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Sez. 6, Sentenza n. 33452 del 08/05/2014 Ud. (dep. 29/07/2014) Rv. 259916 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Sottrazione del figlio da parte di coniuge separato - Nuova disciplina di cui all'art. 55, D.Lgs. n. 154 del 2013 - Configurabilità del reato - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259916-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

Integra il reato di cui all'art. 574 cod. pen., anche alla luce delle nuove disposizioni di cui agli artt. 337 bis e 337 ter cod. civ., inserite dall'art. 55 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, la condotta del coniuge separato che, all'insaputa e contro la volontà dell'altro coniuge, si allontana dal domicilio stabilito trasferendo la residenza del figlio minore in altro comune, quando da tale comportamento deriva un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)