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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 20 novembre 2003, causa C-356/01

Decisione
decisa il 2003-11-20
ECLI
ECLI:EU:C:2003:630

Epigrafe

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 novembre 2003 Nella causa C-356/01, Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C. Schmidt e M. Wolfcarius, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, sostenuta da Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Sedemund, Rechtsanwalt, interveniente, avente ad oggetto l'annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 25 luglio 2001, con cui si rifiuta di presentare un progetto di regolamento che riduce il numero degli ecopunti per il 2001, e, dall'altro, in subordine, della decisione della Commissione, recante la stessa data, con cui viene distribuito l'insieme degli ecopunti che restano per il 2001, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J.-P. Puissochet e R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo cancelliere: sig.ra M.-F. Content, amministratore principale vista la relazione d'udienza, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, sentite le difese orali delle parti svolte all'udienza del 10 luglio 2003, nel corso della quale la Repubblica d'Austria è stata rappresentata dal sig. H. Dossi, la Commissione dalla sig.ra C. Schmidt e la Repubblica federale di Germania dal sig. W.-D. Plessing, assistito dal sig. T. Lübbig, Rechtsanwalt, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 settembre 2001, la Repubblica d'Austria ha chiesto l'annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 25 luglio 2001, con cui si rifiuta di presentare un progetto di regolamento che riduce il numero degli ecopunti per il 2001, e, dall'altro, in subordine, della decisione della Commissione, recante la stessa data, con cui viene distribuito l'insieme degli ecopunti che restano per il 2001 (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

