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Sez. L, Sentenza n. 13351 del 11/12/1991 (Rv. 474995 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità | Limiti - Contratto individuale più favorevole - Rilevanza - Condizione - Accertamento del carattere più favorevole - Criteri - Valutazione in funzione di situazioni individuali - Inammissibilità - Fattispecie relativa al rapporto tra previsione di un orario spezzato su cinque giorni e previsione di un orario unico su sei giorni.
Stato
decisa il 1991-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474995-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ., secondo cui le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro, il carattere più favorevole della clausola del contratto individuale deve essere oggettivamente riconoscibile (e quindi determinabile dal giudice in caso di contestazione) e non può essere valutato in funzione di situazioni individuali del singolo lavoratore; ne consegue che, in tema di orario di lavoro, in relazione a discipline di natura collettiva e individuale che prevedano, rispettivamente, un orario spezzato su cinque giorni ed un orario unico su sei giorni, quest'ultimo regime non può essere ritenuto più favorevole per i lavoratori solo in base a valutazioni soggettive dei medesimi relative alla loro particolare condizione familiare o alla distanza della propria abitazione dal luogo di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)