Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 07/08/2002 (Rv. 556768 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - CONTENUTO | Rimessione della causa dinanzi all'istruttore - Natura decisoria - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - CONTENUTO
L'ordinanza collegiale che rimette la causa dinanzi al giudice istruttore (nel caso di specie, perché questi accerti le donazioni fatte in vita dal "de cuius") non ha natura decisoria ma ordinatoria, e quindi non è autonomamente impugnabile dalle parti, che potranno impugnare solo la decisione che risolva la controversia indicando in quella sede anche i vizi del procedimento che si ripercuotano sulla correttezza della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 280
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)