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Sez. 4, Sentenza n. 1299 del 12/04/1995 Cc. (dep. 13/07/1995) Rv. 202105 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per ingiusta detenzione - Presupposti | Indicazioni al P.M. di fatto su cui svolgere indagini - Mancato accertamento - Decisività di tali fatti per il proscioglimento pronunciato in dibattimento - Colpa del richiedente - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202105-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per ingiusta detenzione - Presupposti

Qualora la domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione sia proposta da soggetto che, trovandosi in stato di custodia cautelare, aveva sottoposto all'attenzione del P.M. fatti che, da quest'ultimo non accertati, si erano rivelati decisivi, a favore dell'imputato, in sede dibattimentale ed avevano portato al suo proscioglimento, non si può attribuire al richiedente l'equo indennizzo la colpa di avere contribuito al mantenimento della custodia cautelare, per lo meno dal momento in cui ha posto decisive circostanze a disposizione dell'inquirente che, sulla base degli elementi offerti dall'interessato, avrebbe potuto fare emergere la estraneità di quest'ultimo ai fatti attribuiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)