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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 258 del 1995

Decisione
decisa il 1995-06-13, depositata il 1995-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:258
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21725

  • Impiego pubblico
  • Inquadramento nella nona qualifica funzionale
  • Previsione dell'inquadramento in detta qualifica del personale appartenente al comparto ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 314 per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori
  • Lamentata mancata previsione, altresì, dell'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale di segreteria del consiglio di stato e dei T.A.R. avente i predetti requisiti
  • Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee nonché incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Premesso che l'art. 7 del d.l. n. 344 del 1990 ammette al beneficio dell'inquadramento automatico nella nona qualifica funzionale solo il personale ministeriale assunto in esito a concorsi banditi (anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 312 del 1980) per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere e che, nell'ambito del personale ministeriale, a coloro che possono far valere la detta condizione non sono equiparabili coloro che in tale comparto sono transitati non attraverso un concorso bandito dall'Amministrazione dello Stato, bensì provenienti da una carriera comportante funzioni e qualifiche non assimilabili a quelle di una carriera direttiva statale, non si possono nella specie ravvisare profili di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza tali da ledere i principi di eguaglianza o di buon andamento della pubblica amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21). - V., da ultimo, S. n. 4/1994. Cfr., altresì, S. nn. 448/1993, 324/1993, 236/1993, 219/1993. red.: G. Leo

Norme impugnate

  • legge 23 gennaio 1991, n. 21
  • art. 7 d.l. 24 novembre 1990, n. 344

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile e il 31 maggio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Della Monica Felice contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Felice Della Monica, funzionario di cancelleria nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di inquadramento nella nona qualifica funzionale, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza in data 13 aprile e 31 maggio 1994 (pervenuta a questa Corte il 16 gennaio 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, "nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale di segreteria inquadrato ai sensi della legge 27 aprile 1982, n. 186, assunto nelle amministrazioni di provenienza in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva"; che il ricorrente, proveniente dai ruoli del Comune di Agropoli, ove era stato assunto nella carriera direttiva in esito a concorso bandito in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, è transitato dal comparto "enti locali" nell'amministrazione dello Stato "comparto Ministeri" in virtù dell'art. 46 della legge n. 186 del 1982, e pertanto non è stato ritenuto compreso nella norma di favore impugnata; che, ad avviso del giudice rimettente, tale esclusione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti del comparto ministeriale che si trovano sostanzialmente nelle medesime condizioni soggettive, così che la sollevata questione non mette in causa il merito della scelta legislativa di delimitare l'ambito di applicazione della disposizione in esame a un determinato comparto, ma si propone soltanto di eliminare una discriminazione ingiustificata all'interno del medesimo comparto; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
punto 2
Considerato che l'art. 7 del d.-l. n. 344 del 1990 ammette al beneficio dell'inquadramento automatico nella nona qualifica funzionale, istituita dal d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, converito nella legge 24 marzo 1986, n. 78, soltanto il personale ministeriale assunto in esito a concorsi banditi (anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312) per le qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere; che, nell'ambito del personale ministeriale, a coloro che possono far valere la detta condizione non sono equiparabili coloro che in tale comparto sono transitati non attraverso un concorso bandito dall'amministrazione dello Stato, bensì provenienti da una carriera direttiva intrapresa presso un ente locale in esito al superamento di un concorso bandito dall'ente medesimo, carriera comportante funzioni e qualifiche non assimilabili a quelle di una carriera direttiva statale; che, pertanto, nella specie non si ravvisano profili di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza tali da ledere il principio di eguaglianza o il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, sentenza n. 4 del 1994).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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