Sentenza › Ambito normativo

punto 2
Il Protocollo n. 9, concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo»), instaura un regime speciale per il traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria.
punto 3
L'art. 1, lett. c), del protocollo definisce il «traffico di transito attraverso l'Austria» come «il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di località estere».
punto 4
L'art. 1, lett. e), del protocollo definisce il «traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria» come «il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto».
punto 5
Ai sensi dell'art. 1, lett. g), del protocollo si intende per «viaggi bilaterali» «i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasporti».
punto 6
L'art. 11, n. 2, del protocollo prevede: «a) L'emissione totale di NOx degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verrà ridotta del 60 % nel periodo che intercorre tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4. b) La riduzione del valore di emissione complessiva NOx di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NOx di ogni singolo autocarro [valore ammesso in base alla “conformity of production” (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo]. I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5. e) Se il numero dei transiti supera, di oltre l'8 % nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5. (...)»
punto 7
Ammontando il numero dei transiti attraverso l'Austria per il 1991 a 1490900, la soglia cui si fa riferimento all'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo equivale a 1610172 transiti.
punto 8
L'art. 11, n. 6, primo comma, del protocollo dispone: «La Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria».
punto 9
In forza dell'art. 16 del protocollo, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri (in prosieguo: il «comitato degli ecopunti») e questo articolo precisa le modalità di intervento di questo comitato.
punto 10
In applicazione dell'art. 11, n. 6, del protocollo, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 21 dicembre 1994, n. 3298, che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341, pag. 20). Questo regolamento è stato modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 30 luglio 1996, n. 1524 (GU L 190, pag. 13), 21 marzo 2000, n. 609 (GU L 73, pag. 9), e del Consiglio 21 settembre 2000, n. 2012 (GU L 241, pag. 18), il quale è stato in parte annullato dalla sentenza della Corte 11 settembre 2003, causa C-445/00, Austria/Consiglio (Racc. pag. I-8549). Per il prosieguo, l'espressione il «regolamento n. 3298/94» indica questo regolamento così modificato.
punto 11
Il controllo dell'attuazione del sistema di ecopunti si basava inizialmente sull'uso di moduli cartacei (ecocarte).
punto 12
Con il regolamento n. 1524/96 la Commissione ha istituito un sistema di controllo che si basa su un dispositivo elettronico denominato «ecopiastrina», applicato all'autoveicolo e che consente il computo automatico degli ecopunti.
punto 13
Alla data di adozione delle decisioni controverse, circa il 95 % degli ecopunti veniva utilizzato sotto forma elettronica.
punto 14
L'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3298/94 prevede: «Il conducente di un autocarro sul territorio dell'Austria deve avere a bordo ed essere in grado di esibire su richiesta degli organi di controllo quanto segue: (...) b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (l'“ecopiastrina”)».
punto 15
Ai sensi dell'art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3298/94: «Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate ed installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato F. Le autorità competenti di ogni Stato membro sono autorizzate ad approvare, programmare ed installare le ecopiastrine».
punto 16
L'allegato F del regolamento n. 3298/94 prevede, in particolare, quanto segue: «Dichiarazione di transito L'ecopiastrina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti. Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastrina al fine del controllo, oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese».
punto 17
Ai sensi dell'art. 2, nn. 2 e 5, secondo comma, del regolamento n. 3298/94: «2. Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito che necessita di ecopunti, un numero di ecopunti, equivalenti ai dati sull'emissione di NOx memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo, è dedotto dal totale di ecopunti assegnati allo Stato membro dove il veicolo è immatricolato. Ciò è effettuato dalle strutture fornite e gestite dalle autorità austriache. I veicoli muniti di ecopiastrine che effettuano viaggi bilaterali attivano l'ecopiastrina per dimostrare che è stato effettuato un viaggio non di transito prima di entrare nel territorio austriaco. (...) 5. (...) Se il veicolo è munito di un'ecopiastrina, le autorità austriache mettono le necessarie informazioni a disposizione di un'autorità designata nello Stato membro di immatricolazione del veicolo, entro le 48 ore successive ad un viaggio di transito. Dette informazioni sono rese disponibili anche per la Commissione».
punto 18
Ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3298/94: «2. Trasporti continui che effettuano l'attraversamento della frontiera austriaca per ferrovia, in regime di trasporto ferroviario convenzionale o di trasporto combinato, e che attraversano la frontiera su strada prima o dopo l'attraversamento per ferrovia, non sono considerati traffico di transito su strada attraverso l'Austria ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del protocollo n. 9, bensì viaggi bilaterali ai sensi dell'articolo 1, lettera g), del protocollo succitato. 3. In deroga al disposto del paragrafo 2, sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i capolinea ferroviari seguenti: “Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz”».
punto 19
Infine, l'art. 14 del regolamento n. 3298/94 stabilisce: «Non è considerato viaggio di transito ed è pertanto esentato dal pagamento di ecopunti il viaggio compiuto da un veicolo che viene completamente caricato o scaricato in Austria, a prescindere dall'itinerario seguito per entrare ed uscire dal paese, e che detiene a bordo i documenti atti a comprovarlo».

Sentenza › Fatti all'origine della controversia

punto 20
Con lettera 19 marzo 2001 la Repubblica d'Austria ha comunicato alla Commissione i dati statistici provvisori relativi al totale dei viaggi dichiarati come viaggi di transito per il 2000, indicando che questo numero superava di oltre l'8 % il valore di riferimento del 1991, ossia 1490900 viaggi.
punto 21
Con lettera 3 aprile 2001 la Repubblica d'Austria ha trasmesso alla Commissione i propri dati statistici definitivi per il 2000, i quali confermavano il detto superamento. Infatti, da questi risultava, per tale anno, un totale di 1696794 «viaggi di transito dichiarati», ossia un superamento del valore di riferimento del 1991 del 13,81 %.
punto 22
La Commissione ha preparato una proposta di regolamento intesa a ridurre il numero di ecopunti per il 2001. Tuttavia, nel corso delle riunioni del comitato degli ecopunti che si sono tenute il 19, 24 e 25 aprile 2001, nonché in date successive, altri Stati membri hanno formulato riserve circa il numero di viaggi indicato dalla Repubblica d'Austria, sostenendo che non si trattava di viaggi effettivamente realizzati.
punto 23
In particolare, tre categorie di viaggi sono state messe in dubbio: 9210 viaggi di accesso al trasporto combinato («rollende Landstrasse»), 92816 viaggi per i quali non esistono dati relativi all'uscita e 54386 viaggi con entrata e uscita attraverso lo stesso posto di confine. Dopo aver detratto questi viaggi, dai dati statistici presentati dalle autorità austriache risultavano solo 1540382 transiti effettivi, cifra che è inferiore alla soglia fissata dall'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo, ossia 1610172 transiti. Di conseguenza, la Commissione ha ritirato la sua proposta di regolamento.
punto 24
Con lettera 17 luglio 2001 la Repubblica d'Austria, in applicazione dell'art. 232, secondo comma, CE, ha invitato la Commissione ad agire presentando al comitato degli ecopunti una proposta di regolamento recante riduzione del numero di ecopunti per il 2001.
punto 25
Il 25 luglio 2001 la Commissione ha deciso che non avrebbe proposto una riduzione del numero degli ecopunti per il 2001 e che avrebbe distribuito l'insieme degli ecopunti restanti per il 2001. Il commissario in carica per i trasporti, sig.ra Loyola de Palacio, ha comunicato le decisioni controverse al governo austriaco con lettera 26 luglio 2001.
punto 26
In tale contesto la Repubblica d'Austria ha introdotto il presente ricorso.

Sentenza › Conclusioni delle parti

punto 27
La Repubblica d'Austria conclude che la Corte voglia: annullare la decisione della Commissione 25 luglio 2001, recante rifiuto di presentare un progetto di regolamento che riduce il numero degli ecopunti per il 2001; in subordine, annullare la decisione della Commissione 25 luglio 2001, recante distribuzione dell'insieme degli ecopunti restanti per il 2001; condannare la Commissione alle spese.
punto 28
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, che è stata ammessa ad intervenire con ordinanza del presidente della Corte 5 marzo 2002, conclude che la Corte voglia: respingere il ricorso; condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Sentenza › Sul ricorso › Argomenti delle partì

punto 29
Il governo austriaco ammette che 9210 viaggi di accesso al trasporto combinato non dovrebbero essere calcolati nel totale di 1696794 viaggi di transito dichiarati che sono stati rilevati per il 2000. Tuttavia esso fa valere che, dopo aver detratto questi viaggi, il detto totale ammonta a 1687584, cifra che rappresenta il 113 % del valore di riferimento del 1991 e supera comunque la soglia fissata dall'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo.
punto 30
Questo governo contesta il fatto che i viaggi dichiarati come transiti per i quali non esistono dati relativi all'uscita e quelli dichiarati come transiti con entrata e uscita attraverso lo stesso posto di confine debbano essere detratti dal totale dei viaggi rilevato per il 2000.
punto 31
A tal fine, esso fa valere che il protocollo non contiene una definizione giuridica della nozione di «transito» quale figura all'art. 11, n. 2, lett. c). E quindi chiaro, secondo questo governo, che il numero di viaggi pertinenti debba essere calcolato sulla base dei viaggi dichiarati come transiti da parte dei conducenti degli autocarri al momento del loro ingresso in Austria. Questo principio detto «della dichiarazione» sarebbe previsto dal diritto comunitario all'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 3298/94. Infatti, secondo questa disposizione, «i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali attivano l'ecopiastrina per dimostrare che è stato effettuato un viaggio non di transito prima di entrare nel territorio austriaco».
punto 32
Una tale formulazione significherebbe che il conducente di un autocarro è tenuto, prima dell'ingresso nel territorio austriaco, a dichiarare, regolando l'ecopiastrina, se effettua un viaggio esente dagli ecopunti o un viaggio di transito soggetto al sistema degli ecopunti.
punto 33
L'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 3298/94 consentirebbe di basarsi sulla premessa secondo cui tutti gli interessati operano in conformità alle disposizioni di questo regolamento. Di conseguenza, allorché un viaggio è dichiarato come un viaggio di transito, la Repubblica d'Austria sarebbe legittimata a ritenere che questa dichiarazione soddisfi i requisiti del detto regolamento. Non si potrebbe legittimamente addebitare a questo Stato membro il comportamento incompatibile con il diritto comunitario di altri partecipanti al sistema degli ecopunti.
punto 34
Il governo austriaco contesta l'interpretazione secondo cui esso sarebbe tenuto, nei casi controversi, a fornire la prova che è stato effettuato un viaggio di transito e non un viaggio esonerato dagli ecopunti che è stato falsamente dichiarato come un viaggio di transito. Infatti, una tale interpretazione sarebbe incompatibile con il principio della dichiarazione.
punto 35
Per quanto riguarda i viaggi dichiarati come viaggi di transito per i quali non esistono dati relativi all'uscita, la dichiarazione del conducente effettuata all'atto dell'ingresso nel territorio austriaco sarebbe il solo criterio pertinente che consente di accertare se un viaggio di transito sia avvenuto o meno. Tenuto conto del principio della dichiarazione, la Repubblica d'Austria sarebbe stata obbligata ad inserire nei dati statistici relativi agli ecopunti, a titolo di viaggi di transito, i 92816 viaggi dichiarati come viaggi di transito per i quali non esistono dati relativi all'uscita.
punto 36
La Repubblica d'Austria non sarebbe nemmeno tenuta a fornire la prova del fatto che ciascuno dei viaggi con entrata e uscita attraverso lo stesso posto di confine, che sono stati dichiarati come viaggi di transito, presenta effettivamente questo carattere. Di conseguenza, tenuto conto del principio della dichiarazione, questo Stato membro sarebbe stato obbligato a inserire nei dati statistici relativi agli ecopunti, a titolo di transiti, i 54386 viaggi dichiarati come viaggi di transito con entrata e uscita attraverso lo stesso posto di confine.
punto 37
La Commissione fa valere che solo i viaggi di transito effettivamente realizzati devono essere contabilizzati e devono servire per determinare il superamento della soglia prevista dall'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo. L'art. 1, lett. c), di quest'ultimo definisce il «traffico di transito attraverso l'Austria» come «il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di località estere». Poiché questo traffico è composto di diversi viaggi individuali, la stessa definizione si applicherebbe ai viaggi di transito. Secondo questa definizione, sarebbe chiaro che la qualifica di «transito» dipende sia dal punto di partenza sia dal punto di arrivo dell'autocarro interessato.
punto 38
Ora, la Repubblica d'Austria non avrebbe presentato dati statistici o mezzi di prova circa l'ingresso e l'uscita degli autocarri soggetti agli ecopunti. In tale contesto, la Commissione non potrebbe supporre che la soglia prevista all'art. 11, n. 2, lett. e), del protocollo sia superata e non sarebbe quindi tenuta a procedere ad una riduzione degli ecopunti per il 2001.
punto 39
Il governo tedesco sostiene gli argomenti della Commissione aggiungendo un'esposizione dettagliata delle carenze del sistema di sorveglianza elettronica degli ecopunti istituito dalle autorità austriache.

