Sez. 5, Sentenza n. 1129 del 09/04/1980 Cc. (dep. 17/04/1980) Rv. 145020 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - FORMA PRESCRITTA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - FORMA PRESCRITTA.*
La rinuncia all'amnistia, prevista dall'art 5 del DPR 4 agosto 1978 n 413, e un atto personale e pertanto la Forma in cui va fatta - in Mancanza di una espressa disposizione di legge al riguardo - deve garantire in modo rigoroso la provenienza dal soggetto cui e conferito il relativo diritto. Se quindi e fatta verbalmente si osservano le forme previste dall'art 160 cod proc pen per le dichiarazioni orali delle parti nel processo; se e fatta per iscritto si applica il disposto dell'art 5 DPR 8 agosto 1955 n 666, modificato dall'art 3 legge 21 marzo 1958 n 225, dettato per la dichiarazione d'impugnazione e per l'enunciazione dei motivi di impugnazione, secondo cui e sufficiente che la sottoscrizione dell'interessato sia accompagnata dall'attestazione della sua autenticita fatta da parte di un notaio o del sindaco o del giudice conciliatore o di un membro del consiglio dell'ordine forense. E pure ammissibile, tuttavia, perche fornisce altrettanta garanzia, la rinuncia fatta con atto di notaio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 160, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)