttamente interessate" (sentenza n. 453 del 1989). Con specifico riguardo alle Regioni a statuto ordinario, questa Corte ha altresì ribadito più volte il carattere di indispensabile forma che il referendum consultivo riveste per appagare l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate (cfr. sentenze nn. 204 del 1981 e 107 del 1983). Le modalità attuative della consultazione formano oggetto della riserva di legge regionale espressamente prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; né la mancata emanazione di una legge in tal senso può considerarsi ostativa all'accertamento effettivo della volontà autonomistica delle popolazioni (cfr. sentenza n. 62 del 1975).
punto 3
Nel caso in esame i mutamenti delle circoscrizioni non risultano deliberati nel rispetto di detta fondamentale garanzia (riaffermata anche nell'art. 46, secondo comma, dello statuto della Regione Calabria approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519). E non valgono certo il numero dei soggetti in ipotesi interessati e la scarsa entità dell'intervento, ad esimere la Regione dall'osservare le forme referendarie, costituzionalmente vincolate, con sostituzione ad esse di deliberazioni dei consigli comunali, pur sempre vertendosi in ipotesi di modifica delle circoscrizioni territoriali e non già di mera rettifica di confini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano; 2) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi; 3) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze