Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 415 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3656
- Edilizia e urbanistica
- Reati urbanistici ed edilizi
- Contravvenzioni
- Esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, o prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di demolizione
- Ammenda
- Previsione di un elevato minimo edittale
- Manifesta non fondatezza della questione.
- Art. 20, lett. b), l. 28 febbraio 1985 n. 47.
- Art. 3 Cost.
Leggi la massima
Sopravvenuta la pronuncia di non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni identiche, proposte sotto i medesimi profili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e già dichiarata non fondata con sent. n. 256/1987 - dell'art. 20, lett. b, L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena minima edittale pecuniaria l'ammenda di lire dieci milioni).
Norme impugnate
- art. 20, lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 31 ottobre, il 14 novembre 1986 e il 5 marzo 1987 dal Pretore di Teano nei procedimenti penali a
carico di Barattiero Tommaso, Sauchella Salvatore e Rianna Sergio ed altri, rispettivamente iscritte ai nn. 134, 141 e 229 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 26 prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali promossi per la costruzione di manufatti edilizi di modesta entità senza concessione edilizia, in zone in cui non è consentita alcuna edificazione, il Pretore di Teano, su richiesta di parte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena minima edittale pecuniaria l'ammenda di Lire 10.000.000;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità, sotto tutti i profili ora riprodotti, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente non fondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Teano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze