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Sez. 6, Sentenza n. 11769 del 12/03/1990 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185178 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO - PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 192 NUOVO COD. PROC. PEN. - MANCANZA DI RISCONTRI - INATTENDIBILITÀ DELLA PROVA - SUSSISTENZA - SENTENZA DI CONDANNA - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SENZA RINVIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185178-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO - PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 192 NUOVO COD. PROC. PEN. - MANCANZA DI RISCONTRI - INATTENDIBILITÀ DELLA PROVA - SUSSISTENZA - SENTENZA DI CONDANNA - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SENZA RINVIO - CONDIZIONI.*

In materia di valutazione delle prove, l'art. 192, terzo comma nuovo cod. proc. pen. pone la regola che, senza il conforto di elementi diversi da quello della chiamata in correità, pur avente il carattere della intrinseca credibilità, non può ritenersi acquisita una attendibile prova penale. Ne consegue che la sentenza di condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di coimputati rimaste prive di elementi idonei a corroborarle deve essere annullata. L'annullamento è senza rinvio nel caso in cui le lacune non possano essere colmate nel giudizio di rinvio, essendo unica fonte di prova le dichiarazioni singole dei coimputati e non delineandosi, sulla base di un nuovo esame dei fatti, da parte del giudice di rinvio, la possibilità di nuove emergenze processuali. (V mass n 183410; (V mass n 183411).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)