Sentenza › Sul ricorso › Giudizio della Corte

punto 40
In via preliminare occorre constatare che l'esclusione dei 9210 viaggi di accesso al trasporto combinato dal totale dei viaggi di transito rilevati dalle autorità austriache per il 2000 non costituisce più oggetto della controversia, in quanto la Repubblica d'Austria ha ammesso che questi viaggi non dovevano essere calcolati come viaggi di transito.
punto 41
Ne deriva che la presente controversia riguarda esclusivamente la questione se i 92816 viaggi per i quali non esistono dati relativi all'uscita e i 54386 viaggi con entrata e uscita attraverso lo stesso posto di confine debbano essere calcolati tra i viaggi di transito al fine di stabilire, nell'ambito dell'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo, se il valore di riferimento del 1991 sia stato superato di oltre l'8 % nel corso del 2000.
punto 42
A tale riguardo l'art. 1, lett. c), del protocollo definisce il «traffico di transito attraverso l'Austria» come «il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di località estere». Ne deriva chiaramente che la qualifica di «traffico di transito» dipende sia dal punto di partenza sia dal punto di arrivo degli autocarri, e questi due punti devono essere situati all'esterno del territorio austriaco.
punto 43
Poiché il «traffico di transito» così definito è composto di viaggi individuali, le stesse considerazioni si applicano necessariamente ai viaggi individuali di cui all'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo.
punto 44
Per rientrare nel sistema degli ecopunti istituito dal protocollo, i viaggi di cui trattasi devono quindi attraversare l'Austria avendo come punti di partenza e di arrivo un luogo situato al di fuori del territorio austriaco, il che comporta che sia fornita la prova non solo dell'ingresso dell'autocarro in questo territorio, ma anche quella dell'uscita da quest'ultimo.
punto 45
Dall'art. 2, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3298/94 risulta che, se un certo numero di ecopunti viene dedotto nel caso di un veicolo munito di ecopiastrina, si procede ad una tale deduzione «previa conferma che si tratta di un viaggio in transito che necessita ecopunti». È chiaro che questa conferma incombe alle autorità austriache, poiché l'ultima frase del detto comma stabilisce che «ciò è effettuato dalle strutture fornite e gestite dalle autorità austriache».
punto 46
Questa interpretazione è corroborata dall'art. 2, n. 5, dello stesso regolamento che impone alle autorità austriache di mettere le necessarie informazioni a disposizione sia delle autorità dello Stato membro di origine del veicolo interessato sia della Commissione.
punto 47
Ne deriva che spetta alle autorità austriache istituire un sistema che consenta il controllo non solo dell'ingresso, ma anche dell'uscita dal territorio austriaco degli autocarri che effettuano viaggi di transito su questo territorio.
punto 48
Questa interpretazione non è inficiata dall'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 3298/94, fatto valere dal governo austriaco.
punto 49
Questa disposizione si limita a precisare, sul piano tecnico, il modo in cui si presume che il conducente di un autocarro regoli l'ecopiastrina del veicolo all'atto del suo ingresso nel territorio austriaco. Pertanto, il conducente è tenuto ad assicurarsi che l'ecopiastrina sia in posizione «transito» se intraprende un viaggio di transito ai sensi della normativa comunitaria e che essa sia in posizione «viaggio bilaterale» negli altri casi.
punto 50
Qualora il conducente fornisca indicazioni erronee, a causa del posizionamento inappropriato dell'ecopiastrina del suo autocarro, spetterebbe alle autorità austriache, incaricate dalla normativa comunitaria di gestire il sistema, rettificare tali errori.
punto 51
Ne deriva che il principio della dichiarazione fatto valere dal governo austriaco, secondo cui un viaggio potrebbe essere calcolato come un viaggio di transito ai fini dell'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo sulla sola base della regolazione dell'ecopiastrina all'atto dell'ingresso dell'autocarro nel territorio austriaco, non trova alcun fondamento nelle disposizioni comunitarie pertinenti.
punto 52
Nella fattispecie, i viaggi con entrata e uscita attraverso lo stesso posto di confine non comportano, a prima vista, l'attraversamento del territorio austriaco, il quale è necessario affinché essi siano considerati viaggi che rientrano nel sistema degli ecopunti ai fini dell'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo. Occorre constatare che il governo austriaco non ha presentato alcun elemento di prova tale da confutare una tale valutazione.
punto 53
Per quanto riguarda i viaggi con dichiarazione di entrata, ma per i quali non esistono dati relativi all'uscita, essi appaiono, a prima vista, come viaggi il cui punto di arrivo è situato in Austria, i quali sono esclusi dal sistema degli ecopunti ai fini dell'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo. Ora, si deve constatare, di nuovo, che il governo austriaco non ha presentato alcun elemento di prova in senso contrario.
punto 54
Da quanto precede risulta che il governo austriaco non ha fornito alcun elemento di prova che consenta di dimostrare che le due categorie di viaggi di cui trattasi, ossia i viaggi per i quali non esistono dati relativi all'uscita ed i viaggi con entrata e uscita attraverso lo stesso posto di confine, costituiscono effettivamente transiti ai fini dell'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo. Pertanto, il ricorso della Repubblica d'Austria è privo di fondamento e dev'essere respinto.

Sentenza › Sulle spese

punto 55
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica d'Austria e quest'ultima è risultata soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese. 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Firme

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet Schintgen Macken Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2003. Il cancelliere R. Grass Il presidente V. Skouris

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