Sez. L, Sentenza n. 7542 del 12/10/1987 (Rv. 455485 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IPOACUSIA E SORDITÀ DI RUMORE - LAVORAZIONI ESEGUITE CON UTENSILI AD ARIA COMPRESSA - NOZIONE DI "UTENSILI".*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IPOACUSIA E SORDITÀ DI RUMORE - LAVORAZIONI ESEGUITE CON UTENSILI AD ARIA COMPRESSA - NOZIONE DI "UTENSILI".*
In relazione al punto 44, lett. 1), della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (allegato n. 4 - nel testo di cui al DPR 9 giugno 1975 n. 482 - al DPR 30 giugno 1965 n. 1124), che include tra le malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumore contratte in lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa, l'espressione "utensile" non va inteso in senso riduttivo e restrittivo, giacché in tale termine deve comprendersi qualsiasi strumento di lavoro, e non soltanto quello con il quale si instauri direttamente il contatto dell'uomo con la macchina; pertanto, ai fini della protezione assicurativa e dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore, è sufficiente che l'utensile faccia parte di un procedimento e di un macchinario complesso (nella specie, filatoi di testurizzazione comandati pneumaticamente mediante l'utilizzazione dell'aria compressa), il cui funzionamento sia reso possibile dalla utilizzazione dell'aria compressa, fonte di rumorosità e quindi di rischio professionale. (Conf 3124/85, mass n 440825).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)