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Sez. 3, Sentenza n. 3300 del 13/10/1975 (Rv. 377416 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE - NOZIONE - SINGOLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - DISTINTE CAUSE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA PATTUIZIONE PER L'ESECUZIONE - CAUSA PROPRIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377416-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE - NOZIONE - SINGOLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - DISTINTE CAUSE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA PATTUIZIONE PER L'ESECUZIONE - CAUSA PROPRIA - INSUSSISTENZA.*

Requisito essenziale del contratto e la causa (art 1325 cod civ), la quale si identifica nella funzione economico-sociale che esso obiettivamente persegue e che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini. Tale requisito inerisce unitariamente al contratto globalmente considerato, e si estende, quindi, a tutti i suoi elementi ed alle sue clausole. Pertanto, le varie pattuizioni, che possono rinvenirsi in un contratto, non hanno ciascuna una causa propria, distinta ed autonoma da quella del contratto medesimo, ma hanno la sua stessa causa, che ad esse si comunica. Allo stesso modo, un patto stipulato successivamente alla conclusione di un contratto e rivolto a regolamentarne l'esecuzione non ha una causa propria, ma ha quella del contratto, che si proietta su di esso. (V 3317/68, mass n 336315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)