Sez. U, Ordinanza n. 30605 del 28/11/2024 (Rv. 672847-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO | Questioni di riparto della giurisdizione - Enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge - Ammissibilità - Condizioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO
Nei giudizi in cui si pongono questioni di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudici speciali, il potere di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge - conferito alla S.C. dall'art. 363, comma 3, c.p.c. - può essere esercitato limitatamente alla giurisdizione medesima e a condizione che la questione posta dal ricorso inammissibile rivesta quella "particolare importanza" che giustifica l'intervento in funzione nomofilattica.
Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)