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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 415 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-11, depositata il 1987-11-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:415
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3656

  • Edilizia e urbanistica
  • Reati urbanistici ed edilizi
  • Contravvenzioni
  • Esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, o prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di demolizione
  • Ammenda
  • Previsione di un elevato minimo edittale
  • Manifesta non fondatezza della questione.
  • Art. 20, lett. b), l. 28 febbraio 1985 n. 47.
  • Art. 3 Cost.
Leggi la massima
Sopravvenuta la pronuncia di non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni identiche, proposte sotto i medesimi profili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e già dichiarata non fondata con sent. n. 256/1987 - dell'art. 20, lett. b, L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena minima edittale pecuniaria l'ammenda di lire dieci milioni).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 31 ottobre, il 14 novembre 1986 e il 5 marzo 1987 dal Pretore di Teano nei procedimenti penali a carico di Barattiero Tommaso, Sauchella Salvatore e Rianna Sergio ed altri, rispettivamente iscritte ai nn. 134, 141 e 229 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 26 prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali promossi per la costruzione di manufatti edilizi di modesta entità senza concessione edilizia, in zone in cui non è consentita alcuna edificazione, il Pretore di Teano, su richiesta di parte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena minima edittale pecuniaria l'ammenda di Lire 10.000.000; che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità, sotto tutti i profili ora riprodotti, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente non fondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Teano con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CORASANITI Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze