Sez. 4, Sentenza n. 915 del 15/03/1995 Cc. (dep. 05/05/1995) Rv. 201632 - 01
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere | Criteri per la quantificazione della riparazione - Individuazione - Rapporto matematico tra durata della custodia e tetto massimo previsto dalla legge - Insufficienza.
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere
In tema di quantificazione dell'indennizzo per la riparazione della ingiusta detenzione, i criteri equitativi da adottare devono riferirsi alla durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, che assume rilievo preponderante, alle modalità di restrizione della libertà ed agli altri effetti pregiudizievoli sul piano personale e familiare con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito. Non è legittima perciò la semplice adozione del criterio fornito dal rapporto matematico tra durata della carcerazione e tetto massimo previsto per la quantificazione dell'indennizzo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)